Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  11/07/2019

Rapporto sulle procedure del tribunale civile e del tribunale per i minorenni in tema di affidamento nei casi di violenza domestica - E.Reale

Questo rapporto, redatto da associazioni, esperte di diverse realtà territoriali e regionali - si veda la lista alla fine del rapporto - vuole evidenziare:
- un ritardo culturale ed una mancanza di conoscenza e capacità di differenziare quel che è un rapporto conflittuale dalla violenza domestica, da parte di chi lavora nei tribunali civili e minorili, compresa la magistratura, quando si esaminano i casi di separazione giudiziale e affido dei minori; 

- il tema della mancata applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia sul tema della violenza domestica e di quella assistita in particolare in ambito giudiziario civile e minorile;
- la mancanza di allineamento e capacità di coordinamento tra il tribunale civile e quello dei minori con il tribunale penale; 

- la ri-vittimizzazione che subiscono le donne in ambito processuale dovuta dal ritardo culturale e al mancato adeguamento (de jure e de facto) del nostro sistema legislativo e giudiziario alla Convenzione di Istanbul;
- il ruolo delle consulenze tecniche d’Ufficio (CTU) nei procedimenti civili e minorili in caso di separazione e di affido dei minori. 

INTRODUZIONE 

L’Italia è parte dell’Unione Europea che ha promosso: 

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli 

Approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77;
la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, e ri-proclamata a Strasburgo nel 2007, con un riferimento all'art. 24 al diritto del minore. 

L’Italia ha ratificato il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), 

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New Y ork;
ed ha ratificato nel 2013 la più recente
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul - CdI). 

Le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della sanità del 2013 e i dati della ricerca Europea del FRA nel 20142 rilevano che 1 donna su 3 subisce violenza fisica e sessuale. Dati confermati anche dalla rilevazione ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) del 2015 in Italia. In Italia nel 2017, una donna ha una media circa di 1,26 figli, media che si alza nelle donne vittime di violenza e raggiunge l'1,45 (dati clinici ospedalieri3). 

Il maltrattamento assistito dai minori, e a volte subito direttamente, è conseguente alla violenza perpetrata sulle donne, figure affettive primarie di riferimento, con un effetto della violenza immediatamente moltiplicatore sui bambini.
I figli, spettatori obbligati e passivi delle violenze sulla loro madre, subiscono spesso gravi conseguenze sulla loro salute psico-fisica sul medio e lungo termine, effetti in tutto sovrapponibili a quelli determinati da una violenza diretta, scientificamente dimostrati e dimostrabili. 

La violenza contro la donna in ambito familiare pertanto impone la valutazione del maltrattamento assistito come pregiudizio per la salute e la sicurezza del minore nelle questioni sull'affido. 

La CdI ratificata dall'Italia con la legge 77/2013 interviene:
- sulla questione dei diritti dei minori con 6 articoli che vanno a riempire di contenuto i limiti - ipotizzati dalle Convezioni internazionali e dal nostro codice civile (artt. 330, 333, 337 quater) - dell'affidamento condiviso
- e sul principio generale che il miglior affido non è quello che garantisce la duplice responsabilità genitoriale ma la sicurezza e la salute del figlio abbinate a quelle del genitore non abusante (ovvero il genitore vittima di violenza) . 

Gli articoli a cui facciamo riferimento sono: l’art. 26, l’art. 31, l’art. 45; l’art.46, l’art.48, l'art. 56.
Questi articoli individuano le condizioni in cui l'affido condiviso non può avere spazio giuridico, le condizioni cioè in cui vi sia evidenza di una violenza sulla madre, perché esse potrebbero compromettere i diritti e la sicurezza della donna e dei minori; essi indicano misure di tutela per i minori (fino alla decadenza della responsabilità genitoriale dell'autore di violenza domestica). Inoltre si evidenzia il divieto all’utilizzo dalle procedure di mediazione (art. 48 della CdI) che in altre convenzioni internazionali è previsto ( convenzione di Strasburgo del 1996 ) e dall'art.
337 octies c.c. (ex155- sexies), ma esclusivamente nei casi di separazioni conflittuali dove cioè non emerga la violenza domestica. 

La CdI ha così delineato - in modo preciso e oseremmo dire chirurgico - il percorso civilistico in tema di trattazione di affido e di strumenti di governo dell'affido (che escludono la mediazione). 

L’esperienza delle diverse realtà che hanno partecipato alla scrittura di questo rapporto rileva che in Italia ancora tarda il recepimento delle disposizioni della CdI, in particolare degli articoli sopra citati.
Ciò accade, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 gennaio 2016 n. 10959 abbia disposto che le norme convenzionali (e nello specifico ha indicato la Convenzione di Istanbul per la violenza di genere) siano sottoposte al criterio di interpretazione conforme: "Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono infatti sottoposte, anche alla luce del primo comma dell’art. 117 Cost., all’obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali". 

A riprova della totale assenza di modifiche (rispetto alle indicazioni della CdI) delle procedure dei tribunali, in particolare nel civile e dei minori, si possono interpretare i dati statistici: gli affidi condivisi (cui si tende ad aggiungere gli 'innovativi' provvedimenti per l'affido con residenza alternata4) mantengono il loro trend abituale ed anche lievemente in ascesa. 

La Risoluzione del Consiglio d'Europa N. 2079 del 2 0ttobre 2015 propone un riequilibrio di genere nelle cure parentali, Nella risoluzione si legge che si invitano gli Stati a introdurre nelle loro legislazioni il principio della residenza alternata che può essere prevista ad eccezione dei casi di violenza domestica ed altri gravi casi di pregiudizi del minore e che la gestione della condivisione va rapportata alle esigenze del minore, che rimane sempre il centro di questa organizzazione e come tale va ascoltato. Tale principio (distorto da una meccanica e aritmetica interpretazione della condivisione di tempi e spazi del minore tra i due genitori), oggi lo ritroviamo in una proposta di legge (disegno di legge Pillon, dal nome del senatore che lo ha proposto). Il disegno di legge Pillon in Italia prevede caratteri di automatismo nella condivisione dei bambini per le coppie in separazione che sono stati considerati - da molte istituzioni e movimenti - pericolosi per la sicurezza, la tutela e la salute dl minore . Tra questi principi vi è anche l'obbligatorietà di ricorso alla mediazione familiare contravvenendo nei casi di violenza domestica a quanto indicato dalla CdI. 

Nel 2015, secondo dati ISTAT5 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l’89% di tutte le separazioni con sentenze di affido di minori. Solo l’8,9% dei figli è affidato esclusivamente alla madre. Questi dati stridono con quelli sulla diffusione della violenza maschile contro le donne in ambito domestico : il 30% di donne vittime di violenza fisica e sessuale nella relazione di coppia, ma anche tra il 40 ed il 50%, le donne vittime di violenza psicologica. 

La Convenzione di Istanbul ha introdotto un principio generale che non potrebbe né dovrebbe essere disatteso nell’impianto del nostro ordinamento: la violenza contro la donna lede il principio della cura e della responsabilità genitoriale a carico dell'autore della violenza, per cui il genitore che maltratta la madre non può essere chiamato a condividere le responsabilità genitoriali come la norma dell'affido condiviso prevede. 

Che questo principio contenuto nella Convenzione di Istanbul sia disatteso in Italia dal mondo giudiziario è fatto di estrema gravità (più del fatto che venga disatteso dalle altre istituzioni); cosa che richiederebbe un'azione specifica del legislatore per inserire gli articoli 26, 31, 45, 46, 48 e 56 della CdI6 all'interno del codice civile quali integrazioni agli articoli che riguardano le clausole ostative all'affido condiviso (artt. 330, 333, 337 quater) e alla così detta responsabilità bi-genitoriale. 

Abbiamo valutato attraverso la raccolta di dati parziali di tipo qualitativo, in diverse zone d’Italia (comprese tra la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Toscana, la Lombardia e il Veneto) che dall'agosto del 2014, anno in cui la CdI è entrata in vigore per i Paesi che l’hanno ratificata, quindi anche per l’Italia, nulla è cambiato nelle prassi e nelle procedure del tribunale civile e per i minorenni circa l'affido dei minori nelle così dette separazioni conflittuali che spesso nascondono, secondo studi internazionali, separazioni -richieste più frequentemente dalle donne - motivate dalla violenza e dalle vessazioni patite nella fase di convivenza familiare. 

In America i dati sulle separazioni giudiziali indicano la presenza elevata di separazioni iniziate a causa di violenza di coppia7 8 9 e la ricercatrice Janet R. Johnston è stata una delle prime a notare che i problemi di violenza domestica dovrebbero essere considerati la norma, non l'eccezione, nel contenzioso sulla custodia dei figli10. 

Pertanto questo rapporto cerca di delineare come, all'interno del nostro contesto giudiziario civilistico, prenda corpo il processo di vittimizzazione secondaria, che origina nei procedimenti civili dal disconoscimento della violenza, sia quando essa è oggetto di specifiche denunce, sia quando non lo è. 

Inoltre abbiamo notato che è una cattiva pratica non prendere quasi mai in considerazione le denunce delle donne nei casi in cui vi siano agli atti dei procedimenti civilistici (sia che abbiano avuto esiti penali sia che non li abbiano avuti), per causa del generale pregiudizio contro le donne che le vuole portatrici di manipolazioni e denunce di comodo a danno dei loro partner. Nel caso ad esempio che una denuncia sia stata archiviata non si leggono gli atti del penale per comprendere meglio la situazione che ha determinato sia la denuncia sia l'archiviazione. 

Il giudice in ambito civile non legge gli atti o non li tiene in considerazione, neanche quando vi siano esiti in itinere in ambito penale, perché vige il senso comune, principio sbagliato, per cui un padre non è considerato autore di violenza finché non viene condannato in terzo grado di giudizio (Corte di cassazione). Sino ad allora vale il principio di innocenza con gravi conseguenze di re-vittimizzazione delle donne e dei minori, vittime di violenza diretta e assistita. 

