Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. di Pozzuoli è il turno della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, seconda sezione che con la sentenza n. 74.02.2013 depositata il 18 aprile 2013, stabilisce tra l'altro, che il nuovo redditometro è illegittimo e deve essere disapplicato, producendo la nuova normativa sull'accertamento sintetico, cambiamenti procedurali e non novità impositive, sicchè il contribuente, se ritiene può sostenerne la retroattività per le annualità precedenti al 2009. Le perplessità alla base della decisione nascono dal fatto che il Redditometro si basa sul metodo statistico, valutando un reddito diverso da quello reale, questo perché calcola la capacità di spesa su dati disponibili in anagrafe tributaria, medie Istat e studi economici.
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L'Agenzia delle Entrate non tarda a farsi sentire, respingendo le accuse di illegittimità del redditometro, in quanto lo strumento non violerebbe la privacy non potendo essere impiegato in modo retroattivo. L'Agenzia sottolinea pure, come il provvedimento della Ctp di Reggio Emilia, così come l'ordinanza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli del 21 febbraio 2013, generi effetti soltanto per il caso specifico.