-  Pellacani Stefano  -  24/03/2016

QUANDO UN PRECETTO SPORTIVO PREVALE SULLORDINAMENTO STATALE - Stefano PELLACANI

Interessi protetti - sport

Procuratore sportivo

Diritto privato generale e diritto sportivo

 

Il presente contributo mira ad esaminare – alla luce dei principi enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 18807 del 2015[1] – i limiti di invalidità del contratto professionale per assistenza sportiva, stipulato tra il professionista sportivo ed un avvocato iscritto all"albo professionale.

In primo luogo si evidenzia che con delibera risalente al Congresso del marzo dello scorso anno[2], la FIFA ha abolito la licenza per gli agenti dei calciatori ed ha provveduto a deregolamentare l"intera disciplina, limitandosi ad indicare alcuni principi generali minimi che ciascuna Federazione è tenuta ad adottare per disciplinare (a livello nazionale) l"attività di procuratore sportivo (o "intermediario" come attualmente definito dalla stessa FIFA)[3].

Nella precedente normativa l"attività di "agente"[4] veniva definita come l"attività di colui che, "in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall"art. 23 (in tema di rappresentanza dei calciatori minorenni, ove si sanciva la presunzione di gratuità dell"incarico) in vista della stipula del contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore nell"ambito di una Federazione o da una Federazione all"altra", dovendo, il conferimento dell"incarico, svolgersi "secondo le modalità indicate nel presente regolamento"[5]. Per quel che riguarda la titolarità allo svolgimento di tale attività, era previsto che essa poteva essere svolta solo da parte di persone fisiche cheavessero superato l"esame di abilitazione ed ottenuto la licenza. Conseguentemente sussisteva il divieto di avvalersi della collaborazione di soggetti privi di tale abilitazione, salvo – tra le altre ipotesi – quella dell"avvocato iscritto nel relativo albo professionale.

La giurisprudenza di legittimità[6] ha avuto modo di qualificare il contratto di rappresentanza tra procuratore sportivo e giocatore (disciplinato dai regolamenti federali), come "contratto misto normativo, che assume la forma di contratto neutro di mandato", il quale "realizza l"oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia l"avvocato procuratore sportivo".

Fatta tale premessa occorre adesso verificare se le violazioni delle norme dell"ordinamento sportivo – nella speciela norma che impone l"adozione di un modello tipo di contratto tra agente e assistito – pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, possano comportare comunque l"invalidità del contratto anche in base all"ordinamento dello Stato.

Sotto tale profilo va rammentato che la Suprema Corte, già in altre occasioni[7], aveva stabilito che fosse da ritenere nullo il contratto di prestazione d"opera stipulato tra l"avvocato e lo sportivo professionista secondo le norme del diritto comune poiché, sebbene concluso per iscritto, non era stato redatto in maniera conforme al modello richiamato (a pena di nullità) dai Regolamenti della FIGC e predisposto dalla relativa Commissione degli Agenti dei giocatori. Secondo la Suprema Corte "le violazioni di norme dell"ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l"ordinamento dello Stato", determinandone la nullità per violazione dei Regolamenti Federali, le cui disposizioni "incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l"ordinamento giuridico". Secondo tale orientamento non può ritenersi idoneo - sotto il profilo della "meritevolezza" della tutela dell"interesse perseguito dai contraenti - un "contratto posto in essere in frode alle regole dell"ordinamento sportivo, e senza l"osservanza delle prescrizioni formali all"uopo richieste", essendo tale contratto "inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell"ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi".

In particolare la Suprema Corte con la decisione de quo ha ulteriormente precisato il principio per cui: a) nell"ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l"incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non soltanto quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo ma,anche, quando esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all"albo professionale; b) le violazioni delle norme dell"ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l"invalidità del contratto anche in base all"ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall"ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate.