Per questo motivo riscontriamo frequentemente che nei tribunali civili in Italia non vengono considerati e non hanno peso di alcun genere un rinvio a processo, una misura cautelare e/o anche una condanna in primo grado, oppure non sono considerati i rischi e le conseguenze concrete della rivittimizazione da violenza durante un procedimento penale ancora in itinere. 

Esempio 

Un esempio di come il tribunale civile o per i minorenni non tiene conto degli esiti penali lo troviamo in questa sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni di Trieste nel 2013,:
Preso atto che (...) il procedimento penale a carico del sig. AA si è concluso con la condanna del sig. AA da parte del GUP di Trieste in data 16.12.2011 (all.1 resistente) alla pena di mesi 6 di reclusione per la violazione dell’art. 572 c.p., 

(Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. (1) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.) 

Rilevata, nondimeno, una notevole conflittualità tra entrambi i genitori, che sarà sicura fonte, se non arginata, di profondi disagi e turbamenti per la figlia, prescrive ai sigg.ri AA e BB di rapportarsi con immediatezza e di loro iniziativa ai Servizio sociale del Comune di Trieste e di seguirne le indicazioni a supporto delle loro competenze genitoriali, a pena di più gravi limitazioni della loro potestà genitoriale". 

Gli obiettivi della giustizia penale non sono complementari con gli obiettivi della giustizia civile che richiede - soprattutto per quanto riguarda i minori - tempi stringenti e decisioni rapide nel loro 'supremo interesse' che alla luce della CdI è anche quello di vedersi protetto da un padre con molta probabilità maltrattante. 

Che gli obiettivi dei due procedimenti, penale e civile, siano diversi ce lo ricorda ad abudantiam la Corte di Cassazione (cass. Pen, sez. III, sent. 5 maggio 2010, n. 29612), quando afferma: "Questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'". 

All'interno di questo quadro si è avuto modo di valutare come il tribunale civile e quello per i minorenni nel loro complesso non abbiano in alcun modo accolto i dettami della Convenzione, tanto che solo in una minoranza di casi compaiono i segni di una loro modifica per accogliere le richieste - di tutela per sé e per i propri figli - delle donne vittime di violenza. Inoltre vi è poi da segnalare la permanenza di procedure stratificate ed inappropriate (sostenute da vere e proprie lobby di consulenti) che ostacolano l'emersione della violenza nei nostri tribunali penalizzando le donne vittime di violenza ed i loro figli. 

Di seguito procederemo con un'analisi in dettaglio dei comportamenti del tribunale civile e per i minorenni, valutati a grandi linee sulla base di orientamenti e stime di tipo qualitativo verificate nelle realtà rappresentate dai soggetti che hanno sottoscritto questo rapporto. Tali orientamenti e stime sono da considerare maggioritari, ovvero presenti nel 70 - 80% dei casi trattati dai nostri tribunali, come si può vedere anche nell'ultima relazione del Consiglio superiore della magistratura sulle pratiche delle sezioni giudiziarie poco informate sulla violenza domestica11. 

- Nella totalità dei casi vi è una assoluta mancanza da parte del Giudice istruttore di una valutazione preliminare, sulla base della lettura degli atti di causa, circa la presenza o meno di violenza di genere così come identificabile dagli artt. 33, 34, 35, 36 della CdI. Nessuna procedura è stata individuata a tutt'oggi sul territorio nazionale per discriminare i casi così detti di conflittualità di coppia da quelli in cui vi siano evidenze di violenza (denunce, referti, etc. ). 

Manca a questo proposito una qualsiasi buona prassi che permetta di includere la violenza nella prima valutazione del giudice istruttore (direttamente o con un ausiliare esperto di violenza sulle donne12) utilizzando una metodologia in uso in altri paesi come ad esempio il modello canadese in vigore presso le corti australiane PPP: (Potency, Pattern of violence and Primary perpetrator)13. 

- Nella larga maggioranza dei casi il giudice procede con ascolto delegato al consulente tecnico investito, attraverso i quesiti, di un potere fondativo rispetto alla sentenza; nella maggioranza dei casi infatti i quesiti, terminano con la richiesta di un parere circa le migliori modalità di affido e circa le misure da adottare nei confronti dei due genitori. 

DISCUSSIONE 

Le nostre analisi sui comportamenti dei giudici del tribunale civile e sulle consulenze tecniche di ufficio comprendono i seguenti campi di indagine: 

1. i quesiti prevalenti del giudice
2. le procedure e orientamenti prevalenti dei CTU 

a. test e profili/diagnosi di personalità b. valutazioni della genitorialità
c. colloquio con i minori
d. pareri e conclusioni 

Il nostro rapporto prosegue quindi con l'analisi qualitativa di questi campi di indagine per dettagliare e rendere immediatamente visibile il processo di occultamento e negazione della violenza contro le donne nei nostri tribunali, nonché mostrare l'inadempimento in atto delle indicazioni delle Convenzione di Istanbul 

1. I QUESITI PREVALENTI DEL GIUDICE 

I quesiti del giudice variano intorno ai seguenti temi:
Nella totalità dei casi seguiti dai vari soggetti del rapporto non è mai stato posto 

al CTU alcun quesito per valutare il discrimine tra violenza e conflittualità (anche là dove sono presenti denunce e relazioni tecniche del servizio sanitario o di centri anti-violenza) ma la conflittualità (come emerge nella quasi totalità dei casi) è sempre presunta dal giudice; mentre per le statistiche che riguardano la diffusione della violenza contro le donne dovrebbe essere presunta al contrario la violenza nelle separazioni così dette conflittuali o altamente conflittuali. 

Possiamo portare (solo ad esempio di come questa presunzione sulla conflittualità come maggioritaria sia ingannevole) la ricerca australiana che ha indagato a partire dal 2000 la presenza di violenza domestica nei casi denominati ad alta conflittualità, ed è stato valutato che le separazioni contenessero tra il 50% d il 75%

(An analysis of Family Court of Australia cases found that violence was a factor in 

75% of judicially determined case) 14 15.
Nella totalità dei casi, quindi, i quesiti presuppongono sempre e solo l'esistenza 

della conflittualità ed introducono la prospettiva di una mediazione da fare anche in corso di consulenza ad opera degli stessi CTU, per risolvere il conflitto. I quesiti poi vertono su temi condivisi con una specifica classe di professionisti (psicologi, psichiatri infantili) che in Italia hanno costituito un gruppo molto coeso, una vera e proprio lobby che ha varato nel 2012 delle proprie linee guida contenute nel protocollo di Milano16 (con ricaduta in altri documenti tecnici)17, oggi punto di riferimento di molti professionisti e tribunali italiani. 

La tipologia dei quesiti è la seguente:
1) accurata osservazione e valutazione psicodiagnostica della struttura di 

personalità dei genitori, presenza o meno di patologie;
2) valutazione delle condizioni di disagio dei minori, e indagine sul contesto di 

vita;
3) valutazione delle relazioni attuali tra i membri della famiglia e della famiglia 

anche allargata;
4) eventuale sussistenza di comportamenti o atteggiamenti pregiudizievoli da 

parte delle figure genitoriali con riferimento a comportamenti di condizionamento (con specificazione o meno di una alienazione genitoriale, PAS, AP); 

5) valutazioni sul migliore affido, anche in ambiente esterno (casa famiglia), se si rileva la resistenza a modificare la conflittualità con penalizzazione (esclusione dalla responsabilità genitoriale) del genitore che non rispetta il criterio della facilitazione dell'accesso del minore all'altro genitore; 

6) individuazione di un opportuno o necessario programma terapeutico e/o educativo per tutti gli interessati; individuazione di organi e/o strutture deputate all’esecuzione di tale programma nel medio-lungo termine, ovvero, in via strumentale, in un termine più breve; eventuale calendarizzazione delle visite dei minori con il genitore non collocatario (il padre generalmente) e sperimentazione delle modalità di collocazione e visita ritenute opportune nell’interesse dei minori.
Nella totalità dei casi, nei quesiti non si ritrova alcun riferimento alla violenza 

domestica e al maltrattamento assistito. 

Quando poi l'incipit della vicenda all'interno del contesto giudiziario (sempre valutato come quello della conflittualità) è la richiesta di parte di un padre che lamenta la lesione del diritto di visita, abbiamo una premessa ai quesiti come la seguente: 

"rilevato che la situazione di...figlia delle parti in causa, necessita di ulteriore approfondimento, in ragione dei rilevi svolti dal resistente che evidenzia un concreto atteggiamento escludente da parte della ricorrente, interferendo quindi nella relazione padre-figlia anche nell'ottica della prospettiva futura del divenire di tali rapporti" 

Come emerge chiaramente dalla disamina di questi prototipi di quesiti, l'unica valutazione che emerge, ostativa all'affido, non è la violenza domestica ma il comportamento di un genitore, quasi sempre la madre, caratterizzato da 'condizionamento o manipolazione ' (PAS -Parental Alienation Syndrome - o AP - Alienazione Parentale- che sono stati disconosciuti come costrutti scientificamente validi dalla comunità scientifica internazionale e dal nostro ministero della salute). La manipolazione o condizionamento risulta essere lo strumento principale e perverso utilizzato in senso occultatorio e negazionista della violenza quando un minore rifiuta di incontrare il padre: il suo riferito non sarà considerato valido e ad esso si opporrà la valutazione che il minore è condizionato a rifiutare il padre, qualunque sia stata la sua esperienza concreta e diretta di quel padre e della sua violenza. 

