-  Mazzon Riccardo  -  18/03/2014

REATO URBANISTICO-EDILIZIO: LA RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE DEI LAVORI - Riccardo MAZZON

L'esecutore dei lavori viene spesso chiamato a rispondere del reato urbanistico-edilizio:

"in tema di reati edilizi, è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori" Cassazione penale, sez. III, 12/11/2008, n. 48025 Annulla con rinvio, Trib. Asti, 22 Gennaio 2008 - CED Cass. pen. 2008, rv 241799 – si confronti anche la recentissima pronucia che segue, ove è chiarito, ad esempio, che soggetto attivo del reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (art. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzioni di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l'esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele: Tribunale Chieti, 15/04/2011, n. 84 - Giurisprudenza locale - Abruzzo 2011 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

il carattere proprio dei reati costituiti da violazioni della normativa edilizia non impedisce, infatti, che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili di detti reati, in quanto inseritisi attivamente nella loro consumazione:

"il carattere "proprio" dei reati di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ed attualmente dall'art. 29 comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), persone diverse si inseriscano, con la loro condotta, nella consumazione dei reati stessi, svolgendo un'attività che comunque contribuisca a dare vita al fatto di costruzione abusiva. L'esecutore dei lavori, pertanto, anche se muratore od operaio, può rispondere delle contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. b) e c), t.u. n. 380 del 2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito" Cass. pen. 25.3.04, sez. III, n. 35084, GI, 2005, 1268.

Degli illeciti in questione, quindi, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri in materia di concorso di persone nel reato, anche l'esecutore materiale dei lavori, pur quando si tratti di semplice muratore od operaio, la cui responsabilità può essere inoltre affermata anche a titolo di colpa, relativamente all'eventuale, mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori stessi (si confronti, però, per ben comprendere l'importanza della ricerca dell'elemento soggettivo nella fattispecie concreta oggetto di giudizio, anche la secondo pronuncia di seguito riportata, laddove il Giudicante ha prosciolto il responsabile di un impresa edile, che aveva realizzato laboratori a rustico, senza eseguire né impianti né coperture, successivamente trasformati da altri in unità abitative poi vendute):

"l'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione della società assuntrice di lavori edili all'interno del Parco nazionale dello Stelvio)" (Cass. pen. 25.11.04, sez. III, n. 860, CP, 2006, 7-8, 2583) – si veda, per contro, la seguente pronuncia, che chiarisce cime non risponda del reato previsto dall"art. 44 comma 1 lett. b) d.P.R. 380/2001 l"esecutore che, privo di autonomia dalla società costruttrice, si limiti all"esecuzione di lavori comunque previsti nella d.i.a. originariamente presentata, successivamente completati da altri in difformità della predetta d.i.a.: Ufficio Indagini preliminari Milano, 07/04/2009 - Foro ambrosiano 2009, 3, 328.

Si vedano, inoltre, anche le seguenti pronunce (nella prima, ad esempio, la Corte ha affermato la responsabilità degli esecutori dei lavori che erano in corso di notte alla luce di un faro, in giorno festivo, e pertanto, in momenti nei quali i controlli erano minori), ove

"in materia edilizia la responsabilità di soggetti diversi da quelli indicati come responsabili è sempre ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona. Ne deriva che l'esecutore dei lavori risponde della contravvenzione qualora sia accertata non soltanto la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche la piena consapevolezza dell'abusività dei lavori" Cass. pen. 27.4.99, sez. III, n. 7926, RGE, 2000, I, 973

e dove si è precisato che:

"il carattere proprio del reato di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati nella normativa urbanistica, soggetti diversi s'inseriscano nella consumazione del reato alla stregua delle modalità del fatto, denotanti l'esistenza di un vincolo univoco con il reato per il quale si procede" Cass. pen. 21.1.00, sez. III, n. 201, GBLT, 2000, 124.

 




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