Sembrerebbe trovare conferma – nella fattispecie in esame – la tesi[8], di derivazione civilistica, della cd. "disciplina integrata"(rispettivamente: dalle norme del codice civile sul mandato, da un lato, e dalla normativa Federale, dall"altro), secondo la quale le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento federale vigente all"epoca dei fatti. Secondo tale filone interpretativo la difformità del contratto di rappresentanza, stipulato dalle parti senza seguire il modello-base previsto dalla normativa federale, deve essere considerata come diretta al perseguimento di una causa illecita sottostante, cui consegue l"invalidità ai sensi dell"articolo 1322 c.c., per assenza del requisito di "meritevolezza" della pattuizione conclusa dalle parti[9].

La Corte di Cassazione con la decisione in esame ha avuto modo di ribadire che la conclusione diun contratto atipico di assistenza sportiva secondo modalità non regolamentari ne impedisce l"efficacia non solo nell"ambito dell"ordinamento sportivo, bensì anche in quello statale, nonostante i soggetti coinvolti avessero scelto di seguire liberamente le norme di diritto comune per disciplinare i loro rapporti (la normativa sul mandato), discostandosi in modo esplicito dalle previsioni dei regolamenti federali.

Sul punto, va osservato che quantunque l"iscrizione nel Registro dei Procuratori sportivi (tenuto dalla FIGC) comporti l"assoggettamento degli agenti ai poteri disciplinari da parte dei competenti organi federali egli, tuttavia,non è un soggetto affiliato alla federazione[10], non essendo legato da alcun rapporto associativo con essa[11].

In proposito, il Tribunale Nazionale Federcalcio - sezione disciplinare - ha ribadito recentemente il principio secondo il quale l'agente di calciatori non è un soggetto sottoposto al vincolo di giustizia previsto dall'art. 30 dello Statuto Federale, con la conseguenza che per agire dinanzi alla giustizia ordinaria non necessita della previa autorizzazione dal parte della Federcalcio[12].

Secondo una prospettiva prettamente civilistica[13], la ratio di quanto enunciato dalla Suprema Corte potrebbe essere rinvenutanell"assimilazione delle fonti federali alle fonti di natura pubblicistica[14] – Statuto e Regolamenti CONI- conil conseguente riconoscimento dell"efficacia generale delle normative federali stesse.

In realtà tale impostazione non risulta convincente, considerata la chiara distinzione tra le norme promananti dal CONI, che hanno efficacia generale nei confronti di tutti i soggetti dell"ordinamento sportivo, e quelle emanate dalle singole federazioni, che diversamente dispiegano i loro effetti nei confronti degli organi federali e dei loro associati. Pertanto appare non condivisibile che un regolamento federale possa vincolare soggetti[15] che non fanno parte di tale ordinamento come nel caso di specie (avvocato regolarmente iscritto all"albo) ma anche paradossalmente i procuratori "non avvocati", i quali non sono considerati – in ambito di Federcalcio - soggetti dell"ordinamento sportivo.

In realtà la ratio della decisione in esame sembra riferirsi all"orientamento di quella parte della dottrina[16] - legata ad una prospettiva prettamente del diritto sportivo - che ritiene di riconoscere in capo al procuratore sportivo una soggettività (dell"ordinamento sportivo) cosiddetta riflessa[17].

Secondo tale filone dottrinale[18]il diritto privato generale trova nelle regole propriamente sportive il serbatoio dal quale ricavare criteri di concretizzazione delle fattispecie[19], con la conseguenza che il procuratore sportivo – avvocato e non –ètenuto pertanto al rispetto dei principi e delle regole contenute nelle carte federali.

Sul punto la FIGC ha recentemente avuto modo di chiarire[20]che il nuovo regolamento FIFA sancisce l"obbligo per tutti coloro che a qualsiasi titolo prestino la loro attività professionale a favore di un club o di un calciatore in una delle attività previste dal regolamento, di depositare gli eventuali contratti di rappresentanza presso la Federazione di competenza[21]. Con riguardo all"attività svolta dagli avvocatiè previsto che questi possano esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o a favore di calciatori senza alcuna specifica formalità; qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un club o di un calciatore per il compimento di determinate attività - come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo - il club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC.