In conclusione questa tipologia di quesiti è allineata ad un sapere psicologico condiviso dagli esperti che fanno la consulenza tecnica d’Ufficio - i CTU. Ambedue infatti aderiscono alla prospettiva insita nelle linee guida, contenute nel protocollo di Milano, che escludono il riferimento alla violenza domestica e prendono le mosse solo dal diritto alla bi-genitorialità, divenendo in questo modo strumenti di una grave vittimizzazione secondaria. 

Esiste quindi la necessità che i quesiti dei giudici (nel caso in cui sia necessario ricorrere ad una Consulenza tecnica) siano riformulati nel loro impianto abituale per abbracciare le evenienze di violenza così come definite dalla CdI agli artt. 33, 34, 35, 36. Esiste inoltre la necessità che nel codice civile siano apportate alcune modifiche (relativamente alla scelta di CTU con competenze in questo specifico campo) agli artt. 61, 116, 191 cpc. 

2. PROCEDURE E ORIENTAMENTI PREVALENTI DEI CTU 

- Le procedure dei CTU nella maggioranza dei casi rilevati dalle realtà del rapporto, seguono i criteri del protocollo di Milano.
Pur essendo chiaro nel protocollo di Milano che esso si applica ai casi di conflittualità, nessun CTU attua un discrimine preliminare tra conflitto e violenza prima di utilizzare le indicazioni contenute nel protocollo, operando, come il giudice per i quesiti, in un contesto di presunzione che NON VI SIA MAI VIOLENZA
18 .
Il protocollo di Milano è sostenuto da un
Pronunciamento di circa 70 tecnici della valutazione dell'affido (molto ascoltati presso i nostri tribunali) 19 in cui i motivi di rifiuto di un bambino verso un padre vengono sistematicamente mistificati come caratteristica delle relazioni altamente conflittuali, senza operare alcuna differenziazione tra violenza e conflittualità: 

"Il fenomeno del bambino conteso e “schierato” a difesa di un genitore contro l’altro risulta, purtroppo, molto frequente nelle separazioni caratterizzate da un’alta conflittualità in cui i partner, anche a causa delle loro caratteristiche di personalità, non riescono ad elaborare in modo evolutivo e riflessivo l’evento separativo". 

E' chiaro che questa impostazione risolve la conflittualità e quindi anche la violenza sommersa in una questione di caratteristiche di personalità impedendo quella lettura fondamentale della violenza che è l'abuso di potere di un partner sull'altro. 

Il protocollo di Milano di per sé non è applicabile ai casi di violenza domestica perché è improntato a teorie e criteri sistemico-relazionali (ma anche psico- dinamici) che non prevedono una disparità di posizione tra i due individui della coppia, come la CdI indica che accade nella violenza domestica. Esso infatti esplora il contesto ponendo vittima e carnefice sullo stesso piano con tutti gli errori metodologici che ne conseguono sia nel valutare i profili di personalità e la competenza genitoriale, sia nell'utilizzare metodiche di confronto diretto tra vittime e carnefici assolutamente sconsigliate nella violenza domestica (colloqui congiunti, cooperazione nelle prove testologiche , ecc. ecc.). 

a. Test e profili/diagnosi di personalità 

nella totalità dei casi i CTU utilizzano due tipi di test per valutare i profili di personalità da cui desumono anche la capacità genitoriale. I test utilizzati sono proiettivi e non proiettivi20. Tra i proiettivi sempre presenti abbiamo il test di Rorschach (interpretazione libera di immagini non strutturate, macchie d'inchiostro), il TAT, il test di appercezione tematica (interpretazione libera di immagini strutturate), il disegno. Come test non proiettivo, quello utilizzato con maggior frequenza, è Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) di Hathaway e McKinley che è un questionario a scelta multipla relativo a vissuti, condizioni fisiche, abitudini, atteggiamenti e pensieri ricorrenti del soggetto . 

Questi test non hanno capacità di valutare la condizione situazionale del soggetto (più appropriati sarebbero i test che misurano le reazioni ai traumi) e creano un confondimento tra ciò che è un profilo di personalità di base e ciò che è una condizione attuale in cui versa una persona come risposta ad un trauma. 

Il National Council of Juvenile and Family Court Judges afferma che i test, compresi quelli proiettivi, non possono avere validità per indicare il profilo di personalità di base della vittima che è ovviamente velato dall'esperienza traumatica vissuta. Afferma che nel determinare la rilevanza e l'affidabilità dei test psicologici, bisogna considerare quanto segue: "In generale, l'uso dei test psicologici non è appropriato in situazioni di violenza domestica. I test possono diagnosticare in modo inappropriato la normale risposta del genitore non abusivo alla violenza come dimostrazione di malattia o disfunzione personale, spostando l'attenzione lontano dai comportamenti di aggressione e coercizione del genitore abusante ".21 

"I tests di personalità (come il Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI-2, ma non solo, anche i test proiettivi come il TAT ed il Rorschach) non sono valutati alla luce degli esiti psichici della violenza come quelli di un DPTS (disturbo post-traumatico da stress) , Il MMPI-2 infatti include molte domande che in una donna maltrattata (se le risposte sono date con precisione) contribuiranno a fornire punteggi elevati in alcune scale che valutano la paranoia o altri disturbi come ad esempio le domande circa la percezione di essere seguita, la responsabilità del suo stato riferita a terze persone. Donne maltrattate tendono ad avere punteggi molto elevati al MMPI per la rabbia, alienazione e confusione, e punteggi piuttosto elevati per la paranoia e la paura, con punteggi bassi per integrità e forza dell'Io. Si è osservato che gli esiti delle prove ai test sono a volte utilizzati con successo da un violento per screditare le parole di una donna che ha patito l'abuso, anche se esistono prove indipendenti del suo comportamento violento"22. 

Questi test inoltre sono anche usati in modo errato per trarre valutazioni sulle competenze genitoriali di contro alle indicazioni dell’A.A.C.A.P. (American Academy Child and Adolescent Psychiatry)23. 

Molte poi delle risultanze di questi test proiettivi che non esitano nella maggioranza dei casi in alcunché di patologico, sono usate come una clava contro la donna per confermare l'inidoneità genitoriale desunta altrove: dai pregiudizi dei CTU, da elementi dei colloqui e soprattutto dai comportamenti pratici delle donne vittime di mancata compliance alle proposte dei CTU di mediare e condividere le responsabilità genitoriali anche con i partner maltrattanti. 

In sintesi le diagnosi nella maggioranza dei casi non rilevano alcuna patologia ma solo disfunzionalità. Per le madri maltrattate però esistono tante possibili codifiche psicologiche che attestano le loro disfunzionalità personali e relazionali e che le bollano come madri ansiose, iper-protettive, oppure in caso di abusi sessuali come madri che operano un fraintendimento ansioso e vedono abusi là dove non ce ne sono a causa del proprio carattere ansioso o per problemi irrisolti con la propria sessualità! 

Stralcio da alcune CTU: " La signora B. presenta forte introversione ed egocentrismo affettivo con un’attenzione al mondo circostante di superficie ed una adesione agli stereotipi con finalità essenzialmente difensive. Vi sono nodi problematici irrisolti concernenti la sfera sentimentale- sessuale”. 

"La sig.ra F. presenta una personalità scarsamente strutturata caratterizzata da massivi nuclei depressivi-abbandonici. Non sempre è in grado di fare fronte alle frustrazioni ed alle difficoltà della vita e spesso non è in grado di trovare risposte adeguate e compensative ricorrendo spesso ad un funzionamento mentale di tipo narcisistico e antidepressivo assolutamente inadeguato per la gestione dei figli". 

" La signora R. è una donna bisognosa di affetto ed attenzioni da parte dagli altri, dipendente e con bisogno di accudimento; emerge che nega sentimenti negativi verso gli altri che in realtà esistono, con una generale preoccupazione rispetto alla propria efficienza; emerge inoltre la tendenza a non essere particolarmente sensibile verso le idee altrui, spesso irritabile, con opinioni ben precise da difendere in modo vigoroso, come accade nel colloquio. emerge inoltre una difficoltà a tollerare le frustrazioni, preferendo l’azione alla riflessione; una donna che si caratterizza per un forte controllo sulla sfera emotiva, con difficoltà nelle relazioni interpersonali e mancanza di energia nell’affrontare l’ambiente, anche a causa della poca fiducia in se stessa" 

Nella maggioranza dei casi i profili di personalità delle madri che esitano dalle consulenze sono sempre carenti senza essere patologici ed i test servono solo a supportare le idee pregiudiziali del CTU sulle carenze della donna desunte anche dai colloqui. Nei colloqui individuali e di coppia infatti le donne vittime asseriscono di esser state maltrattate e che la causa della fine della relazione sia stato proprio il comportamento maltrattante del partner. Queste affermazioni in una logica sistemico relazionale (che guarda alla coppia come corresponsabile delle dinamiche che in essa si creano, ed anche quindi della violenza) o psicodinamica (che guarda ai fattori intrapsichici con scarsa relazione agli stressor esterni come la violenza) depongono negativamente per la donna (vittima) perché ne mostrerebbero l'immaturità affettiva, l'autocentramento e la chiusura nelle proprie esperienze con l'incapacità a cogliere i bisogni di altri (i figli) e le prospettive diverse dalla propria come quella di mediazione con il partner violento. Spesso le donne vengono imputate di incapacità a elaborare il lutto che la fine della relazione comporterebbe e per questo motivo sarebbero portate a mantenere alta la conflittualità. 

