-  Gasparre Annalisa  -  28/08/2012

QUANDO LA COPPIA (S)COPPIA: ANIMALI INVOLONTARI (CO)PROTAGONISTI DELLA FINE DI UN RAPPORTO - A. GASPARRE

In allegato è possibile visualizzare la presentazione della relazione "Quando la coppia scoppia: animali involontari co-protagonisti della fine di un rapporto", tenuta a Milano il 25 maggio 2012 nell'ambito del Convegno "CODICE CIVILE E ANIMALI -criticità, prospettive future e necessità di un cambiamento legislativo-", a cui hanno preso parte anche illustri giuristi, già noti al Portale, come dott.ssa Simona Caterbi (Magistrato presso il Tribunale di Trento, "Il danno da perdita di animale d'affezione"), il dott. Giuseppe Buffone (Magistrato presso il Tribunale Civile di Varese, "Codice civile e animali: tra vecchie e nuove interpretazioni per un'effettiva tutela giuridica"), l'avv. Carla Campanaro (Responsabile Ufficio Legale LAV, "La tutela giuridica degli animali e la necessità di un'armonizzazione tra codice penale e civile''), oltre ad altri valenti studiosi (Prof. Valerio Pocar, Garante dell'Ufficio Diritti Animali del Comune di Milano, già Ordinario di Sociologia del Diritto, Università degli Studi Milano-Bicocca, Avv. Carlo Prisco, avvocato, dottorando in sociologia del diritto presso l'Università degli Studi Milano Bicocca, "Diritti animali nelle proposte di riforma dell'art. 9 della Costituzione", Prof.ssa Francesca Rescigno, docente di Diritto Pubblico presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna, 'Animali: da res a soggetti', Avv. Marianna Sala, avvocato, "Animali e condomini: le modifiche alla disciplina civilistica in corso di approvazione", Prof.ssa Paola Fossati, docente di Medicina Legale Veterinaria presso l'Università degli Studi di Milano, "Sulla nozione di animale familiare").

 

Seguono gli appunti relativi all'intervento.

QUANDO LA COPPIA (S)COPPIA: ANIMALI INVOLONTARI (CO)PROTAGONISTI DELLA FINE DI UN RAPPORTO

Milano 25 maggio 2012

Questo mio – brevissimo – intervento vuole focalizzarsi su quell'ambito del diritto civile che riguarda i rapporti di coppia in senso ampio, quando in "quel" microcosmo socio-familiare c'è anche un animale.

Per il giurista, fondamentalmente, tre sono gli ambiti di interesse in questo settore (o, almeno, sono quelli che ho individuato):

I. che ruolo ha l'animale nella crisi di coppia (è causa della frattura dell'affectio? – è sostenibile l'addebito?);

II. che fine fa l'animale quando la coppia – unita in matrimonio o no – si separa e cessa di convivere;

III. infine, il ruolo di capro espiatorio dell'animale che assume su di sé il peso di un rapporto che non funziona (o esiste solo nella fantasia di uno degli attori).

I. DALLA GELOSIA ALLA SEPARAZIONE (l'animale (con)causa della separazione)

Nell'ambito della prima prospettiva di analisi, alcune statistiche hanno messo in evidenza che i litigi "a causa" di un animale sono molto frequenti e costituirebbero la quinta causa di separazione. Convivere con un animale non è cosa semplice e chi sceglie di farlo lo fa per tutta la vita, anche quando l'animale combina disastri o è malato e va accudito, sacrificando la propria libertà. Quando un animale è in famiglia, in effetti, la convivenza se è un piacere e uno stimolo biunivoco è però un impegno unidirezionale, perché l'animale – che secondo una nota sentenza della Cassazione penale va trattato con la stessa attenzione/protezione con cui si tratta un bambino – non ha scelto di andare a vivere con gli umani, ma sono gli umani che hanno scelto di ampliare la famiglia accogliendo un animale nella loro domus.

Come per l'educazione di un bambino, anche per quella del cane possono sorgere divergenze nella coppia: cosa l'animale può fare, dove lo si lascia quando si va in vacanza, oppure quali luoghi di vacanza di scelgono per potersi portare l'animale al seguito, come (e se) rimproverarlo quando provoca danni, quali abitudini dare o tollerare.

Tutto ciò può sfociare - addirittura - in un rapporto assoluto con l'animale e di (speculare) trascuratezza nei confronti del partner umano, a detrimento di quel rapporto caratterizzato dall'esclusività che invece dovrebbe legare due persone che formano una coppia nella vita, quella stessa esclusività, la cui mancanza è qualche volta ritenuta causa di addebito nella separazione. Dalla gelosia alla separazione, si potrebbe sintetizzare.

II. MA L'ANIMALE PUO' ESSERE ANCHE IL (S)OGGETTO DEL CONTENDERE

È con questo slogan che può essere esaminata un'altra prospettiva, pratica oltre che giuridica.

In sostanza, che fine fa l'animale domestico quando una coppia si separa.

Una proposta di legge del 2008 che la LAV ha sottoposto all'Intergruppo Parlamenatare è quella che intende introdurre nel codice civile un art. 455 ter denominato "Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi" di questo tenore "In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".

