-  Redazione P&D  -  29/04/2015

QUESTIONI IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNO CAUSATO DA LESIONI MORTALI DA FATTO ILLECITO - Francesca ABBATIELLO

- lesioni mortali da fatto illecito

- danni non patrimoniali in favore dei congiunti


Le lesioni mortali derivanti da fatto illecito dalle quali scaturisce la fine della vita di un individuo, pongono diverse problematiche in riguardo alla sussistenza del danno non patrimoniale risarcibile e all'individuazione dei soggetti che ne sono destinatari.

Urge rammentare l'ormai superata concezione, secondo la quale ai sensi dell'art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale (limitatamente peraltro al solo danno morale) poteva essere risarcito solo se derivante da fatto di reato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti proceduto con l'affermare il rilevante e consolidato principio di diritto secondo il quale è necessario una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. affinché il danno non patrimoniale venga inteso come categoria ampia comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. A seguito, le Sezioni Unite nel 2008 hanno sottolineato la necessità di ristorare integralmente solo il pregiudizio arrecato per non eccedere oltre quanto dovuto, con l'obiettivo di evitare illecite duplicazioni risarcitorie. Si era resa necessaria una chiara interpretazione della questione risarcitoria del danno non patrimoniale a causa delle frequenti richieste risarcitorie per danni cosiddetti bagattellari. Le Sezioni Unite hanno concluso per una visione unitaria del danno non patrimoniale, che può però essere costituito da singole voci di danno diversamente etichettate, come il danno morale (sofferenza patita nell'immediatezza dell'illecito e a causa di esso), il danno biologico (pregiudizio all'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico legale) ed il danno esistenziale (menomazione della dimensione relazionale del singolo).

Vero è che pur a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite si sono riaffermati diversi dubbi interpretativi in sede giurisprudenziale nonché in sede dottrinale. Per quanto qui attiene all'oggetto di questa trattazione, ossia al risarcimento per lesioni mortali derivanti da fatto illecito, si possono considerare di base due concezioni. Secondo l'impostazione tradizionale, i nocumenti patiti dal congiunto per la perdita definitiva o per la lesione di una persona cara a causa del contegno illecito di altri, non possono essere risarciti, poiché l'art. 1223 c.c. applicabile anche alla responsabilità extra contrattuale ex art. 2059 c.c., applica il risarcimento per i soli danni che costituiscono conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo. Non potrebbe ritenersi conseguenza immediata e diretta, secondo i sostenitori dell'indirizzo tradizionale, il risarcimento chiesto da una persona diversa da quella che è deceduta (danni riflessi), mancando il nesso eziologico espressamente richiesto da tale disposizione normativa. Inoltre, difetterebbe il requisito della colpa e anche quello della prevedibilità, non essendo imputabile al danneggiante né una colpa né la prevedibile sofferenza dei congiunti; tesi del resto avallata dalla Corte Costituzionale appena qualche decennio fa.

Tuttavia col trascorrere degli anni, si è assistito al superamento di tale impostazione a favore di una concezione maggiormente accorta alle esigenze sociali e all'evidente anomala contraddizione per la quale il malfattore si sarebbe giovato del decesso della vittima a fronte della non possibile richiesta risarcitoria da parte dei congiunti, ma anche da parte dello stesso deceduto. Questa rivoluzionaria tesi, evidenziando il carattere plurioffensivo dell'illecito chiarirebbe come l'uccisione del congiunto possa ledere contemporaneamente ed in via immediata e diretta, sia l'incolumità personale della vittima sia il diritto dei suoi cari a fruire dell'affetto, della solidarietà e di qualsiasi forma di rapporto con la stessa. A tal fine, l'illecito non provocherebbe più dei danni riflessi, ma dei danni immediatamente lesivi della sfera dei congiunti, con un evidente nesso di causalità tra l'evento che ha causato la morte ed il danno che ne è conseguito.

Le Sezioni Unite del 2008 in realtà hanno ritenuto essenziale ricostruire la figura del danno non patrimoniale in maniera unitaria, non escludendo però la possibilità di individuare diverse tipologie di sofferenze necessariamente tutte differenti tra loro. Tra le quali viene riconosciuta quella inerente la perdita di un congiunto (cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

Affermata quindi la presenza di tale nocumento e del possibile risarcimento che ne deriva, ci si domanda quale sia in concreto il bene da tutelare e chi siano in effetti i soggetti destinatari di tale somma risarcitoria, poiché assume grossa rilevanza definire se l'uccisione di un congiunto consente anche al medesimo, nel tempo intercorrente tra la lesione e la morte, di incamerare un autonomo diritto al risarcimento del danno per i nocumenti da egli stesso patiti prima di morire. In tal senso, tale diritto entrerebbe a far parte del patrimonio del de cuius e quindi spetterebbe agli eredi. A tal fine sono stati individuate varie tipologie di danni, quello biologico terminale, inteso come pregiudizio alla salute subito dalla vittima dell'illecito nel periodo che separa il momento della lesione da quello della morte. Il danno catastrofico, nei casi in cui tra il danno e la morte non vi sia un periodo di tempo abbastanza lungo da permettere la richiesta di un danno biologico, ma vi sia uno spazio temporale che lascia comunque alla vittima la percezione dell' imminente fine. Il danno detto tanatologico sussistente ogni qual volta alla lesione segua una morte immediata.