Stralcio da una CTU: "Il padre stigmatizza la mamma con la definizione tecnica di “madre malevola”. La mamma stigmatizza il padre considerato aggressivo e pericoloso per sé e per i figli... nei colloqui individuali non è emerso alcuno spunto di possibile apertura alla presenza dell’altro nella vita dei figli... Non avendo ancora lei superato il pregiudizio circa la pericolosità del suo ex marito non riesce a vedere in lui aspetti, che comunque sono presenti, di efficace paternità".
Ancora da altra CTU: " la prima denuncia di stalking e la successiva denuncia per sospetto abuso sessuale non possono essere considerate cause prime della separazione, che risale ad epoca precedente; (le denunce) sono piuttosto l'esito di una separazione e in particolare si presentano nel momento in cui la definitività della stessa, sancita anche giudizialmente, obbliga i protagonisti ad un doloroso lavoro di elaborazione del lutto e dei personali vissuti di fallimento". 

Risulta chiaro che se una donna vittima arriva ad una CTU voglia per primo chiarire cosa abbia determinato la sua decisione di separarsi e di chiedere l'affido esclusivo, ma ciò non interessa al CTU che è orientato a negare la violenza, a considerare che le denunce e le narrazioni della violenza di coppia della donna rispondano ad altri fini o a problemi intra- psichici e siano pertanto strumentali a livello consapevole o inconsapevole. 

Ad esempio riportiamo nelle conclusione di una CTU questa affermazione: "La sig.ra R. ha condizionato psicologicamente, direttamente/indirettamente e volontariamente o involontariamente, il figlio per cancellare la figura paterna". 

In alcuni ammonimenti verbali di presidenti di sezione del tribunale o in appelli pubblici come quello del capo della procura di Udine dott. Biancardi nel 2013, vi è l'indicazione contra legem di non denunciare i reati che avvengono in ambito familiare perché questo danneggerebbe i minori 24. Tale fallace e illegittimo principio è presente anche in alcune CTU, dove sono state riscontrate chiare indicazioni volte a dissuadere le donne a presentare denunce o a coltivarle. 

Da alcune CTU: 

"La coppia necessita di essere avviata al più presto ad un percorso di sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, queste ultime infatti, seppur sufficienti e adeguate sul piano della cura e dell’accudimento fisico, sono apparse carenti sul versante della comprensione e dell’attenzione ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, ciò anche a causa dell’attuale alta conflittualità acuita dai risvolti penali della vicenda che impediscono “un’adeguata e proficua” comunicazione della coppia genitoriale , anche relativamente alle esigenze dei minori. " 

" La stessa CTP della signora....informa il CTU che la sua assistita non ha proposto opposizione alla richiesta del PM di archiviazione del procedimento penale che la vede parte offesa, a carico del sig. B. Queste posizioni della sig.ra ...si prospettano come occasione di apertura ad una prospettiva più vitale e costruttiva, che andrà a favore del rapporto con se stessa e, soprattutto, con le figlie". 

b. Valutazioni della genitorialità 

24 Dal messaggero veneto, cronaca locale, 23.10.13: "Anche se si pensa di avere ragione - ha detto il procuratore capo di Udine -, bisognerebbe evitare di imboccare la strada delle denunce penali » 

Nella totalità dei casi seguiti che hanno avuto CTU, per quanto riguarda poi la capacità genitoriale, l'attenzione è focalizzata su comportamenti relazionali in corso di consulenza. I CTU cercano esclusivamente di discriminare i comportamenti resistenti all'interazione con il partner e i comportamenti che ostacolano da parte di un genitore l'accesso del figlio all'altro partner.
L'incapacità che le CTU segnalano costantemente nelle donne, quando vittime non riconosciute di violenza domestica, è data da "le condotte volte ad ostacolare l’esercizio del diritto alla bi-genitorialità che risultano censurabili e possono a volte configurare un maltrattamento verso i figli"25.
E' chiaro che le vittime di violenza non possono soddisfare per lo più al criterio dell'accesso o della genitorialità friendly e che sono costrette più o meno sotto 'ricatto' ad adeguarvisi per evitare di perdere il diritto alla genitorialità.

Ma non solo è richiesto di rispondere al criterio dell'accesso, ma anche mostrare visibilmente forme di condivisione e disposizione positiva alla relazione con l'ex- partner ( ad esempio anche il modo di salutare il partner è osservato).
In questo contesto non sono ben valutate le denunce attuali o pregresse. Una donna vittima di violenza se non vuole perdere l'affido dei figli deve rinunciare a denunciare il partner quando è sotto consulenza (qualsiasi cosa sia successo) e deve essere disponibile a far cessare le denunce pregresse. Le indicazioni dei CTU sono implicitamente ed esplicitamente orientate alla dissuasione a sporgere/coltivare denunce in corso di consulenza o di giudizio civile, percepite sia dai CTU sia dai giudici come ostative alla pacificazione di quello che si presume essere solo un conflitto familiare.
Si assiste spesso al tentativo dei CTU di convincere le donne resistenti alla mediazione a trovare un accordo per l'affido condiviso, a modificare la loro

Da stralci di CTU: "Nel caso della Sig.ra..., nella condizione attuale riscontrata, emerge la tendenza a non favorire l’accesso al padre e alla sua rete di riferimento, a non strutturare un rapporto collaborativo sul piano della co-genitorialità requisito previsto tra le competenze della genitorialità (“criterio dell’accesso”, Cigoli)". 

"E’ in atto una costante azione di negazione del ruolo genitoriale paterno da parte della signora ..." 

Da stralci di CTU "la signora resterà immobile per tutta la durata dell'incontro allontanandosi immediatamente al termine dello stesso, portando con sé i figli senza alcun cenno di saluto al marito e senza mai rivolgersi a lui, comportandosi come se lui non esistesse" 

Alla nostra domanda "perché non ha salutato?, la signora ha risposto: " io ho salutato in generale, il dottore forse si aspettava che io gli dessi la mano, cosa si aspettava?" 

posizione e le proprie convinzioni, negando le esperienze di abuso e violenza patite da loro o dai loro figli. 

pastedGraphic.png

Da stralci di CTU - La signora F. "se si accerta, ha detto il perito, che suo marito non ha avuto atteggiamenti realmente negativi cambia la sua posizione nei confronti di suo marito? R. se altrove si accerta che mio marito non ha fatto niente non cambierei la mia posizione perché sono certa di quello che ho visto e nessuno era lì con me a vedere..." 

- La signora G. "Permane la convinzione della signora G., ha detto il perito, sulla pericolosità del signor L. che non ha lasciato alcun margine per una eventuale mediazione tra le parti, nonostante i tentativi fatti per cui rimane come unica soluzione l'affido a terzi dei minori... 

pastedGraphic.png 

Nella valutazione della genitorialità ha grande peso anche il comportamento del minore. Se il minore rifiuta ostinatamente il padre, gli incontri con il padre, o se mostra segni di disagio tutto sarà imputato alla condotta materna ed alla sua incapacità di favorire il ripristino o la costruzione ex-novo del legame con il padre. Tutta la competenza genitoriale è misurata intorno al principio della genitorialità friendly, amichevole, disponibile alla compartecipazione dell'altro, cosa che le donne vittime di abusi e violenze non possono garantire, per cui nella maggioranza dei casi risultano penalizzate. 

Il criterio del friendly parent provision26 crea un circolo vizioso: se una donna maltrattata denuncia il partner, le denunce sono considerate in sé (dai giudici e CTU) come sintomo di una guerra per distruggere il partner con ripercussioni sui figli. Il paradosso è quindi che le denunce per violenza per le quali la donna si presenta (nel tribunale civile o per i minorenni) per sostenere la richiesta di affido esclusivo o la decadenza della responsabilità paterna, diventano per se stesse l'ostacolo principale ad ottenere tali misure! Il principio della genitorialità amichevole contrasta con la richiesta legittima delle donne di tutelare se stesse ed i figli dalla violenza. Tale principio va cassato nelle pratiche giudiziarie all'interno dei nostri tribunali perché in contrasto con la Convenzione e con il nostro codice penale. 

c. Colloquio con i minori 

I colloqui con i minori, nella quasi totalità dei casi, non sono valutati rispetto a quanto effettivamente da loro riferito, ma vengono reinterpretati alla luce di una loro presunta esigenza (considerata coincidente con il supremo interesse del minore) che è quella di avere rapporti paritari con i due genitori. Tutto quello che i minori lamentano delle condotte del padre o non viene rappresentato dai CTU al giudice, che li ha delegati, oppure viene considerato nel peggiore dei casi (quando il rifiuto del minore è più strutturato e deciso, meno incline a modificazioni) influenza, manipolazione e condizionamento consapevole del genitore alienante, che nei casi di violenza domestica è rappresentato dalla madre. 

In ogni caso, quando il minore parla di violenze ed abusi attribuibili al padre, le risposte dei CTU sono mediate da interpretazioni che svuotano la violenza del suo significato proprio ed originario. Nelle CTU assistiamo ad uno svuotamento di significato della violenza domestica che non viene riportata come sentire autentico e genuino del minore ma come sintomo e attestazione una volta di più della conflittualità della coppia e il più delle volte come manipolazione materna. In questo modo cade ogni prerogativa di ascolto che le varie convenzione e leggi avevano assicurato ai minori nei processi che li riguardano. 

Quando il minore esprime rifiuto confermando attraverso la sua esperienza diretta ed il suo vissuto di paura le violenze domestiche che ha patito in genere come testimone27 , nella maggioranza dei casi in questo tipo di CTU redatta da consulenti aderenti al protocollo di Milano, si parlerà di condizionamento della madre sul minore per problemi relazionali personali con il partner. In questi casi la donna viene spinta (sotto la minaccia implicita di perdere giudizialmente il rapporto con i figli) a pressare/ vessare i figli perché incontrino/ si riavvicinino ai padri, stante il valore indiscusso del principio della bi-genitorialità su ogni altro valore ( salute e sicurezza). 

