-  D'Ambrosio Mary  -  04/06/2014

QUANDO LA POTESTA' NON E' ESERCITATA NELL'INTERESSE DEL FIGLIO - Mary d'Ambrosio

L"art. 322 c.c. concede al figlio l'azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti, dettate a tutela del minore. Fra tali norme rientra quella per cui il denaro del minore deve essere investito previa autorizzazione del giudice tutelare e secondo le modalità prescritte in tale autorizzazione.

Qualora il genitore disattenda tali disposizioni ed impieghi il denaro nell'interesse proprio, anzichè nell'interesse del figlio, l'atto va incluso fra quelli suscettibili di annullamento, di cui all'art. 322 c.c..

Tanto stabilisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12117 del 29/05/2014.

Il fatto in breve.

La ricorrente citava in giudizio il proprio genitore chiedendo l"annullamento del contratto da questi concluso per l"acquisto di un immobile che intestava a sé medesimo e, fatalmente, faceva oggetto delle rivendicazioni dei propri creditori, impiegando somme di proprietà della figlia, all"epoca minorenne, sulla scorta dell"autorizzazione del Giudice Tutelare all"impiego dei capitali per l"acquisto di un fondo commerciale da intestare alla minore.

La domanda di annullamento proposta dall'attrice era limitata alla parte dell"atto in cui veniva inserita come parte contrattuale il genitore piuttosto che lei stessa.

Il Tribunale rigettava la domanda con invio degli atti alla Procura.

La Corte territoriale non rilevava l"applicabilità dell"art. 322 c.c. in quanto, a parere della stessa, la norma è applicabile ai soli casi in cui il genitore non agisce in nome proprio ma spendendo la propria qualità di rappresentante del figlio.

La Corte di Cassazione chiarisce che l"art. 322 c.c. è sì applicabile al caso di specie in quanto commina la sanzione della annullabilità agli atti compiuti in violazione delle norme contenute negli articoli precedenti. Esso si applica, in primo luogo, agli atti compiuti dai genitori senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare richiesta dall'art. 320, o in difformità dalla stessa. Secondariamente, opera con riferimento agli atti compiuti da uno solo dei genitori, anziché da entrambi, salvo il caso in cui si tratti di negozi per i quali è prevista la rappresentanza disgiunta.

Nel caso in questione il genitore disattendeva le indicazioni del Giudice Tutelare impiegando le somme di proprietà della figlia nell"interesse proprio e a danno della minore.

Legittima è pertanto l"azione proposta dalla figlia entro il termine prescrizionale di cinque anni a decorrere dalla data del compimento della maggiore età.

La Corte ritiene altresì applicabile in via analogica l"art. 1432 c.c.

Nel caso di annullamento del contratto per errore, dispone la norma, la parte in errore non può chiedere l"annullamento se, prima di subirne pregiudizio, la controparte offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto  e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

La ratio di questa disciplina è rinvenibile nel principio di conservazione del negozio a tutela della buona fede contrattuale.

L'applicazione analogica trova conforto nel fatto che è la stessa parte legittimata all"annullamento, nel caso de quo, a fare richiesta di rettifica del contratto ritenendone gli effetti vantaggiosi per sé. Inoltre non si profila pregiudizio alcuno per la controparte venditrice stante la conservazione del contratto con conseguente irrilevanza della persona dell'acquirente (il padre o la figlia).




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