La questione di base sottesa a queste variegate tipologie riguarda la funzione della tutela aquiliana. Se l'obiettivo di codesta tutela non è di tipo sanzionatorio in quanto prerogativa del diritto penale, ma piuttosto si delinea in sede civilistica come un intento riparatorio, diviene di conseguenza indispensabile individuare un lasso di tempo idoneo a distinguere nettamente il momento della lesione, quello del sorgere del credito pecuniario e quello della morte. Il problema di fondo è la distinzione tra il bene giuridico vita ed il bene giuridico salute.

Di contro dottrina e giurisprudenza minoritaria evidenziano l'errore di distinguere tali beni giuridici, nonché la necessaria tutela della vittima sempre e comunque anche ai fini civilistici.

Tuttavia pur se le Sezioni Unite del 2008 hanno escluso l'applicabilità del danno tanatologico, parte della giurisprudenza successiva soprattutto quella di merito, sembra orientarsi verso un'ampia tutela della vittima dell'illecito che non può per forza di cose operare soltanto quando e se si accerta che il soggetto abbia avuto coscienza dell'imminente decesso. Appare del tutto irrazionale un' interpretazione che riconosce ristorabile la compromissione anche lieve dell'integrità psico-fisica e la nega viceversa quando essa raggiunge appunto la massima espressione con la morte, evento che del resto determina la perdita di tutto quello che la vittima avrebbe potuto fare anche sulla base di quanto già vissuto.

Oltre al profilo della pretesa risarcitoria iure hereditatis, il fatto illecito al quale segue una lesione mortale, coinvolge ulteriori ambiti. Alla morte di un soggetto i congiunti superstiti possono subire sia un danno patrimoniale nel caso in cui il defunto apportava uno stabile contributo economico, sia non patrimoniale per il pregiudizio di tipo esistenziale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29, 30 cost.). Un pregiudizio che si ravvisa nello sconvolgimento della vita del congiunto, costretto ad alterare le sue abitudini, nonché a compiere scelte di vita diverse di tipo peggiorativo rispetto a quelle che avrebbe adottato se non si fosse verificato l'evento dannoso.

E' fondamentale individuare chi sono i congiunti che possono agire per essere risarciti di tale nocumento. A tal proposito negli ultimi tempi gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sempre più spesso sono soliti ribadire, in questi casi, che la sussistenza di un vincolo familiare di tipo giuridico non è né necessario né sufficiente. Non è sufficiente perché la sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione non dimostra di per sé la presenza di un legame di affetto e di convivenza che normalmente dovrebbe sussistere tra i componenti di uno stesso nucleo familiare, ma che in tante occasioni risulta invece non esserci. Per le stesse ragioni la sussistenza di un vincolo familiare in genere, non è necessario, tanto più che nella realtà sociale emergono sempre più frequentemente legami di fatto, svincolati da una qualificazione formale sotto il profilo giuridico e che tuttavia riproducono quello scambio di affetto, di solidarietà e di reciproco impegno propri della famiglia istituzionale. Tali ipotesi sono di solito quelle relative alla convivenza more uxorio, forma oggi molto diffusa e per la quale è evidentemente indispensabile prevedere delle disposizioni normative applicabili a tutela di coloro che ne sono i protagonisti. Tesi minoritarie, per verità non recenti, hanno assunto una chiusura nei confronti di tale legame affettivo non riscontrando alcun tipo di tutela risarcitoria per il danno esistenziale determinatosi a seguito della perdita del soggetto con cui si condivideva questo legame di fatto. Tesi più recenti invece, non ritengono di poter precludere la tutela risarcitoria per la lesione di diritti inviolabili accertati, nonostante di base non vi sia un matrimonio civilistico. Orientamento esteso anche all'ipotesi di convivenza tra persone dello stesso sesso, così da evitare l'evidente discrasia che si creerebbe nel non considerare che anche in questo caso, il fatto illecito subito possa offendere e creare nocumento ad individui conviventi e legati da un legame stabile e duraturo, tutelabile ex art. 2 della Carta Costituzionale.

Nondimeno, a prescindere dalla qualifica attribuibile al soggetto richiedente grava su di esso l'onere della prova ex art. 2697 c.c., in quanto il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale non può in ogni caso considerarsi in re ipsa, a meno che non si intenda snaturare la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Certo il rapporto parentale in quanto tale può in parte semplificare tale onere, dato che coloro che hanno legami di sangue e di coniugio possono comunque avvalersi delle presunzioni che attengono alla peculiare stabilità del vincolo affettivo e solidaristico che normalmente accompagna tali rapporti.

Vincolo che accompagna anche il rapporto parentale tra il concepito ed il padre deceduto in conseguenza di un fatto illecito e per il quale recente indirizzo giurisprudenziale gli riconosce ristoro quale soggetto di diritto che al momento della nascita diviene titolare del risarcimento (patrimoniale e non) per i danni arrecatigli. L'insorgenza di tale richiesta di risarcimento alimenta un ampio dibattito giurisprudenziale riguardo alle modalità di insorgenza di tale diritto. Al riguardo la Cassazione ha precisato che non si pone alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessaria configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento del danno di lesione del rapporto parentale e non potendo d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento. Il diritto di credito può essere vantato dal figlio al momento della nascita in quanto orfano del genitore e come tale destinato a vivere senza di esso. Questa particolare ipotesi risarcitoria non si differenzia da quella della legittimazione del nato a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico (e/o della struttura sanitaria) che col suo inadempimento abbia privato la gestante della possibilità di accedere all'interruzione della gravidanza, questione peraltro di recente rimessa alle Sezioni Unite.




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