In una percentuale di casi (circa la metà dei casi che si riferiscono ad un condizionamento della madre) I CTU ricorrono alla inappropriata interpretazione della Parental Alienation Syndrome (PAS), o alienazione parentale (AP) non riconosciuta dalla comunità scientifica come una vera sindrome, su cui si è espresso il nostro ministro della salute, la nostra Corte di cassazione ed in primis anche il rapporto ONU28. La Pas o AP (alienazione parentale) è sostenuta dagli 

Da uno stralcio di una CTU: "Nel corso degli accessi peritali, infatti, si è rilevato che i minori, inoltre, sotto l’influenza della madre e attraverso il vissuto di un conflitto di lealtà, rifiutano il rapporto con il padre in quanto sacrificano l’accesso al paterno, al suo vecchio e nuovo mondo, convinti che ogni riavvicinamento in quella direzione si configuri come un tradimento ai danni della madre" 

pastedGraphic.png 

psicologi del Protocollo di Milano ed utilizzata in vari modi nelle loro relazioni di CTU. Ad oggi abbiamo ancora un altro prodotto ad opera di uno degli psicologi aderenti al protocollo di Milano che giunge a definire il trattamento necessario per curare la presunta/inesistente sindrome di alienazione parentale; il trattamento ha il nome di: "REFARE – Reconnecting Family Relationships Program"29 e si definisce come "un trattamento sanitario di natura psicologica, sviluppato ad hoc per i casi di Alienazione Parentale, che si pone l’obiettivo di riequilibrare la relazione tra genitore rifiutato e figlio, in seguito ad un contenzioso civile di separazione coniugale". Si tratta di una ulteriore pericolosa escalation della lobby psicologica a salvaguardia della bi- genitorialità, senza una disamina dei frequenti casi in cui il genitore rifiutato è autore di violenza domestica e quindi anche di violenza assistita da parte dei minori. 

Nella totalità dei casi in queste CTU non si rintraccia alcun riferimento al maltrattamento assistito o diretto per inquadrare il rifiuto del padre da parte del minore. L'impostazione interpretativa del riferito del minore in queste CTU si traduce in un suo oggettivo travisamento con ricadute gravi sulle decisioni del giudice. Ecco degli esempi concreti di questi travisamenti tratti da perizie sull'affido: 

- "mio padre mi picchia, spesso , con botte molto forti e senza motivo...quando è nervoso" L'interpretazione nel rapporto del CTU non accompagnata dal riferito (le registrazioni sono in atti del processo ma ovviamente non arrivano alla lettura del giudice che legge solo il rapporto del CTU nel civile) è testuale: "metodi educativi severi e normativi" ; esito: affido condiviso 

- Ancora: "mio padre mi lava quando sto con lui ma mette un dito dentro la passera con molto sapone e mi fa molto male..io glielo dico.. no no..piango e lui ogni volta mi dice scusa..scusa non lo faccio più e poi si dimentica-...è scordarello.." L'interpretazione della consulente: "pratiche di accudimento maldestre"; esito: archiviazione della denuncia fatta dalla madre incolpata di eccesso di tutela e di fraintendimento ansioso. 

" io voglio stare con mia madre, perché non è che odio a morte mio padre o lo schifo.. io non gli parlavo quando era a casa non lo sopportavo perché non solo picchiava mamma, pure a me e a mio fratello, a volte mi picchiava pure per cose che non avevo fatto ed io stavo male...è che lo sapeva che non avevo fatto niente ma mi picchiava lo stesso...ora in questi incontri non ho più l'odio di prima" (la ragazzina di 16 anni è in casa famiglia comunque lontana da due anni dal padre e dalla madre, ambedue decaduti dopo una denuncia della madre al padre per maltrattamenti sulla figlia e referti ospedalieri comprovanti il maltrattamento) Esito: la ragazzina ha espresso il suo desiderio di stare con la madre di cui dice al CTU : “brava, in ogni cosa mi sta vicino”; ma la CTU indica quale migliore affidamento quello al padre, totalmente ignorando quanto chiaramente espresso dalla minore; in conseguenza della CTU tale affidamento al padre, contrario alla volontà della minore di 16 anni è stato disposto in sentenza. 

d. Pareri conclusionali 

I pareri conclusionali nelle CTU non sono mai tarati sul discrimen tra conflittualità e violenza. Essi quindi sono in prevalenza orientati all'affido condiviso, alla libertà di accesso dei padri ai figli, e in subordine per un numero limitato di casi, all'affido esclusivo al partner maltrattante, quando le donne resistono, per tutelare i figli, alla mediazione ed alla genitorialità friendly.

Nelle conclusioni I CTU riportano le loro osservazioni sui profili di personalità e sulle competenze genitoriali misurate sul criterio dominante dell'accesso che è sempre meno favorevole alle donne per i motivi che abbiamo detto, essendo le donne parte offesa di un comportamento violento da parte del partner e meno disponibili all'interazione, in più ritenendo (diversamente dal CTU e dal giudice) che proteggere i figli dal partner violento faccia parte della loro competenza genitoriale. Non essendovi comunque patologie da rilevare ostative a percorsi di recupero, i CTU terminano quasi sempre con un parere sull'affido condiviso accompagnato da un pacchetto di misure di rinforzo della co-genitorialità.
Queste misure di affido condiviso sono proposte pur permanendo una conflittualità che non tende a decrescere; quando poi la conflittualità è valutata come praticata da parte di entrambi i genitori, le misure proposte sia di supporto psicoterapico sia di mediazione saranno ugualmente disposte per entrambi.
Esempi
Da una CTU: "Sulla base di quanto osservato e sopra scritto si ritiene fondamentale che i coniugi intraprendano
un celere percorso psicoterapico per ridimensionare le caratteristiche di personalità che cozzano con la loro capacità genitoriale, associato ad un percorso di mediazione del conflitto fondamentale per garantire la bi-genitorialità ad entrambi i minori. Se tali percorsi non possono essere garantiti dai servizi sociali, e quindi monitorati direttamente, si consiglia che siano comunque i servizi sociali a sorvegliare se i coniugi adempiranno a quanto indicato, sia che vadano presso un ASL, un UOMI o dei privati, poiché la CTU ha qualche dubbio in merito alla adesione ai percorsi indicati, se condivisi dal Giudice".
Da un'altra CTU: "
Un astio che persiste ulteriormente fra gli ex coniugi è sicuramente un fattore di grande rischio psicopatologico per S. e quindi è indispensabile pensare ad un percorso comune dove le parti si impegnano a lavorare nell’ottica di una ripresa serena dei
rapporti padre/figlio e se non se ne sentono capaci, di farsi aiutare da uno psicologo personale, ma è impensabile che di fronte al rischio di psicopatologia per un figlio non si attivino in tal senso e quindi risulterebbero pienamente giustificate le limitazioni della responsabilità genitoriale che eventualmente codesto Tribunale per i Minorenni dovesse decretare all’esito di un fallimento del suddetto percorso". 

In tutte le CTU vi è sempre il riferimento a misure che prevedano la mediazione che in caso di violenza domestica non è attuabile perché espone la donna e i minori ad un rischio per la sicurezza come indicato dall'art. 48 della CdI che vieta esplicitamente il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti ( mediazione o altro). 

In contrasto con la CdI , quando le donne , vittime di violenza, non accettano (o non accettano nei modi giusti) la mediazione e l'istaurarsi di rapporti liberi e non protetti padre-figlio, e offrono ai CTU, come motivazione, il rischio che i bambini potrebbero correre con il padre per la pericolosità della relazione dimostrata in passato, vengono escluse dalla responsabilità genitoriale ed i minori affidati senza se e senza ma al padre qualunque sia stato il suo comportamento pregresso. 

Esempio
Da uno stralcio di CTU: Le competenze e le capacità genitoriali del sig. ...sono sufficientemente adeguate e posson offrono o giovarsi di adeguati sostegni. Le competenze e le capacità genitoriali della sig.ra .... sono assolutamente inadeguate
e non possono giovarsi di adeguati sostegni perché vissuti dalla signora come imposti, inutili e, sostanzialmente da lei rifiutati.
- in questo caso riportiamo anche la sentenza del giudice a modello di quella prassi che vuole il trasferimento in sentenza delle deduzioni e conclusioni della CTU: Visto il parere favorevole del PMM,
Dichiara A.F. decaduta dalla responsabilità genitoriale sui suoi figli minori e revoca la decadenza della responsabilità del padre cui affida i minori " ( in presenza nel penale di: rinvio a giudizio per maltrattamenti del padre) 

Nel caso in cui vi sia un rifiuto dei minori alla relazione con il padre e si considera la madre attiva fautrice di questo rifiuto, stante anche le sue affermazioni sulla pericolosità della relazione padre-figli, soprattutto se intercorrono anche denunce/sospetti di abusi sessuali (diagnosi di alienazione parentale, pas condizionamento o altro), la proposta del CTU è: l'allontanamento dalla madre genitore condizionante, il transito presso una struttura ove effettuare il decondizionamento, e poi l'affido super-esclusivo al padre. 