Orbene, al fine di evitare interferenze funzionali all"autonomia dell"ordinamento sportivo derivanti da decisioni "esterne"[22], si auspica, stante la natura "ibrida" della figura del procuratore sportivo, un intervento che sia espressione non soltanto della volontà endo-associativa ovvero delle singole Federazioni[23], bensì in senso più ampio e completo anche e direttamente da parte del CONI: un intervento volto a disciplinare in maniera armonica la problematica dei contenziosi in cui è parte un agente sportivo, così come, più in generale, la posizione di tale professionista all"interno dell"ordinamento sportivo.



[1]Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18807/15 che si riporta:"Nel maggio 2005 l"avvocato S.L. conveniva in giudizio il calciatore M.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di penale contrattuale relativa al mandato 13 febbraio 2003 con il quale il convenuto gli aveva conferito incarico, in via esclusiva, di rappresentarlo ed assisterlo nei rapporti con società di calcio professionistico. La penale era a suo dire dovuta, in quanto il M. – violando l"esclusività dell"incarico -aveva, in pendenza di rapporto, sottoscritto un altro mandato a favore di un agente sportivo FIGC. Nella costituzione in giudizio del M. , interveniva sentenza n. 1096/07 con la quale il tribunale di Udine – accertata la nullità del contratto stipulato tra le parti in quanto non rispondente ai requisiti previsti dall"ordinamento sportivo e, di conseguenza, inidoneo al raggiungimento del suo scopo – respingeva la domanda dell"attore, con condanna del medesimo alle spese di lite.Tale decisione veniva confermata con sentenza n. 35/12 della, corte di appello di Trieste. Avverso quest"ultima viene dal S. proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, ai quali resiste il M. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; il S. ha anche depositato nuovi documenti, da ritenersi tuttavia inammissibili ex art.372 c.p.c."

[2]Circolare n. 1417 del 30 aprile 2014, con cui si dà contezza dell"approvazione, da parte del Comitato Esecutivo nella riunione del 20-21 marzo 2014, delle "New Regulations on Working with Intermediaries", entrate in vigore lo scorso 1° aprile 2015 (la circolare è reperibile on-line, presso il sito "istituzionale" della FIFA).

[3] La FIGC, al pari delle altre Federazioni calcistiche europee, ha mantenuto, in ogni caso, un sistema di registrazione dei procuratori sportivi, istituendo un registro (il "Registro FIGC") nel quale vengono iscritti, a domanda, coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l"attività di procuratore sportivo. Nelle Norme Transitorie del Regolamento è comunque previsto che, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, il Consiglio Federale potrà adottare quelle modifiche regolamentari che fossero ritenute necessarie o soltanto utili per meglio disciplinare la materia, "anche sulla base di un confronto internazionale".

