-  Mazzon Riccardo  -  12/05/2017

Rapporti di vicinato e condominio: la pulizia delle scale - Riccardo Mazzon

Il legislatore, con la legge n. 220 dell'11 dicembre 2012, ha lasciato inalterati i criteri di ripartizione dei costi di gestione previsti dal codice civile, omettendo qualsiasi sostanziale intervento riformatore, o anche solo di correzione/integrazione.

Infatti, di tutti gli articoli interessati, solo l'art. 1124 del codice civile viene fatto oggetto dell'intervento di riforma, in pratica confermativo delle conclusioni di pacifica giurisprudenza: in particolare, risulta inserito in tale ultima norma il richiamo all'impianto di ascensore le cui spese seguono la disciplina di quelle per le scale, e viene previsto anche il caso della "sostituzione" di tale impianto (cfr., amplius, il capitolo quattordicesimo del volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013).

Così, resta confermato che la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, "in parte qua", dell'articolo 1124 del codice civile, il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123 comma 2 c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione, di fatto, che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi: nell'affermare tale principio, la Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della ripartizione della spesa suddetta,

"deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari" (Cass., sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432, GCM, 2007, 1).

Si confrontino, in argomento, i seguenti, pronunciamenti di merito, laddove è precisato che è legittima la ripartizione delle spese di pulizia delle scale, effettuata ai sensi dell'art. 1124 c.c.,

"in virtù di una deliberazione della assemblea approvata a maggioranza" (Trib. Trieste 18 dicembre 2000, RGE, 2001, I, 348),

ma che è illegittima la delibera di un'assemblea condominiale che decida, a maggioranza, di applicare una quota suppletiva del 60% relativamente alla voce "pulizia scale",

"nei confronti di un condomino proprietario di un ufficio professionale privato" (Trib. Genova 8 maggio 1992, ALC, 1993, 122).




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