Esempi
Da uno stralcio di CTU: la signora G. nell’ultimo incontro, nonostante il nostro tentativo di rassicurarla in merito alle sue legittime preoccupazioni di madre, ha fermamente ribadito di non essere d’accordo a qualsiasi tipo di ripristino nella relazione padre-figlie, ribadendo tutto quanto le bambine le avrebbero raccontato Allo stato riteniamo sia possibile lavorare per abbassare il livello di conflittualità tra i genitori solo a condizione che si rivoluzioni l’attuale assetto familiare creando una giusta distanza, anche fisica tra genitori e figlie per poter avviare un nuovo processo terapeutico che coinvolga tutta la famiglia e che dovrebbe prevedere: 

- l’affidamento temporaneo delle bambine ai servizi sociali e l’inserimento in una casa famiglia; con libero accesso al padre e incontri protetti per la madre in una seconda fase 

-  un percorso di mediazione familiare tra i genitori; 

-  Percorsi individuali di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori
Citiamo quest'altra sentenza di un tribunale all'esito di una CTU come sentenza paradossale dell'inversione dei ruoli tra vittima e carnefice (caso di una madre che ha denunciato il marito per maltrattamenti, e le minori in corso di consulenza rivelano alla CTU di aver subito abusi. Subito la CTU informa il giudice e colloca le bambine che erano presso la madre separata dal padre, in casa famiglia presumendo una condotta di alienazione genitoriale da parte materna!) "Alla luce del miglioramento della relazione del padre con le figlie e della progressiva acquisizione di consapevolezza da parte del padre delle proprie carenze genitoriali (le figlie avevano accusato il padre di abusi!) di sofferenza delle figlie e della necessità di sostenere il proprio percorso individuale di cura nell'interesse delle bambine, al fine di accompagnarle in un percorso riparativo dei danni subiti (da lui!!!) ,appare opportuno disporre il collocamento delle minori attualmente residenti in casa famiglia presso l'abitazione paterna".
E ancora le disposizioni sulla madre vittima: " Gli incontri delle minori con la madre continueranno invece ad essere regolamentate esclusivamente con modalità protette e osservate con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio. Non appare opportuno emettere un provvedimento ablatorio della responsabilità genitoriale rispetto alla madre delle minori tenuto conto che, se è vero in capo alla stessa sono riscontrabili gravi inadeguatezze genitoriali (all'inizio la donna come tutte le vittime e madre di bambine anch'esse vittime si opponeva ai contatti padre-figlie), tuttavia la P. ha dimostrato, soprattutto in tempi recenti, di iniziare a comprendere la propria di responsabilità delle gravi vicende familiari occorse e nell'eziologia del disagio delle figlie, come attestato dal fatto che la stessa ha avviato un trattamento psicoterapeutico individuale e in sede di udienza ha confermato la propria adesione a un eventuale collocamento delle minori presso il padre".

Riportiamo qui quanto teorizzato nella carta di Civitanova30 ad opera del gruppo di tecnici dell'affido che oggi in Italia (come abbiamo già detto) costituiscono per i nostri tribunali i referenti per le controversie "Nel caso in cui un genitore ostacoli e/o osteggi l'esercizio del diritto del minore alla bigenitorialità tali condotte vanno tempestivamente segnalate all'Autorità Giudiziaria, la quale potrà attuare interventi amministrativi, civili eventualmente anche sanzionatori, penali; tali interventi dovranno essere tempestivi onde evitare che la situazione si radichi e si stabilizzi. Nel caso in cui siano stati disposti incontri in spazio neutro tra uno dei due genitori ed il figlio/la figlia, eventuali difficoltà e rifiuti dovranno essere affrontati non attraverso provvedimenti coercitivi nei confronti di quest’ultimo/a bensì adottando prescrizioni e/o sanzioni anche punitive a carico del genitore che si rifiuti di collaborare e di facilitare il passaggio del figlio/della figlia all’altro genitore". 

Testimonianza di una madre di fronte ai CTU 

A fronte di tutto volgiamo riportate le dichiarazioni di una madre messe a verbale in un incontro di 'restituzione', incontri che i CTU fanno con la coppia genitoriale prima di chiudere la consulenza nel tentativo ultimo di trovare un accordo di mediazione. Si tratta del caso di una madre maltrattata che in corso di separazione ha ricevuto le confidenze delle figlie circa i comportamenti di abuso sessuale da parte del padre. Per l'atteggiamento resistente della madre, che si evince nelle dichiarazioni riportate qui sotto, il CTU ha richiesto la collocazione delle bambine in casa famiglia. 

"Io credo a mia figlia R. le sue rivelazioni sono sempre state spontanee e secondo tempi non preordinati, accompagnate da emozioni: o sofferenza (per i maltrattamenti) o nostalgia per quanto riguarda i giochi sessuali.
Io non ho motivo di incolpare mio marito di cose che non ha fatto. La mia separazione lo dimostra: mi sono separata consensualmente anche se sono stata maltrattata da lui, perché pensavo, dopo vari tentativi falliti, che questa fosse la soluzione migliore per tutti. Non si accusa un marito, padre delle proprie figlie, se non si pensa che vi è una posta in gioco altissima: la salute o la vita delle figlie stesse. Io ho scelto di stare dalla parte loro, di non farmi intimidire, anche se so che dovrò pagare un prezzo elevato: io economicamente dipendo da mio marito e sono in qualche modo soggetta a lui, in qualsiasi momento posso ritrovarmi anche senza un supporto economico. Nessuno può pensare che io abbia deciso una cosa così grave, per rancore, o per tenere le figlie tutte per me. Nessuna madre sarebbe capace di dare tale sofferenza ad un figlio! nessuna madre indurrebbe la propria figlia a racconti così destabilizzanti!
O perlomeno non io. Anche per me questa esperienza è traumatica, perché non avrei potuto o voluto pensare questo di mio marito. Comunque vi sono registrazioni depositate e chiunque le ascolterà, potrà giudicare della spontaneità e della veridicità dei racconti. 

La difficoltà di assumere una posizione 

- Da una parte ci sono le bambine che certo mi chiedono di vedere il padre, dicendo però, come fa R., che son pronte a farsi di nuovo picchiare perché quello che fa il padre è giusto, oppure che sentono la mancanza del padre perché solo lui sa fare coccole e giochi speciali, compreso quello del pisello. Cosa dovrei fare? aderire alle loro richieste e ridare loro un rapporto con il padre che potrebbe essere devastante per loro? 

- Dall’altra parte c’è un padre che chiede di vedere le bambine, che non le vede da molti mesi, ma un padre che non ammette le proprie colpe, che non è disposto: a cambiare, a sottoporsi , per il bene delle bimbe, ad un trattamento, a riparare ai danni fatti, ad ammettere che lui, per primo, ha subito violenza da suo padre da piccolo. Che garanzie ci sono nel riaffidare le bambine a questo padre che evidentemente pensa che quei sistemi educativi, le botte e quant’altro siano giusti, e che sia normale coinvolgere le bambine in quei giochi? 

Come madre, da donna casalinga, che non ha conoscenze psicologiche, io dico “No” alla possibilità di far re-incontrare le bambine con il padre, no anche alle visite protette, perché so che il vedere il padre, le intimorirebbe, e le reimmetterebbe nella logica del silenzio, mentre hanno ancora bisogno di parlare; perché io sento, capisco che altre cose non le hanno detto e soprattutto la più piccola è ancora silenziosa. 

Da questo punto di vista di una madre, io vedo solo il mantenimento della separazione padre- figlie, come tutela delle mie figlie, insieme alla prosecuzione del trattamento psicologico di R., e l’inizio di un trattamento anche per G, per il tempo necessario che diranno i tecnici. 

Un’altra ipotesi è possibile? 

Se poi mi chiedo, o se voi mi chiedete: c’è qualcosa che potrebbe farmi cambiare idea, e mostrarmi le cose che sento in modo diverso?  

Rispondo si, e potrebbe essere solo il Tribunale dei Minori, a cui mi sono rivolta io per prima, quando avevo anche più sospetti e meno certezze di oggi, a farmi cambiare idea. 

Ma il Tribunale dovrebbe assumersi tutta intera la responsabilità affermando, in atti ufficiali e senza ombra di dubbio, che:
- le botte subite, le pratiche violente di pulizia, che hanno provocato paura, pianto e dolore nelle mie figlie, sono ammissibili comportamenti genitoriali che non creano danni e pregiudizi alle minori; 

- che lasciare giocare le figlie con il proprio pene da parte di un padre non è un abuso sessuale, ma un normale gioco o comune pratica educativa;
- che tutte queste cose, i giochi sessuali, le botte e la pulizia violenta, non hanno avuto e non avranno in futuro assolutamente alcun esito e conseguenza sulla salute delle bambine. 

CONCLUSIONI 

Alla luce di questa casistica parziale sugli orientamenti dei nostri tribunali in diverse regioni (Campania, Lombardia, Puglia, Basilicata, Toscana, Veneto) riteniamo che sia necessario introdurre, come buona prassi all'interno delle separazioni giudiziali e del contenzioso per l'affido, una selezione dei casi di violenza da quelli riferentesi ad una generica conflittualità e che questa valutazione iniziale debba essere di responsabilità del giudice istruttore nel tribunale civile. 

Là dove emergano indizi della violenza domestica, il giudice istruttore potrà assumere il compito di giungere ad un decisione, che dovrà avvenire nell'alveo della Convenzione di Istanbul (tutela della coppia madre vittima e figli) ascoltando direttamente le parti compresi i minori, anche con l'ausilio di un tecnico, oppure di delegare ad una CTU l'approfondimento della situazione. 

Le nuove misure da eliminare / introdurre ai sensi della Convenzione di Istanbul: 

- la misura da escludere in partenza nel caso in cui vi siano evidenze e prove di violenza domestica è l'affido condiviso; 

- da valutare di conseguenza le misure più adeguate per proteggere donne e minori nella regolamentazione delle visite padri-figli ( dal 'nessun contatto', alle visite protette), tenendo presente che il best interest del minore è la sua sicurezza e la sua salute insieme alla sicurezza/salute del genitore vittima; 

- da eliminare quale valutazione positiva delle competenze genitoriali (in caso di controversia per l’affido di un minore) 'la buona volontà dimostrata' nel favorire i contatti con l’altro genitore; ovvero va eliminato il criterio dell'accesso e della genitorialità friendly, quale criterio della buona competenza genitoriale; 

- da eliminare i quesiti che in via pregiudiziale parlano di conflitti, di bi- genitorialità, di condizionamento sui bambini e indicano procedure di mediazione della coppia; 

- da dichiarare in contrasto con la Convenzione di Istanbul le metodologie attualmente in uso nei nostri tribunali ispirate alle teorie sistemico relazionali e psico-dinamiche o altre che si collegano esplicitamente a:
- il
Protocollo di Milano, 

- il Pronunciamento degli esperti di psicologia e psichiatria forense in tema degli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento del 21 ottobre 2012,
- le Linee Guida dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi, e linee guida similari di altre regioni, 

- la Carta di Civitanova contenente gli indirizzi giuridici per l’applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del/della minore,
- le linee guida della famiglia del tribunale di brindisi sulla residenza alternata,
- ogni tipo di mediazione o trattamento finalizzato al recupero del rapporto della coppia genitoriale in corso di CTU ( che è comunque esclusa anche dalle
Linee guida deontologiche per lo psicologo forense, art.16) 

- ogni tipo di costrutto psicologico che metta in sordina le condizioni di violenza in cui vivono donne e bambini,
- il trattamento sui minori ed il genitore rifiutato
(REFARE – Reconnecting Family Relationships Program). 