Come si vede, sarebbero equiparate le posizioni nella famiglia legittima e di fatto.

Con l'introduzione di tale articolo (o analogo) verrebbe colmata quella che è una vera e propria lacuna.

Nell'attesa, qualche coraggioso magistrato ha voluto occuparsi di situazioni di contesa dell'animale, mostrando di voler valorizzare l'interesse dell'animale conteso rispetto alla titolarità cartolare di un Essere che sconta (ancora) l'ambigua classificazione tra oggetto (secondo il codice civile) e soggetto (secondo il Trattato di Lisbona, il codice penale e la conseguente giurisprudenza penale. Vedi, in proposito, la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 1440/2012 dove il Giudice ha affermato che "la tutela penale del 'sentimento per gli animali' logicamente presuppone, proprio il riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali e del loro rapporto con l'uomo).

TASSONOMIA DELLE PRONUNCE DI MERITO

A) F O G G I A : VALORIZZARE LA DIMENSIONE SENZIENTE RISPETTO A QUELLA PROPRIETARIA

Il Presidente del Tribunale di Foggia, in sede di provvedimenti temporanei in una causa di separazione, ha ritenuto di affidare il cane al marito indipendentemente dall'intestazione formale del cane alla moglie. L'intestazione del microchip avrebbe dunque un mero valore presuntivo relativo, vincibile da prova contraria.

Nell'ordinanza il Presidente ha affermato che "il giudice della separazione ben può disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno").

B) C R E M O N A : APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULL'AFFIDO CONDIVISO

Il Tribunale di Cremona (11.06.2008), poi, ha convinto i ricorrenti di separazione giudiziale a trovare un accordo – che ha omologato – con cui i coniugi si accordavano nel potersi prendere cura congiuntamente dei loro cani, a cui nessuno dei due voleva rinunciare, dividendo le spese di mantenimento. Non solo. Ha specificato expressis verbis che "tutte le garanzie che sono previste per l'affido condiviso dei figli minori siano specularmente applicate per i cani".

C) M I L A N O. UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT. RICHIESTE INAMMISSIBILI

Di diverso avviso rispetto ai colleghi di altri Tribunali, il Collegio di Milano della IX sezione civile, con provvedimento del 02.03.2011, ha tacciato di inammissibilità la domanda di assegnazione alla moglie e ai figli del gatto e del cane, in quanto l'ordinamento non prevede attualmente l'affidamento o l'assegnazione degli animali domestici, "né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa".

Io non ho certo la presunzione di dire chi tra questi giudici abbia ragione, ma solo di sottolineare la necessità che – stante l'assetto sociale e la massiccia presenza di animali nelle famiglie – una qualche regolamentazione (o richiamo a norme già previste per i figli) è urgente e necessaria.

Infine, se una soluzione può essere trovata per le coppie unite nel vincolo del matrimonio che, per separarsi, devono comunque ricorrere a un Tribunale, la faccenda si complica quando le coppie convivono more uxorio. In assenza di figli, qual è l'autorità giudiziaria deputata a decidere? Per dire che l'applicazione analogica tra animali e figli di una coppia unita in matrimonio può essere forse possibile, ma non certo quella tra animali e figli di conviventi more uxorio, non esistendo un'autorità analoga a quella del Tribunale dei Minori.

III. IL CAPRO ESPIATORIO DI UN AMORE PATOLOGICO

Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines

L'animale attira. È oggetto d'amore. Quello stesso amore che poi si colpisce, si uccide, si annienta. D'altra parte, minacciare la vittima di fare del male all'animale rientra pienamente nella condotta dello stalker, anche secondo gli studi specifici in materia. E' ipotizzabile una variante della Sindrome di Medea?

Alcune notizie di stampa:

Corteggiatore respinto dalla vicina: le strangola il gatto. È successo a Rimini.

Litigio coniugale: il marito dà fuoco al cane. È successo ad Acerra (NA).

Non accetta la separazione dalla moglie: marito brucia il cane e lo fa trovare in una fossa insieme a un biglietto minatorio. È successo a Lecce.

Tenta di strangolare la moglie. Nel litigio ha colpito il cane a morte. È successo a San Genesio (PV).

Litiga con la moglie e se ne va di casa, non prima di aver preso il cane che ha abbandonato in auto in un parcheggio a Malpensa. Il cane muore.

Uccidere l'animale del partner come simbolo della volontà di uccidere il partner o il rapporto che lo lega ad esso o che si desidera. Una sorta di elaborazione del lutto interponendo l'animale, vittima sacrificale.

Numerosi i casi di minaccia di far del male all'animale per ottenere l'attenzione del partner che all'animale è legato da affetto e sentimento, presuppongono la (s)oggettività dell'animale, perché inducono davvero la vittima a preoccuparsi del male – irreversibile – che può essere arrecato allo stesso, ben più intensamente di minacce relative al danneggiamento di res di proprietà.

Forse è ipotizzabile una variante del mito di Medea che uccide i figli avuti da Giasone per fare male all'uomo che l'ha abbandonata.

Tanti gli interrogativi su cui riflettere. Speriamo che qualche punto fermo il legislatore voglia metterlo.




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