-  Mazzon Riccardo  -  04/11/2016

Responsabilità nelle trattative: il principio di presunzione di conoscenza che assiste la genesi contrattuale - Riccardo Mazzon

La proposta, l'accettazione, la loro revoca, ma anche ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona, si considerano "conosciute" nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, sempre che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

La proposta (cfr. paragrafo 3.2., capitolo terzo del volume "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014), l'accettazione, la loro revoca, ma anche ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona, si considerano "conosciute" nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, sempre che quest"ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Così, ad esempio, la prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata, contenente il verbale dell'assemblea condominiale, all'indirizzo del condomino assente all'adunanza, comporta l'insorgenza della presunzione "iuris tantum" di conoscenza, in capo al destinatario,

"posta dall'art. 1335 cod. civ." (Cass. civ. sez. VI, 27 settembre 2013 n. 22240, GCM, 2013).

Ancora, è stato chiarito, con portata evidentemente generale, come l'avvenuta convocazione del debitore, in sede prefallimentare, qualora la relativa notificazione sia stata effettuata attraverso il servizio postale, sia desumibile dall'invio, tramite raccomandata, della comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, del piego che la contiene, a sua volta evincibile dalle risultanze del "registro delle raccomandate", atteso che la lettera raccomandata ha prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la corrispondente ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., per cui

"spetta al destinatario medesimo l'onere di dimostrare che il plico non rechi alcuna lettera al suo interno, ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente" (Cass. civ. sez. I, 25 settembre 2013 n. 21896, GCM, 2013).

 




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