-  Redazione P&D  -  26/06/2013

RESIDENZA ININTERROTTA IN ITALIA - Trib. Roma, I Sez. Civ., 13821/13

Accertata la sussistenza dei requisiti della nascita in Italia e dell"avvenuta elezione di cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, il requisito della residenza legale ininterrotta nel territorio italiano dalla nascita al compimento della maggiore età è presupposto imprescindibile.

Ll"art. 4 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, stabilisce che: "...lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data ...".

La norma  presuppone che i genitori stranieri del minore, nato in Italia, non abbiano mai richiesto e/o ottenuto la cittadinanza italiana e che, pertanto, non abbiano potuto trasmetterla ai figli minori iure sanguinis. I minori stranieri, nati in Italia, pertanto, che hanno frequentato le scuole italiane, appreso la lingua italiana, assimilato la cultura e le tradizioni italiane e, quindi, maturato  - con lo Stato - un forte legame di appartenenza, vedono, tuttavia, negarsi l"acquisto dello status civitatis iure soli in raagione dell"art.1 del Regolamento di Esecuzione, emanato con D.P.R. 12 novembre 1993 n. 572, il quale ha stabilito che "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d"ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d"iscrizione anagrafica".

Tale norma regolamentare ha trasformato il requisito della "residenza legale", richiesto dall"art. 4, Legge n.91/92  nel duplice e contestuale requisito della residenza anagrafica ininterrotta e del possesso ininterrotto del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell"Internoha provveduto a fornire criteri interpretativi della normativa tesi ad evitare che omissioni o negligenze dei genitori arrecassero danni ai figli, impediti di acquistare il raggiungimento della cittadinanza italiana nonostante la nascita e il soggiorno ininterrotto sul territorio nazionale. Ha, pertanto, precisato che "se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l"interessato potrà produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro che attesti la presenza in Italia..".
E ancora, che "..l"iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l"effettiva presenza dello stesso nel nostro paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale ecc)".
Tuttavia, in riferimento al profilo della tardiva iscrizione anagrafica, il Ministero aggiunge che "l"iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest"ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia".

Il Tribunale di Roma ha osservato, in proposito, che lo status di cittadino italiano è oggi presupposto per il riconoscimento, anche, della cittadinanza europea, per cui la legge italiana deve essere interpretata alla luce dei principi enunciati in materia dalla normativa di principio dell"Unione Europea.
Nell"ordinamento, tuttavia, non si rinviene una norma primaria che autorizzi a ritenere come coincidenti la "residenza legale" e la "residenza anagrafica", nè può prescindersi dall"osservazione dell"esistenza nell"ordinamento nazionale e sovranazionale di principi ed orientamenti giurisprudenziali che depongono per una disciplina peculiare della residenza del minore.

Da un attento esame della norme vigenti, così come interpretate dalla giurisprudenza in materia, la fonte primaria (art. 4, 2°. Co., L.n.91/92)  richiede la residenza legale, residenza legale che non coincide con la residenza anagrafica, né con la regolare residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n.572/93 (che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell"art.25 della L.91/92, non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni all"esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone già in dettaglio) e le Circolari ministeriali, richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i suindicati principi di normazione primaria e sovranazionale ed, in applicazione dell"art.4 delle Disposizioni preliminari al codice civile, possono essere disapplicate dal giudice.




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