-  Mazzon Riccardo  -  08/11/2013

REGOLAMENTO DI CONFINI: USO PROBATORIO DI MAPPE CATASTALI (ANCHE IN REGIME TAVOLARE) - Riccardo MAZZON

Premesso l'ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori, acquisiti al processo, che il giudicante possiede nel giudizio di regolamento di confini,

"nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine" Cassazione civile, sez. II, 29/12/2009, n. 27521 Trevisiol ed altro c. Trevisiol Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1757 – si confronti, in senso conforme, anche la recente pronuncia secondo cui deve essere cassata la sentenza che in tema di regolamento di confini dia valore decisivo alla mancata allegazione, al rogito di acquisto di uno dei terreni (dei cui confini si discute) di planimetria e tipo di frazionamento, atteso ai fini dell'azione di regolamento dei confini l'allegazione dei documenti in questione non è sempre necessaria e che, comunque, tale omissione può, di per sé, non avere valore determinante, come si desume - tra l'altro - dall'art. 950 c.c.: Cassazione civile, sez. II, 07/07/2009, n. 15954 P. e altro c. F. e altro Guida al diritto 2009, 37, 34 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -,

altra caratteristica tipica dell"azione de qua è il particolare, imposto dal legislatore, uso probatorio delle mappe catastali:

"nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente o soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di revindica e di accertamento della proprietà e può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria esplicitamente attribuita alle mappe catastali" Cass. 23.1.95, n. 739, GCM, 1995, 135.

Le mappe catastali, infatti, assolutamente ininfluenti ed inutilizzabili per la prova della proprietà di beni immobili,

"a prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., nè con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, nè può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto come il decreto pretorile di riconoscimento dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c." Cass. 11.11.97, n. 11115, GCM, 1997, 2131 – conforme, esplicitamente confermando che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.: Cassazione civile, sez. II, 04/03/2011, n. 5257 Cheraz c. Tua ed altro Giust. civ. Mass. 2011, 3, 359

hanno comunque mera funzione sussidiaria, ai sensi del terzo comma dell"articolo 950 del codice civile, quando si tratti di azione di regolamento di confini:

"nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze delle emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso. (In applicazione del suindicato principio la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse nel caso di specie fatto ricorso avendo dato conto delle ragioni per le quali, in mancanza d'indicazioni chiare contenute nei titoli, aveva determinato il confine in corrispondenza di quello emergente dalle stesse, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica)" Cass. 16.2.05, n. 3101, GCM, 2005, 2

Naturalmente, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice anche nell'ipotesi in cui gli altri elementi, per la loro (in)consistenza, o per ragioni attinenti alla loro (in)attendibilità, risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine:

"in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 c.c.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa" Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28103 Naghel c. Trupia ed altro Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1782.

Ciò significa che, quando altri elementi probatori permettono l'individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario:

"in tema di regolamento di confini, l'art. 950 c.c. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo, in quanto in tale materia le mappe catastali costituiscono solo un elemento probatorio di carattere sussidiario. Pertanto, quando gli altri elementi probatori permettono l'individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario" Cass. 12.2.86, n. 861, GCM, 1986, 2 – recentemente conforme, nel senso che, in tema di regolamento di confini l'art. 950 c.c. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. In tale materia, infatti, le mappe catastali costituiscono un elemento probatorio di carattere sussidiario. Quando, pertanto, gli altri elementi probatori permettono l'individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento a esse deve ritenersi non necessario: Cassazione civile, sez. II, 02/11/2010, n. 22298 L. e altro Guida al diritto 2011, 2, 71 (s.m.) Riv. giur. Edilizia 2011, 2-3, 487.

Il principio di sussidiareità risulta pertanto violato, tanto nel caso che il magistrato utilizzi direttamente le mappe catastali senza aver prima verificato l"obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee (che possono essere anche di natura presuntiva) a determinare il confine in modo certo,

"nel giudizio di regolamento di confini, l'art. 950 c.c. consente al giudice di attenersi al confine delineato dalle mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee (che possono essere anche di natura presuntiva) a determinare il confine in modo certo" Cass. 7.11.89, n. 4658, GCM, 1989, 11,

quanto nel caso in cui il giudice fondi la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, basata, a sua volta, esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali, in spegio al principio suddetto:

"in tema di regolamento di confini, l'art. 950 c.c. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali soltanto in via sussidiaria, in caso cioè di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. L'anzidetto principio risulta pertanto violato nel caso in cui il giudice fondi la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, basata, a sua volta, esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali, in guisa da considerare queste ultime prevalenti sulle prove testimoniali richieste dalla parte" Cass. 4.8.90, n. 7873, GCM, 1990, 8.

La parte che, eventualmente, si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale sussidiario mezzo di prova, ha l'onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua andrebbe, invece, a suo parere, difformemente individuata la linea di confine controversa:

"nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, la posizione dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema di accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta di altri elementi, ma anche nel caso in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla individuazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale sussidiario mezzo di prova, ha l'onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente individuata la linea di confine controversa" Cass. 24.5.04, n. 9926, GCM, 2004, 5.

Tale principio vale anche, e forse a maggior ragione,

"in tema di regolamento di confini al sistema di accertamento sussidiario, prescritto dall'art. 950 comma ultimo c.c. (mappe catastali), va fatto ricorso non solo nel caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine; tale principio, a maggior ragione, si applica quando i fondi, del cui regolamento di confini si discute, si trovino in un territorio in cui vige il sistema tavolare, il quale si impernia sulle mappe catastali e sulla loro efficacia probatoria" Cass. 31.10.88, n. 5911, GCM, 1988, 10;

nei territori dello Stato in cui vige il regime tavolate:

"in tema di regolamento di confini il valore probatorio della mappa catastale è meramente sussidiario anche nei territori dello Stato in cui vige il regime tavolare e pertanto ad essa è consentito ricorrere soltanto in caso di obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo" Cass. 21.12.99, n. 14379, GCM, 1999, 2595.

Opportuno, inoltre, precisare che

"la regola stabilita dall'ultimo comma dell'art. 950 c.c., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, si attiene al confine delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui all'accertamento del confine si proceda in via incidentale (nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze per le vedute) fuori del tipico processo di regolamento di confini previsto nel citato articolo" Cass. 6.5.88, n. 3379, GCM, 1988, 5,

nonché, in materia di concessione a confine col demanio marittimo:

"l'art. 950 c.c. assegna alle mappe catastali un valore probatorio meramente residuale e, pertanto, non sono determinanti ai fini del rilascio della concessione di una costruzione su un'area prossima al demanio marittimo" T.A.R. Reggio Calabria 12.7.01, n. 593, DT, 2002, 658.

Si è, ulteriormente, precisato in giurisprudenza, che

"nell'azione di regolamento di confini, solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dai titoli giustifica l'utilizzabilità di ogni altro mezzo di prova e, come estrema ratio, delle mappe catastali, salvo restando il limite della loro compatibilità con le risultanze, sia pure incomplete, dei titoli stessi" (Cass. 25.5.83, n. 3614, GCM, 1983, 5), "poiché le mappe catastali, a norma dell'art. 950 c.c., sono considerate dal legislatore elementi probatori di secondo piano e di rilevanza inferiore, il contrasto con le predette mappe delle altre prove offerte od acquisite alla causa non ne esclude il valore probatorio" (Cass. 25.6.80, n. 3997, GCM, 1980, 6),

e, sempre a qualificazione del principio di sussidiarietà, che

"in tema di regolamento di confini, l'utilizzazione dei dati catastali è consentita non solo qualora non siano stati esperiti o non sia stato possibile esperire altri mezzi di prova, come potrebbe ritenersi sulla base di un'interpretazione meramente letterale della norma di cui all'art. 950 c.c., bensì anche quando gli altri elementi probatori, pur acquisiti, risultino infondati al vaglio compiuto dal giudice di merito" Cass. 18.6.02, n. 8823, GCM, 2002, 1037.

 




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