In sintesi, vanno considerati in contrasto con la Convenzione di Istanbul i vari tipi di linee guida, indicazioni, orientamenti, teorie, concordati tra soggetti privati al di fuori di reali contesti sia scientifici sia democratici (con una partecipazione rappresentativa ampia), non sottoposti a validi consensus conference; essi procedono da una unica opzione: ovvero dalla esclusiva ipotesi della conflittualità di coppia nei casi di separazione ed affido dei minori, che risulta nella totalità dei casi penalizzante per le donne vittime di violenza domestica. 

Nel caso poi di delega ad un tecnico, i quesiti e le procedure dei consulenti dovranno essere riviste e non potranno applicarsi i protocolli finora utilizzati (come appunto il protocollo di Milano e le altre linee guida ad esso afferenti) ed i CTU dovranno essere selezionati da una lista ad hoc di esperti sul tema della violenza contro le donne. 

I Quesiti dei giudici 

I quesiti dei giudici dovrebbero quindi cambiare di segno ed essere orientati a visualizzare le violenze sulle donne e sui bambini, in presenza di denunce formalizzate o meno con le seguenti procedure: 

- la valutazione (approfondita con l'ascolto diretto delle vittime donne e minori) della quantità/qualità della violenza patita o del rischio di violenza familiare e/o abuso futuro; 

- la valutazione del danno che i bambini hanno subito o sono a rischio di subire;
- valutazione degli atti con particolare riferimento a relazioni provenienti dai centri anti-violenza, 

- la valutazione dello stato psichico delle vittime come effetto dei traumi patiti attraverso test in grado di evidenziare la quantità e l'impatto del trauma con esclusione di ogni test proiettivo o non proiettivo sula profilo di personalità. La donna vittima va diagnosticata esclusivamente con diagnosi reattive (nello specifico il DPTS, il disturbo post-traumatico da stress) che diano conto dell’evento stressante come causa delle difficoltà. Queste difficoltà relative alla violenza sono risposte ad esse ed hanno quindi un carattere transitorio e non fanno parte di profili e disturbi della personalità. 

- La valutazione delle modalità attraverso cui garantire la sicurezza fisica ed emotiva del bambino e della persona che ha sporto denuncia di violenza (visite protette, no contact con l'abusante, decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale) 

- Nessuna valutazione delle competenze genitoriali perché la violenza definisce senza ombra di dubbio che l'abusante/maltrattante la donna non è un buon padre perché espone i figli al danno psichico accertato da tutti gli organismi sanitari internazionali, e perché la donna come vittima ha bisogno di essere aiutata a sostenere i figli, sottoposti con la violenza assistita ad un rischio evolutivo sia psicologico che comportamentale. 

- Nessuna valutazione di interventi personali psicoterapici, di affido dei minori a terzi, a casa famiglia. E' ammesso l'interpello dei centri anti-violenza per eventuali proposte di sostegni e supporti a madri e minori. 

- Valutazione delle capacità dell'abusante (saldato il conto con la giustizia) a comprendere i danni arrecati alle vittime, a riparare i danni con forme di risarcimento previste dal nostro codice, e ad accedere ad un percorso di sostegno personale come previsto dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul. 

Le procedure dei CTU 

Le procedure dei CTU devono essere improntate ai seguenti principi metodologici: 

- non utilizzo per le vittime (donne e minori) dei test di personalità proiettivi e non proiettivi, utilizzo esclusivo di test che misurano la reazione al trauma e ne rappresentino l'entità e le conseguenze sulla salute;
- non utilizzo di teorie sul rifiuto del minore (al contatto con il padre) che negano pregiudizialmente le violenze domestiche e attribuiscono alla madre la responsabilità del comportamento di rifiuto del bambino (condizionamento, PAS, AP e altro) 

- rispetto nei colloqui della sicurezza delle vittime ( nessuna procedura di ascolto congiunto e di contatti tra vittime ed autori);
- acquisizione del riferito delle vittime senza ricorso a interpretazioni che modifichino il valore delle violenze subite e riferite (sottovalutazione, attribuzione di responsabilità alle vittime, collusione); 

- non utilizzo della mediazione e altre tecniche similari, co-parenting, ecc.;
- non utilizzo di profili di genitorialità comprensivi del criterio dell'accesso o della genitorialità friendly;
- introdurre la valutazione del rischio di lesività e letalità nonché valutazione del rischio di recidiva di nuove violenze secondo scale codificate a livello internazionale;
- privilegiare le misure del
no contact padre-figli fin quando non sia garantita la sicurezza per donne e minori. 

A sostegno di queste buone prassi sarà anche possibile integrare le attuali norme del codice civile con gli articoli della Convenzione di Istanbul: 

- artt. 330 e 333 c.c. Recepimento secondo la legge 119/13 delle notizie di reato di autori di violenza domestica con figli minori e valutazione diretta senza ricorso a CTU per l'applicazione della decadenza della responsabilità genitoriale e altri provvedimenti). Il giudice civile appresa l'informazione del procedimento in corso, corredata da atti deve poter valutare tali prove (prima che esse giungano al terzo grado di giudizio) alla stregua di una condotta pregiudizievole per i bambini secondo gli artt. 26 e 31 della CdI anche senza ricorso ad una CTU finalizzata ad esaminare le 'competenze genitoriali' di vittima ed autore di violenza. 

- Art. 337 quater c.c. Nel caso che non vi sia un ordine cautelare, un rinvio a giudizio, una denuncia penale formalizzata, ecc. ecc. vale sempre il principio della valutazione della condotta pregiudizievole sui minori derivata dalla condizione oggettiva di testimoni di violenza domestica contro le madri. Anche in questo caso il giudice civile dell'affido applica gli artt. 26 e 31 della CdI31. 

- Comma 2 Art. 337 octies c.c. si inserisce in ottemperanza all'art. 48 della CdI , il divieto di ogni tentativo di mediazione in caso di violenza domestica.
-
Art. 61 cpc (Consulente tecnico) deve poter prevedere l'inserimento tra i consulenti di figure specializzate nella violenza contro le donne. Il giudice, nel caso sia necessario il ricorso a consulenti, deve poter essere affiancato da esperti di questo campo. 

- Art. 116 cpc. 

Nell'ambito della valutazione delle prove, nei casi di violenza domestica e sessuale su donne maggiorenni e minorenni (nei casi previsti dagli artt. 33, 34,35,36 della legge 77/13) le certificazioni dei Centri anti violenza (prodotte su richiesta e consenso informato delle donne) vanno accolte dal giudice istruttore alla stregua di prove. 

Con la modifica di questo articolo il giudice può ottenere prove terze dai centri anti- violenza quando le donne si rivolgono a loro per la tutela legale e psicologica. Anche la richiesta di certificazioni dai centri potrà ridurre il ricorso alle onerose consulenze e alla vittimizzazione secondaria da parte di personale inesperto e portatori di errori e strumenti pregiudizievoli per le vittime di violenza. 

Infine accogliendo l'analisi del CSM (Consiglio Superiore ella Magistratura) presentata a Roma il 12 -13 aprile 2018 (Risultati del monitoraggio sul tema della violenza di genere. Soluzioni organizzative adottate dagli uffici giudiziari e analisi statistica dei dati raccolti) si individua la necessità di specializzare uffici giudiziari, procure e tribunali sul tema della violenza di genere per ottenere una migliore risposta di tutela e di prevenzione. 

Per quanto riguarda i tribunali i dati raccolti dal CSM dicono che solo nel 6% dei casi 

esistonomoduliorganizzativiperlagestionedeicasidi violenzadomesticae/odiviolenzacontrole donne; e solo nel 17% dei casi sono previsti sezioni o collegi specializzati per la trattazione della violenza domestica e/o contro le donne ,
Per le procure, solo nel 31% dei casi
sono previste sezioni o collegi specializzati nella materia di violenza domestica e/o contro le donne; poi solo nel 19% dei casi sono stati configurati criteri di valutazione prognostica del rischio per prevenire la recidiva e l’escalation della violenza da parte delle forze dell’ordine e/o dei giudici penali e civili e/o dei pubblici ministeri 

In ultimo vi è da focalizzare il problema del patrocinio a spese dello stato che in ambito civile non è garantito alle vittime di violenza. Spesso accade che le donne che non hanno risorse proprie, quando fuggono dal partner violento e si rifugiano presso familiari, si vedano contestare la loro dichiarata mancanza di risorse personali ( secondo i criteri previsti) con eventuali risorse attribuibili al nucleo familiare di origine presso cui sono temporaneamente domiciliate. Ciò determina una riduzione del loro pieno diritto ad essere rappresentate nei percorsi giudiziari per la separazione e l'affido dei minori. 

