-  Gasparre Annalisa  -  01/11/2014

QUANDO LA PERIZIA TOSSICOLOGICA SALVA L'IMPUTATO - Trib. Milano, 10.6.2014 - Annalisa GASPARRE

STATO D'EBBREZZA – PRELIEVO EMATICO IN REGIME OSPEDALIERO – GRAVE STRESS TRAUMATICO – FALSO POSITIVO – CONTRADDITTORIETA' QUADRO PROBATORIO – NON SUSSISTE

Trib. Milano, 10 giugno 2014

Quando la perizia tossicologica salva l'imputato.

Si propone la sentenza del Tribunale di Milano (Dott. Luigi Varanelli) con cui si è investigato in relazione ad un'accusa di guida in stato d'ebbrezza, risolta con l'assoluzione dell'imputato, grazie alla pervicacia del difensore che ha creduto (rischiando) alla tesi dell'imputato, opponendosi al decreto penale e promuovendo un'approfondita indagine scientifica.

L'imputato era accusato di aver circolato sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, nonostante - secondo la tesi accusatoria - fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico riscontrato in 1,13 g/l. Per ciò, l'imputato subiva un procedimento per violazione dell'art. 186 co. 1 e 2 lett. b) D.lgs. 285/1992.

La ricostruzione dibattimentale permetteva di accertare che il motociclista era stato rinvenuto a terra, in stato di semicoscienza, sulla sede stradale intorno alle 19,50 del 17 novembre 2011; quando i Carabinieri giungevano in loco vi trovavano già l'ambulanza arrivata in soccorso. I rilievi planimetrici espletati nell'occorso mostravano la dinamica del sinistro: mentre procedeva a bordo del proprio motociclo l'uomo urtava contro un autocarro in sosta parcheggiato in modo irregolare, tanto da far sporgere la sagoma sulla sede stradale, ostacolando la visuale degli utenti della strada.

Soccorso e portato in ospedale in gravi condizioni, l'uomo veniva sottoposto a prelievo ematico finalizzato agli esami tossicologici nonché a verificare quale fosse il tasso alcolico. Quest'ultimo risultò essere pari a 1,13 g/l di talché il ferito diventava indagato per il reato di guida in stato d'ebbrezza.

In seguito all'istruttoria dibattimentale emergeva che la sera del sinistro vi era molta nebbia e l'imputato aveva lasciato il posto di lavoro, a fine orario, in condizioni psico-fisiche normali che non lasciavano trasparire alcuna assunzione di alcolici. Del resto, sul luogo di lavoro, da cui l'imputato non poteva assentarsi, non c'erano distributori di sostanze alcoliche né un punto di ristoro o bar, ma unicamente la macchinetta del caffè.

Come accennato, la difesa ha messo in crisi la tenuta scientifica del prelievo e dell'esame svolto, producendo una consulenza medico-legale in cui si censurava il metodo utilizzato per la ricerca del tasso alcolico e, in particolare, assumendo che il metodo enzimatico utilizzato "non rileverebbe direttamente l'etanolo ma solo la reazione dell'organismo alla presenza dell'etanolo, rimanendo però la stessa influenzata dall'acido lattico", che può essere l'effetto anche di un grave episodio di stress, qual è il trauma dell'incidente, con l'effetto di alterare il risultato finale del test.

Dubbioso ma non del tutto persuaso, cautamente il Giudice disponeva perizia medico legale tossicologica, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. per verificare se la metodologia utilizzata nella struttura ospedaliera potesse essere premessa di una falsa positività in conseguenza dell'elevata produzione di lattati e se questi fossero riconducibili al fattore traumatico occasionato all'imputato.