[4]Regolamento Agenti di Calciatori del 2010, in vigore ex Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/A dell"8 aprile 2010 (successivamente modificato nel 2011, ex Comunicato Ufficiale FIGC n. 142/A del 3 marzo 2011). Il nuovo Regolamento è stato adottato dalla FIGC (Comunicato Ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015) in armonia con i principi e le direttive adottate dalla FIFA (Circolare n. 1417 del 30 aprile 2014, con cui si comunica l"approvazione, da parte del Comitato Esecutivo nella riunione del 20-21 marzo 2014, delle "New Regulations on Working with Intermediaries", entrate in vigore lo scorso 1° aprile 2015).La modifica più rilevante è stata lasoppressione della figura dell"Agente di Calciatori - oggi sostituita da quella del "Procuratore sportivo" - e del relativo esame di abilitazione (che aveva cadenza semestrale: marzo e settembre di ogni anno) ai fini dell"esercizio di tale attività. Per tale motivo, oggi, si parla di "deregolamentazione" della professione ("deregulation"). Ai sensi del nuovo Regolamento l"attività di rappresentanza dei giocatori può essere oggi svolta ("anche occasionalmente") da coloro che risiedano legalmente in Italia ed intendano richiedere la relativa iscrizione nel Registro, tenuto dalla FIGC, mediante il versamento dei diritti di segreteria annualmente stabiliti da quest"ultima ed avente validità annuale. A tal proposito, la Commissione Procuratori Sportivi ha stabilito (delibera n. 1 del 12 giugno 2015, reperibile on-line presso il sito "istituzionale" della FIGC, www.figc.it), che il Procuratore Sportivo non residente in Italia, che sia iscritto come agente o intermediario presso altra Federazione Nazionale e non intenda eleggere domicilio presso un Procuratore Sportivo già iscritto presso la FIGC, per poter operare in ambito FIGC dovrà depositare presso la stessa il contratto di rappresentanza in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali FIFA accompagnato dalla Dichiarazione delle persone fisiche (All.1), "allegando documento comprovante l"iscrizione all"albo e/o registro di altra Federazione estera che abbia adottato gli standard minimi FIFA previsti per il regolamento degli intermediari, oppure prova documentale di essere già titolare di qualifica di Agente FIFA e ricevuta di versamento dei soli diritti di segreteria".

[5]P.Garaffa, "Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo "regolamento per i servizi di procuratore sportivo"", FiLOdiritto.com 11.09.2015.

[6] Cassazione Civile, sez. III, n. 15934/2012. In tale fattispecie l"accordo - oltre ad essere difforme dal modello-tipo predisposto dal regolamento federale - conteneva una penale particolarmente gravosa in favore del procuratore. Costui ne invocava, quindi, il pagamento, lamentando che il giocatore aveva direttamente sottoscritto il contratto (senza la sua assistenza), in violazione dei patti contrattuali. La sentenza è stata pubblicata su Giust. civ., 2013, parte I, n. 9, p. 1813, con nota di G. Vidiri, "Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale?"; D. Gaspari, "Avvocato e agente di calciatori: una strana coppia", Giur. it., 2013, n. 7, p. 1671.

A fondamento di tale decisione sono state invocate, da un lato, "ragioni di ordine pubblico sportivo", dall"altro una delibera dell"Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) del 31 marzo 2005, e le connesse ragioni di «equità contrattuale sportiva» di cui - sempre secondo le argomentazioni fatte proprie dai giudici di legittimità - la stessa Autorità si sarebbe fatta carico (per il tramite del citato provvedimento).

[7]Con decisione n. 5216 dello scorso 17 marzo 2015 la Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, Presidente Russo - Relatore Spirito) è tornata a pronunciarsi - a quasi tre anni di distanza cfr. Cass. Civ., Sez. IIIª, n. 15934 del 20 settembre 2012 (Pres. Trifone, Rel. Petti) - su uno dei temi più controversi del diritto civile e del diritto sportivo, quale l"attività di assistenza e consulenza legale fornita da un avvocato privo di licenza nei confronti di un calciatore professionista. La vicenda trae spunto dall"azione intentata dal legale nei confronti del proprio assistito, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per somme richieste a titolo di corrispettivo per assistenza professionale prestata in occasione della stipula di un contratto d"ingaggio con un club militante in un campionato professionistico, somme che non erano mai state versate da parte del giocatore. Contro il provvedimento monitorio disposto dal giudice prima facie, quest"ultimo proponeva opposizione innanzi al giudice di merito che, nel disporne l"accoglimento, dichiarava nullo - per violazione delle normative federali - il contratto di prestazione d"opera professionale concluso tra le parti. Il legale presentava appello avverso tale sentenza, ma la Corte territoriale respingeva nuovamente il gravame proposto (C. App. Trieste, n. 424 del 18 ottobre 2010).