Data: 20.2.2019 

Firmatari:
Elvira Reale
, psicologa e curatrice del rapporto,
responsabile Centro di prima accoglienza per le vittime di violenza, Ospedale Cardarelli Napoli;
Giovanna Cacciapuoti, avvocata penalista, associazione salute donna, Napoli; Stefania Cantatore, presidente UDI Napoli;
Rosa di Matteo, presidente Associazione Arcidonna onlus e Centro anti-violenza AURORA, comune di Napoli;
Ida Grimaldi, avvocato cassazionista del Foro di Vicenza, Rappresentante Istituzionale dell’Avvocatura italiana;
Angela Lacitignola, presidente , Centro antiviolenza Rompiamo il Silenzio-
Ass. sud Est Donne, Martina Franca, Taranto;
Sofia Lombardi, avvocata penalista, Napoli
Chiara Lo Scalzo, Blogger de 'il ricciocorno schiattoso';
Dr Andrea Mazzeo, Specialista in psichiatria, Lecce
Antonella Penati, presidente Associazione 'Federico nel cuore';
Ivana Enrica Pipponzi, avvocato del Foro di Potenza, Consigliera Regionale di Parità della Basilicata.
Annamaria Raimondi, avvocata civilista, presidente Associazione Salute donna, Napoli;
Giulia Sannolla – Funzionaria referente antiviolenza Assessorato al Welfare Regione Puglia
Vittoria Sardelli, psicologa ASL Napoli 1;
Silvana Ventura, psicologa, ASL Napoli 1;
avv. Filomena Zaccaria – centro antiviolenza “Rompiamo il silenzio” – Martina Franca (Ta) 

1 Presentato in lingua inglese al Grevio, organo del Consiglio di Europa per il monitoraggio dell'applicazione e implementazione della Convenzione di Istanbul. https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy

2 WHO, Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non partner sexual violence, World Health Organization 2013. 

FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Violence against women: an EU-wide survey, Results at a glance. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, 2014
3 Dati 2017 del Centro 'di prima assistenza per le donne vittime di violenza dell'Ospedale Cardarelli di Napoli.

4 E. Reale, A proposito delle Linee guida del Tribunale di Brindisi, Sezione Famiglia, in tema di affido condiviso e residenza alternata: una ri-lettura della Risoluzione del Consiglio d'Europa N. 2079 del 2 0ttobre 2015, Persona e danno, 4.4.2017, Key editore
5 https://www.istat.it/it/archivio/192509

6 Cfr.; E. Reale et al. Proposte di modifica all'ordinamento civile e penale in tema di violenza contro le donne. Persona e danno, 23.11. 2017, Key editore https://www.personaedanno.it/articolo/proposte-di- modifica-all-ordinamento-civile-e-penale-in-tema-di-violenza-contro-le-donne
7 Peter Jaffe, et al, (2002),ACCESS DENIED: The Barriers of Violence and Poverty for Abused Women and their Children After Separation, The Centre for Children & Families in the Justice System of the London Family Court Clinic 

8 Jaffe, P. Crooks, C. V., & Poisson, S. E. (2003). Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes. Juvenile and Family Court Journal, 54(4), 57-67
9 S. Meier, Research indicating that the majority of cases that go to court as "high conflict" contested custody cases have a history of domestic violence, George Washington University Law School
10 Janet R. Johnston et al, Allegations and Substantiations of Abuse in Custody-Disputing Families, Family Court Review, Vol. 43, No. 2, April 2005, 284-294, p. 284.

11 CSM ( Consiglio superiore della magistratura) , Rapporto sui :"Risultati del monitoraggio sul tema della violenza di genere. Soluzioni organizzative adottate dagli uffici giudiziari e analisi statistica dei dati raccolti", Roma il 12 -13 aprile 2018
12 Una integrazione va fatta anche all'art. 61 cpc quando si parla di liste di esperti da cui trarre i nomi dei CTU, queste liste devono contenere anche esperti di violenza di genere sulle donne.
13 Family court of Australia , Family Violence Best Practice Principles, Fourth Edition. Commonwealth of Australia 2016. http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/reports-and- publications/publications/family+violence/family-violence-best-practice-principles
JAFFE P.G., JOHNSTON, J. R., CROOKS C.V., BALA N.,
Custody Disputes Involving Allegations of Domestic Violence: Toward a Differentiated Approach to Parenting Plans, Family Court Review, vol. 46, issue 3, 2008, http://www.learningtoendabuse.ca/sites/default/files/AFCC%20Article.pdf 

14 Moloney, L. et al. (2007) Allegations of family violence and child abuse in family law children’s proceedings, , Research Paper No. 15, May 2007.
15 Braaf, R., & Sneddon, C. (2007). Family Law Act reform: The potential for screening and risk assessment for family violence (Issues Paper No. 12) 

Cleak et al. (2014) ,Efficacy of family mediation and the role of family violence: study protocol BMC Public Health 2014
16 http://www.psicologiagiuridica.eu/phocadownload/didattica/protocollo_milano.pdf
17 Lo stesso gruppo di esperti ad orientamento sistemico-relazionale ha varato altri documenti molto diffusi sulla difesa oltranzista alla bigenitorialità, cavalcando teorie come la PAS e non considerando in alcun modo la violenza contro le donne: cioè: Il pronunciamento degli esperti di psicologia e psichiatria forense in tema degli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento del 21 ottobre 2012 e la carta di Civitanova del 2013, indirizzi giuridici per l’applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del/della minore.

18 Solo Le Linee Guida dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi ,che riprendono comunque le linee del protocollo di Milano, fanno riferimento alla violenza domestica ma solo per quanto riguarda la non applicazione dei colloqui congiunti nei casi di gravi violenze. 

19 Il pronunciamento degli esperti di psicologia e psichiatria forense in tema degli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento del 21 ottobre 2012
20 Ricordiamo la differenza tra un test proiettivo e un test non proiettivo: il test proiettivo è organizzato su stimoli ambigui, poco strutturati a cui il soggetto risponde "proiettando" le caratteristiche del proprio funzionamento psicologico; il test non proiettivo invece è organizzato con materiale strutturato, comprensibile al soggetto che è invitato a rispondere solitamente in forma binaria ad un quesito 

21 DALTON C. ET AL., Navigating Custody and Visitation Evaluations in Cases with Domestic Violence: A Judge's Guide, National Council of Juvenile and Family Court Judges, 20-21, 2004, revised 2006; http://www.ncjfcj.org/sites/default/files/navigating_cust.pdf
22 POPE H.S., BUTCHER J.N. E SEELEN J., The MMPI, MMPI-2 & MMPI-A in Court: A Practical Guide for Expert Witnesses and Attorneys (2nd ed.), 2000 

23Practice Parameters for Child Custody Evaluation, C.8 (pag. 65S). Test psicologici, come il Minnesota Multiphasic Inventory, il Thematic Apperception Test o il Rorschach non sono progettati per l’utilizzo nelle valutazioni genitoriali.

25 Il pronunciamento degli esperti di psicologia e psichiatria forense in tema degli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento del 21 ottobre 2012

26 Questo principio è stato cassato dalle Corti australiane perché creava notevoli problemi all'ordinamento giuridico nel suo complesso. "The Commonwealth decided that amendments to The Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act 2011 were necessary after research suggested that the co-operative parenting changes made in 2006 may have contributed to increasing rates of reports of family violence and child abuse around relationship breakdown". In Australia, oggi, la buona volontà dimostrata nel favorire i contatti con l’altro genitore non è più nell’ordinamento come parametro atto a valutare le competenze genitoriali in caso di controversia per l’affido di un minore

27 Ma non solo come testimone, sappiamo infatti dalle statistiche internazionali che esiste ed è ben documentato un overlapping tra la violenza domestica sulla madre e le violenze dirette fisiche, psicologiche e sessuali sui minori.
28 - Risposta del Governo Italiano all’indagine dell’ONU sulla violenza di genere in Italia
Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo Addendum Mission to Italy: comments by the State on the report of the Special Rapporteur
, 2012, para 145 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add6_en.pdf 

- Risposta del Ministro della Salute all’interrogazione parlamentare sulla PAS n. 2-01706 del 16 ottobre 2012 seduta n.704, avanzata dall’On. Antonio Borghesi http://www.antonioborghesi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=1
-
Documento dell’AEN (Associación Española de Psiquiatria) (http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf) 

- APA (American Psychiatric Association)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)
-
APA (American Psychological Association) 2008. Statement on Parental Alienation Syndrome. (http://www.apa.org/news/press/releases/2008/01/pas-syndrome.aspx) 

- Prof Mencacci C.Presidente della Società Italiana di Psichiatria (http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/10/15SIB1075.PDF) 

- Rivista Update, dell’Istituto di Ricerca dei Procuratori Americani (APRI), agenzia Associazione Nazionale degli Avvocati Americani (http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no6.html)
-
Sentenza Cassazione Penale (Cass. Pen. n. 7041 del 20/03/2013). 

29 Marco Pingitore , REFARE – Recon necting Family Relationships Program . https://www.marcopingitore.it/refare-program-alienazione-parentale/2203/#refare

30 https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-cure-primarie/il-faro/centro-doc/centro-di- documentazione/per-i-professionisti/area-sociale/carata%20civitanaova%201.12.12.pdf/attachment_download/file 

31 Riportiamo di nuovo a questo proposito quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cass. Pen, sez. III, sent. 5 maggio 2010, n. 29612): "Questa corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige , in materia probatoria, la regola della prova, oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non." La giustizia civile quindi si può muovere correttamente nell'interesse superiore del minore, della sua sicurezza e della sua salute più liberamente avendo solo necessità di acquisire documenti e prove di comportamenti pregiudizievoli anche se non bollati come reato nel terzo grado della giustizia penale. Proprio per questa maggiore libertà del giudice civile è necessario mettere in campo metodologie adatte per i tribunali rispettose dei dettami delle Convenzioni, delle indicazioni internazionali e delle leggi nazionali sul tema della violenza di genere, e del rispetto delle vittime in generale e del rispetto del minore, del suo ascolto e del suo interesse. 


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati