-  Mazzon Riccardo  -  19/04/2017

Responsabilità precontrattuale: la conoscenza delle cause d'invalidità del contratto - Riccardo Mazzon

La parte che, recita l"articolo 1338 c.c., conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto medesimo; ed, in effetti, la responsabilità c.d. precontrattuale trova il suo paradigma normativo - non solo nell"articolo 1337 c.c. ma – anche nell"art. 1338 c.c., identificandosi come istituto che tende a tutelare la libertà negoziale della parte, mettendola sì al sicuro da coartazioni od inganni incidenti sulle proprie determinazioni negoziali (art. 1337 c.c.), ma anche preservandola da trattative che si rivelino inutili, in quanto conducano alla stipulazione di un contratto invalido (art. 1338 c.c.: cfr., amplius, il capitolo quarto del volume "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014).

In presenza di tale esigenza, normativamente tutelata, scatta - a carico delle parti coinvolte nelle trattative contrattuali - l'obbligo di agire secondo buona fede, che si snoda attraverso i corollari del dovere di informazione, di chiarezza, di segreto e di adoperarsi per garantire la validità e l'efficacia del negozio da stipulare: la violazione di tali precetti determina, quindi, la lesione dell'interesse sopra descritto, e determina i conseguenti obblighi risarcitori, che vanno valutati e quantificati

"prendendo a riferimento l'interesse - la libertà negoziale, appunto - tutelato con l'istituto in parola" (T.A.R. Catania sez. IV, 11 luglio 2013 n. 2005, DeG, 2013).

La responsabilità ex art. 1338 c.c. presuppone che il contraente che lamenta il danno abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto; così, ad esempio, (Cass. civ. sez. II, n. 14626 del 24 agosto 2012, DeG, 2012) ha escluso la risarcibilità del danno nei confronti di un società, per mancata conclusione del contratto di vendita di un immobile, per assenza di autorizzazione da parte di un ente terzo, atteso che la società non aveva confidato senza colpa nella validità del contratto essendo, invece, ben consapevole della necessità dell'autorizzazione e pertanto, con la normale diligenza, avrebbe dovuto accertarsi della sussistenza di una efficace autorizzazione; allo stesso modo - atteso che la nullità ipso iure degli atti di cessione di aree destinate a parcheggio, conclusi in violazione dell'art. 9, comma 5, l. 24 marzo 1989 n. 122, discende dal combinato disposto degli art. 1418 e 1346 c.c., trattandosi di parcheggi soggetti a vincolo di destinazione ed a vincolo di inscindibilità dall'unità principale, cioè "a utilizzazione vincolata" e, al tempo stesso, "a circolazione controllata" -, il contratto preliminare di compravendita di tali aree è affetto dal vizio di impossibilità giuridica originaria dell'oggetto, ponendosi l'assetto di interessi programmato in contrasto con la norma imperativa suddetta, sicché il promissario acquirente, a fronte di nullità del contratto preliminare ascrivibile non al promittente venditore ma, per l'appunto, al contrasto con una specifica norma imperativa,

"non ha diritto al risarcimento del danno conseguente al rifiuto del venditore di prestare il consenso per la stipulazione del contratto definitivo" (Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2012 n. 2248, GCM, 2012, 2, 172; in altri termini: non può configurarsi responsabilità per culpa in contrahendo allorché la causa d'invalidità del negozio, nota ad uno dei contraenti e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge, che per presunzione assoluta è nota alla generalità dei consociati: (Cass. civ. sez. III, 8 luglio 2010 n. 16149, RCP,2011, 5, 1065).

La norma dell'art. 1338 c.c., finalizzata a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere, è applicabile a tutte le ipotesi di invalidità del contratto e, pertanto, non solo a quelle di nullità, ma anche a quelle di nullità parziale e di annullabilità, nonché alle ipotesi di inefficacia del contratto, dovendosi ritenere che anche in tal caso si riscontra la medesima esigenza di tutela delle aspettative delle parti al perseguimento di quelle utilità cui esse mirano mediante la stipulazione del contratto medesimo: così, ad esempio, il Supremo Consesso ha confermato che, in relazione alla stipulazione di un preliminare di compravendita, va riconosciuta la responsabilità del promittente venditore, nei confronti del promittente acquirente, sul presupposto che quest"ultimo aveva fatto legittimo affidamento nella conclusione del contratto,

"senza conoscere che il bene era in comunione legale con il coniuge del promittente alienante" (Cass. civ. sez. III, 8 luglio 2010 n. 16149, GCM, 2010, 7-8, 1027).

Anche in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative) sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto); non è però consentito, per la natura dell'illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del c.d. "interesse positivo" all'adempimento del contratto e alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (cfr. anche Trib. Trapani sez. lav. 06 ottobre 2009, www.dejure.it).

 




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