Con il provvedimento del 7 ottobre 2015, n. 25642 - per il testo integrale vedi il link in calce - l'AGCM ha ritenuto di qualificare come pratica commerciale scorretta la condotta di una società assicurativa che, dovendo procedere al recupero di alcuni crediti, aveva avviato, tramite i propri avvocati, una serie di azioni giudiziarie davanti a diversi giudici di pace senza rispettare il criterio del foro - in questo caso, del consumatore - territoriale competente al solo fine di indurre il debitore al pagamento, posto che le cause, infatti, non venivano iscritte a ruolo.
L'AGCM ha ritenuto che una tale condotta, lungi dal costituire un legittimo esercizio di un proprio diritto al fine di recuperare un credito, rappresenta un'azione scorretta ed aggressiva, in violazione degli artt. 24 e 25 del codice del consumo e finalizzata a produrre una indebita ed ingiustificata pressione psicologica nei confronti del debitore.