[8] A. Torrente, P. Schlesinger, "Manuale di Diritto Privato", XX ed., Milano, 2009, Giuffrè, p. 200. Teoria della prevalenza (o dell"assorbimento), secondo la quale si applica la disciplina del contratto la cui funzione, nella combinazione degli elementi, è inconcreto prevalente.

[9] G. Facci, "Il contratto immeritevole di tutela nell"ordinamento sportivo", in Contratto e impresa, 2013, p. 645.

[10] G. Liotta, L. Santoro, "Lezioni di diritto sportivo", p. 102, edGiuffrè 2013, secondo cui "l"esclusione dello status di soggetto dell"ordinamento sportivo, appare fuor di dubbio con riguardo alla figura dell"agente FIGC". Sul punto si evidenzia che altre Federazioni Sportive come la FederTennis hanno espressamente assegnato la qualifica di tesserato all"agente.

[11] Art. 4.2 del nuovo Regolamento procuratori sportivi ("L"iscrizione nel Registro comporta l"obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L"iscrizione comporta, altresì, l"assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento"). Art. 1.2 del Regolamento del 2010 ("Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC").

[12] Deferimento del procuratore federale a carico di Gianluca Fiorini (all"epoca dei fatti Agente iscritto nell"elenco F.I.G.C.) - (nota n. 4149/732 pf14-15 SP/seg. del 29.10.2015). Letti gli atti. Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 29 ottobre 2015 nei confronti di Gianluca Fiorini, all"epoca dei fatti agente iscritto nell"elenco della FIGC, per rispondere della violazione dell"art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all"art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale, all"art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31 marzo 2015, nonché all"art. 15 CGS per aver adito la Autorità GiudiziariaOrdinaria, presentando atto di denuncia-querela nei confronti del Sig.Pantaleo Corvino, soggetto iscritto all"Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, senza aver richiesto e ottenuto l"autorizzazione da parte del Consiglio federale.Esaminate le note difensive del Sig. Gianluca Fiorini con le quali il soggetto deferitoassume di dover essere prosciolto inquanto, per riconoscimento del Giudice Amministrativo, gli agenti FIGCnonsarebbero assoggettati alla clausola compromissoria e che, comunque, quand"anche gli agenti fossero assoggettati a detta clausola la denuncia penale riguarderebbe reati procedibili d"ufficio e quindi non sarebbe stata violata alcunanorma ed infine perché dinanzi alla Procura federale sarebbe stata chiesta l"autorizzazioneal Consiglio federale FIGC.Ascoltato i rappresentanti della Procura federale Avv.ti Camici e Perugini i quali hanno concluso per l"affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l"irrogazione della sanzione della inibizione ex art. 19, lett. h CGS, di anni 1 (uno). Premesso che nell'Ordinamento federale vige l'indiscusso principio di diritto secondo cui al momento in cui un soggetto tesserato o affiliato intenda adire la magistratura ordinaria, è tenuto obbligatoriamente al preliminare rispetto della clausola compromissoria con eventuale richiesta di autorizzazione per agire dinanzi all'AGO. L'Agente di calciatori non è esentato dall'adottare il medesimo criterio sancito dall'art. 30 dello Statuto Federale, a maggior ragione ove si consideri il dettato dell'art. 19 comma 3 del Regolamento degli Agenti che si sostanzia in una riserva di stile che impone all'Agente la esplicita osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. Il comportamento dell'Agente apparirebbe dunque prima facie meritevole di censura. Però v"è da considerare la decisione emessa dal TAR Lazio (n. 33427 dell"11 novembre 2010), che, annullando l"art. 24 del Regolamento Agenti ha inteso lasciare agli agenti di calciatori la facoltà di scegliere tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria; ed il T.N.A.S. preso atto di tale decisione del Giudice amministrativo, si è espresso con una propria successiva decisione (Lodo Carpeggiani/Schelotto del 4.6.2012 - prot. n. 1635 del 29.6.2011) in linea con la decisione del TAR. La portata della pronuncia escluderebbe quindi la obbligatorietà della preventiva autorizzazione a procedere, a cura del tesserato (Agente). Occorre ulteriormente considerare che, in punto di fatto, l'Agente Fiorini si premurò di informare la Procura federale (in data 15 dicembre 2014) in merito alla determinazione di adire il Giudice ordinario, azione questa che venne poi coltivata in sede penale. Con ciò si vuole affermare che il Sig. Fiorini, al momento in cui decise di adire l'AGO, agì nella consapevolezza psicologica di non essere obbligatoriamente tenuto alla preventiva richiesta di autorizzazione (vedi la citata Sentenza del TAR Lazio), e nella altrettanto serenità mentale di avervi ottemperato mediante la inoltrata richiesta alla Procura federale del 15 dicembre 2014. Principi questi già ritenuti validi da questo Tribunale in similare pronunzia (C.U. n. 90/2013-14) confermata dalla Corte di Giustizia federale nel giudizio d"appello proposto dalla Procura federale (C.U. n. 30/2014-15). P.Q.M. Rigetta il deferimento e, perl"effetto, proscioglie il Sig. Gianluca Fiorini da ogni imputazione. Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Sergio Artico.

