Di regola, è l'atto costitutivo che determina quando il socio possa recedere dalla società,
"l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio di una s.r.l. è atto unilaterale recettizio e pertanto il socio recedente non può esercitare il diritto di controllo di cui all'art. 2476 comma 2, c.c. poiché ad egli spetta esclusivamente il rimborso della partecipazione come previsto dall'art. 2473 comma 3 c.c." (Trib. Arezzo 16.11.2004, CorM, 2005, 279, CIV, 2010, 1, 91),
disciplinandone le modalità.
Peraltro, il diritto di recesso compete in ogni caso ai soci che non hanno consentito:
"l'esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente rispetto alla deliberazione di trasformazione del tipo societario è soggetto al regime statutario proprio della società prima della trasformazione" (Trib. Trapani, 21.3.2007, RDoC, 2007, 5, 887, GCo, 2009, 3, 524, conforme, nel senso che è legittimato ad agire per il risarcimento del danno previsto dall'art. 250 bis, comma 2 c.c. il socio che, dopo avere impugnato la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in s.p.a., abbia esercitato il diritto di recesso in seguito all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese: Trib. Lanusei 26.1.2007, n. 37, RGSarda, 2008, 2, 353 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON );
Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Anche nel caso di società contratta a tempo indeterminato,
"nell'ipotesi in cui il termine di durata di una società a responsabilità limitata previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere "ad nutum"" (Trib. Roma 19.5.2009, FI, 2010, 12, 3567, apparentemente contra, nel senso che l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio di società a responsabilità limitata è consentito esclusivamente nei casi in cui l'atto costitutivo non preveda alcuna durata, senza equiparare a tale ipotesi quella di società con durata determinata sebbene molto lunga (nella specie il g.o. ha escluso l'applicabilità dell'art. 2473 c.c. in conseguenza della previsione nello statuto del termine di durata della società al 31 dicembre 2050): Trib. Terni 28.6.2010, Redazione Giuffrè, 2010);
il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere, in tal caso, esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può però prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore, purché non superiore ad un anno.