Citando specifica e accreditata letteratura scientifica, oltre alle linee guida medico-legali in materia di modalità di espletamento degli esami ematici presso le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate regionali, il perito giungeva ad affermare che il prelievo, così come effettuato, aveva scarsa rilevanza medico-legale perché espletato discostandosi dai parametri di riferimento, senza ripetizione dei campioni né adeguata conservazione volta ad assicurare la certa riferibilità soggettiva e l'assenza di fattori inquinanti. Inoltre, il perito deduceva la scarsa plausibilità del metodo immuno-enzimatico utilizzato (anziché gas cromatico) perchè troppo ampio sarebbe il margine di oscillazione del valore del risultato (fino al 40%). Ulteriormente, si precisava che ponderare il saggio di oscillazione nel caso concreto risultava molto difficile anche in ragione del significativo fattore di stress derivante dal grave sinistro. Quest'ultimo dato storico, secondo il perito, induceva "ad apprezzare come plausibile una oscillazione dell'affidabilità del dato fino al 40%", di guisa che la decurtazione di tale percentuale dal valore accertato giungerebbe al risultato di 0,80 g/l, degradando il risultato così ottenuto al di sotto della soglia di rilevanza penale.

Secondo il giudice, in conclusione, la prova del fatto ascritto risultava contraddittoria. Si contrapponevano, ad un unico (e pregnante) elemento a carico, vale a dire il test alcolemico, rilevanti e precisi elementi a discarico, di segno opposto al primo: 1. le modalità del sinistro non apparivano sintomatiche di una condotta scarsamente lucida (in quanto indotta ad uno stato di alterazione alcolica), sicché l'ebbrezza non poteva neppure essere presunta; 2. le condizioni atmosferiche (oscurità e fitta nebbia), con il corollario della scarsa visibilità dovuta all'anomala e imprevedibile sosta del camion - vera e propria insidia stradale - deponevano per una ricostruzione alternativa della causa del sinistro, non dovuta, in altri termini, alla scarsa lucidità dell'imputato; 3. sussistevano incertezze circa la conservazione del reperto e sul metodo di analisi suscettivo di un troppo margine di oscillazione in termini di affidabilità, con possibile riduzione fino all'irrilevanza penale del tasso alcolico.

Razionalmente imposto, per queste ragioni, appariva essere l'esito del procedimento: assoluzione per contraddittorietà del quadro probatorio.

Rinvii giurisprudenziali: circa la legittimità e l'utilizzabilità dei risultati del test ematico effettuato a seguito del ricovero del conducente in un nosocomio per le cure del caso, si veda la consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui gli esami medici effettuati durante il ricovero sono referti utilizzabili per provare lo stato d'ebbrezza. Con la sentenza n. 26108/2012 (Diritto&Giustizia, 6 luglio 2012, con nota della scrivente) la Suprema Corte ha affermato che "Se si rispettano i protocolli sanitari di pronto soccorso, gli esami ematici effettuati su soggetto ricoverato in Pronto soccorso - perché vittima di un incidente stradale - possono costituire prova del grado alcolemico superiore a quello consentito e quindi integrare l'elemento oggettivo del reato di guida in stato d'ebbrezza" (più recentemente, Cass. pen. 29882/2014). Di contemperamento con il principio di inviolabilità della persona si è occupata sempre Cass. pen. n. 26108/2012 precisando che il test presuppone, in generale, un atto invasivo e medico che, quando non funzionale a fini sanitari, necessita del consenso del soggetto che subisce l'esame.

Cosa succede se l'alcool interagisce con i farmaci? Secondo i giudici di legittimità l'automobilista "deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante" (Cass. pen. n. 36885/2014); in caso contrario è colpevole di mancanza di diligenza, con precipitato di condotta penalmente rilevante attesa la natura contravvenzionale del reato in parola e, quindi, la punibilità già a titolo di colpa.

In riferimento alla natura dell'accertamento mediante etilometro, in caso di controllo effettuato direttamente dalle forze dell'ordine, può essere letta la sentenza Trib. Milano n. 1619 del 15 maggio 2013 (Diritto24, 5 agosto 2013) che stigmatizza la natura di accertamento tecnico irripetibile in considerazione dell'alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi in questione.

Si ringrazia l'Avv. Eliana Schiatti per aver condiviso il provvedimento.




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