[13] Corte Giustizia CE, ord. 23 febbraio 2006, e Tribunale di Prima Istanza, 26 gennaio 2005, che in merito all"inquadramento giuridico dell"attività agente, l"ha definita come "periferica all"attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport", con la conseguenza - tutt"altro che di poco conto - che essa deve ritenersi soggetta sia alla disciplina civilistica dettata dall"ordinamento dello Stato di appartenenza, sia alla disciplina comunitaria e nazionale in tema di diritto della concorrenza ed antitrust. Segue da ciò il diritto dell"agente al rispetto delle libertà civili ed economiche riconosciute ad ogni operatore e, quindi, anche delle sue libere scelte in ordine allo svolgimento della propria attività, nella stessa misura in cui le stesse sono riconosciute ad ogni altra associazione professionale e ai suoi componenti, e senza limiti e condizioni che si pongano in irragionevole contrasto con i principi innanzi richiamati di libertà di concorrenza, di iniziativa economica e di associazione.

[14] M. Sanino, F. Verde, "Diritto Sportivo", p. 118 ss., ed Cedam 2015.

[15] La giurisprudenza amministrativa, TAR Lazio, Sez. IIIª-ter, n. 33428 del 11 novembre 2010, in particolare, ha definito l"agente come un "libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l"incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore", e svolge "un"attività inquadrabile nella categoria della prestazione d"opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un "mandato senza rappresentanza" e come oggetto un"obbligazione di mezzi, e non di risultato".

[16] G. Liotta, L. Santoro, "Lezioni di diritto sportivo", p. 29, ed Giuffrè 2013.

[17] M. di Francesco, "Il ruolo dell"agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale", ed Cacucci, 2007.

[18] G. Liotta, "Attività sportive e responsabilità dell"organizzatore",ed. Jovene, Napoli 2005.

[19] C. Castronovo,"Temi di diritto Sportivo", a cura di L. Santoro, p. 147, ed. Leopardi, 2006.

Commentario FIGC al Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo del 13.05.2015, in http://www.figc.it/other/procuratori_sportivi/13052015_commentario_figc.pdf

[21] Il deposito è infatti richiesto a fini di censimento, ma anche al fine di verificare che Club e calciatori non si avvalgano dei servizi di soggetti non censiti.

Parere n. 3 del 2015, Collegio di Garanzia CONI, in http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/parere_3-2015_agenti_calciatori.pdf, secondo il quale

[23] Si rammenta che la F.I.T. con il regolamento del 2011 ha espressamente previsto per l"agente dal momento della sua iscrizione nell"apposito elenco, la qualifica di "tesserato" .




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