Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  28/08/2021

R.C. professionale avvocati - Riccardo Riccò

Causalità giuridicamente rilevante. Responsabilità civile (professionale). Avvocati. Negligenza ovvero inadempimento.

Nei casi, non pochi, purtroppo, repertori alla mano, di errore, di solito omissione, colpevole, rimproverabile, del legale, il patrocinato ha certo motivo, e titolo, di dolersene. Anche, segnatamente, avanti la A. g..

Che l'attore, od il convenuto, abbia senz'altro, integralmente ragione, quasi mai però. Rara avis. Salvo forse, ancora, qualche manualistica.  

Per ciò che, al più, si suol riconoscere al (mal-assistito) cliente un risarcimento, c. d. da perdita di chance. Di conseguire, se non il bene della vita inizialmente preteso (dall'attore), un qualche utile, favorevole, risultato. Di evitare ovvero, o comunque ridurre, apprezzabilmente, il danno da soccombenza (o simile) infine lamentato.

Non si riconosce cioè, nella generalità dei casi per lo meno, un risarcimento pari-pari al risultato nella migliore delle ipotesi sperato, vuoi dall'attore, vuoi, a seconda, dal convenuto.

Giudizio controfattuale: si simula come compiuta la condotta del legale, invece omessa; si verifica poi se il compimento della tal azione, condotta, avrebbe evitato, potuto evitare, od almeno attenuare il pregiudizio legittimante, dal cliente prospettato. Plausibilmente - criterio del "più probabile che non: p. e. Cass. 410/2021; Cass. 25112/2017; di recente Trib. Livorno, 04/08/2021, G. Grassi.

Inferenza probabilistica: la censurata omissione è, in caso, causa (antecedente necessario) dell'evento (pregiudizio/danno de quo), in termini di relativa certezza, c. d. morale (Cass. 9238/2007, Resp. civ. prev., 2007, 1698, ex multis).

Accertamento: si riconosce e dunque afferma, allora, la responsabilità dell'avvocato.

Risarcimento: alzo, apriti cielo, le mani!

Dico solo, mi si scusi per l'ovvietà, che non si risarcisce res sperata. V. p. e. Trib. Milano 30/04/2004, Giur. milanese, 2004, 432; Trib. Roma 02/06/2003, Giust. civ., 2004, I, 243, con nota di Favale; Trib. Roma 26/07/2002, Giur. romana, 2002, 425, Contratti 2003, 175, Arch. civ., 2002, 1209; Cass. 4044/1994, Resp. civ. prev., 1994, 635; Cass. 3403/1974, Arch. civ., 1975, 53; Cass. 5848/1968, Rep. Giust. civ., 1968; adde Pontecorvo, La responsabilità per perdita di chance, Giust. civ., 1997, II, 447; Bocchiola, Perdita di una chance e certezza del danno, Riv. trim. civ., 1976; v. comunque Busnelli, Perdita di chance e risarcimento del danno, Foro it., 1965, IV, 47; Rossetti, Il danno da perdita di chance, Riv. circ. trasp., 2000; Pacchioni, IV, 1940.

Per Corte Conti, s. r. (Lazio) g., 29/11/2005, n° 2646, Riv. Corte Conti, 2005, 6, 224 (s.m), che - da pratico-praticante - ringrazio, "il valore economico, di danno per perdita di chance, va quantificato ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto dell'alea di ogni giudice e dell'aleatorietà del recupero del credito" (...).

Sopra a tutto e tutti v. Calamandrei, Riv. dir. proc., 1931, parte II, pp. 260 ss.




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