-  Anceschi Alessio  -  01/04/2015

REG: CE 261/2004: IL RISARCIMENTO DA RITARDO AEREO: TAGLIANI Manuela

Il tabellone dell"aeroporto che annuncia il ritardo del proprio volo aereo è un fastidioso inconveniente che prima o poi tutti i "passeggeri dell"aria"si sono trovati a dover affrontare. Le ore di attesa trascorse a sperare che il proprio volo non venga cancellato, la perdita delle coincidenze con gli altri mezzi di trasporto eventualmente prenotati, la completa rivoluzione del proprio programma di viaggio, sono solo alcuni dei disagi patiti in conseguenza del ritardo subito.

Nonostante queste problematiche siano alquanto frequenti, non tutti i passeggeri sono al corrente dell"esistenza di una normativa espressamente emanata al fine di tutelarli. Nel contesto comunitario trova infatti applicazione il Reg. CE n. 261/2004 del 11.2.2004 che impone una serie di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.

L"ambito di applicazione del summenzionato Regolamento è tuttavia limitato ad un numero preciso di casi, così come previsti all"art. 3, reg. CE, 261/2004 il quale stabilisce che sono assoggettati a tale convenzione esclusivamente i "passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro", nonché i "passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, qualora il vettore aereo operante sia comunitario", sempre che non abbiano "ricevuto in beneficio una compensazione pecuniaria e assistenza nel Paese terzo in questione".

Il Regolamento non si applica dunque ai passeggeri dei voli operati da compagnie aeree extracomunitarie, che partono da un Paese terzo e nei confronti dei passeggeri che viaggiano gratuitamente o con una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

Qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo subirà un ritardo, la compagnia aerea dovrà  garantire al passeggero il rispetto dei diritti previsti all"art. 6, reg. CE 261/2004 in virtù del quale, quando il volo subisce un ritardo uguale o superiore alle due ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km, ovvero uguale o superiore a tre ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, ovvero uguale o superiore a quattro ore per tutte le altre tratte aeree, la compagnia aerea deve obbligatoriamente impegnarsi a prestare assistenza gratuita ai passeggeri, garantendo loro pasti e bevande, nonché chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Inoltre, laddove l'orario di partenza sia prevedibilmente rinviato di almeno un giorno, la compagnia aerea deve assicurare ai passeggeri una sistemazione in albergo, nonché il trasporto tra quest"ultimo e l'aeroporto.

In ogni caso, quando il ritardo del volo è uguale o superiore alle cinque ore, il vettore aereo deve garantire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso, entro sette giorni, del prezzo del biglietto, per le parti di viaggio non effettuate ed anche per quelle già effettuate, se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, come previsto dall"art. 8 par. 1 lett. a), reg. CE 261/2004 nonché "un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile".

Ad ogni modo, in caso di ritardo prolungato pari o superiore alle tre ore, deve essere riconosciuta al passeggero anche la compensazione pecuniaria prevista all"art. 7, reg. CE 261/2004 sopra menzionato, equivalente a 250/= euro per le tratte fino a 1.500 km, 400/= euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km, nonché 600/= euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nelle ipotesi precedenti. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 19.11.2009, ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero anche in caso di specifiche ipotesi di ritardo prolungato, in analogia con quanto stabilito all"art. 5 par. 1 lett. c), per i casi ivi previsti di cancellazione del volo:

"Poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità ditrattamento, trattarli in modo differente. Ciò è vero a maggior ragione quando si consideri la finalità perseguita dal regolamento n. 261/2004, ossia accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei. Pertanto, occorre constatare che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall"art. 7 Reg. CE 261/2004 quando, a causa di talivoli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla lorodestinazione finale tre ore o più dopo l"orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo" (Causa C - 402/2007, Cort. Giust. Eu., IV sez., 19.11.2009).

Tale compensazione potrà tuttavia essere riconosciuta esclusivamente laddove la compagnia aerea non dimostri che il ritardo prolungato è in realtà dovuto a circostanze eccezionali, così come previste ai punti 14) e 15) della Premessa al Regolamento. Sono considerate "circostanze eccezionali", tra le altre, le ipotesi di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo, i rischi per la sicurezza, le improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e gli scioperi che si ripercuotano sull'attività di un vettore aereo operativo.

In ogni caso, in base a quanto disposto all"art. 12, reg. CE 261/2004, è fatto salvo il diritto del passeggero a richiedere ogni eventuale risarcimento supplementare.

Nonostante le compagnie aeree siano obbligate ad informare i passeggeri dei diritti loro riconosciuti e garantiti dal Regolamento summenzionato, non sempre rispettano tale onere e proprio a questo indebito comportamento si deve probabilmente il limitato numero di reclami che i passeggeri rivolgono alle compagnie aeree per la compensazione dei danni subiti.

Il reg. CE 261/2004 del 11.2.2004 prevede altresì altri diritti del passeggero in caso di negato imbarco (art. 4, reg. CE 261/2004) e cancellazione del volo (art. 5, reg. CE 261/2004).

Ai sensi dell'art. 15, reg. CE 261/2004 i diritti del passeggero previsti da tale regolamento comunitario sono irrinunciabili ed inderogabili. La previsione di eventuali clausole restrittive o derogatorie agli obblighi regolamentari non esclude comunque il diritto del passeggero di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, sicché deve ritenersi che le stesse siano da considerarsi radicalmente nulle.

Talune violazioni del regolamento comunitario in esame sono espressamente sanzionate sotto il profilo amministrativo ai sensi del D.lgs. 27.1.2006 n. 69. L'ente nazionale responsabile per l'accertamento delle violazioni, designato dal nostro Paese, è l'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).




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