-  Anceschi Alessio  -  13/05/2013

REATI COMMESSI DA IMMIGRATI CLANDESTINI. LO STATO E' RESPONSABILE ? - Alessio ANCESCHI

Recenti gravi episodi di cronaca riportano alla nostra attenzione il difficile e sempre attuale tema della regolamentazione dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese.

La riforma Maroni del 2009 (l. 15.7.2009 n. 94) aveva introdotto misure tese a contrastare il fenomeno introducendo, tra le altre, l'aggravante generale della clandestinità (art. 61 n. 11 ter c.p.) e ponendo limitazione ai c.d. matrimoni di comodo, intervenendo sull'art. 116 c.c.

Ancorchè tali misure non avessero carattere discriminatorio, entrambi gli interventi normativi sono stati dichiarati incostituzionali, il primo con sentenza Cort. cost. 8.7.2010 n. 249 ed il secondo con sentenza 25.7.2011 n. 245, con motivazioni, a dire il vero, inconsistenti.

Fermo restando che un crimine grave ripugna in sè, al di là di chi lo commette, esso ripugna ancor di più se a commetterlo sia una persona che non si dovrebbe trovare nel territorio italiano e ciò a prescindere da qualsiasi opinione in tema di diritto dei migranti.

E' onere dello Stato garantire non soltanto la sicurezza dei cittadini ma anche la regolamentazione dell'immigrazione e l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli immigrati clandestini.

Se il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini assume valenza secondaria, non potendo lo Stato garantire effettivamente la sicurezza personale di ciascun cittadino se non predisponendo strumenti sempre più adeguati a riguardo (esattamente come, garantendo la salute o l'istruzione, non può certamente garantire che un cittadino non si ammali o non raggiunga un adeguato livello di conoscenza) il dovere di eseguire i provvedimenti di espulsione assume viceversa una natura più stringente, poiché rientra più propriamente tra le funzioni amministrative univocamente attribuite allo Stato.

Ci si può quindi chiedere se lo Stato sia tenuto a rispondere per i reati commessi, sul territorio nazionale, da immigrati clandestini.

La risposta, a parere di chi scrive, deve sicuramente essere positiva, quantomeno con riferimento ai clandestini già sottoposti ad un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

Se infatti, da un lato lo Stato non può, per ragioni ontologiche, evitare che si delincua, ciò non di meno è tenuto a garantire che il cittadino extracomunitario colpito da un provvedimento di espulsione sia effettivamente allontanato dal suolo nazionale.

Anche sotto il profilo del nesso di causalità, mentre lo Stato non può essere ritenuto responsabile per i singoli fatti illeciti commessi da singoli soggetti, salvo che questi ultimi non operino per conto dello Stato o non sussistano altri specifici rapporti causali, lo Stato deve sicuramente ritenersi responsabile per fatti illeciti commessi da soggetti che non si sarebbero dovuti trovare sul territorio nazionale, in quanto già colpiti da provvedimenti di espulsione ineseguiti.

Certamente, l'orientamento giurisprudenziale delineato dalla corte costituzionale con riferimento alla riforma Maroni del 2009 non sorregge una simile conclusione, che tuttavia mantiene un proprio fondamento logico e giuridico.  

 




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