-  Mazzon Riccardo  -  14/12/2013

RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA: IL NESSO CAUSALE TRA COSA E DANNO - Riccardo MAZZON

Quanto alla necessità dell'esistenza di un nesso eziologico tra cosa in custodia e evento dannoso – recentissima, a tal proposito, la pronuncia che segue, ove il proprietario di un appartamento, sovrastante il portico comune di un condominio, aveva chiesto la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese sostenute per la coibentazione del solaio divisorio tra il portico comune e il suo appartamento, al fine di evitare la forte dispersione di calore causata da tale solaio; in applicazione del principio riportato, la Suprema Corte ha escluso fosse configurabile una responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., atteso che il danno lamentato non è conseguenza diretta delle modalità costruttive del solaio ma dal fatto che le stesse, in determinate condizioni climatiche e ove il riscaldamento condominiale fosse effettuato rispettando la normativa in tema di risparmio energetico, non garantiva una comoda vivibilità dell'appartamento dell'attore in primo grado):

"perché sia configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso" (Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2011, n. 4012, GDir, 2011, 15, 45; DeG, 2011 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012) -,

l'articolo 2051 del codice civile, se esonera il danneggiato dall'onere di provare tanto la condotta, omissiva o commissiva,

"in tema responsabilità da cose in custodia, la p.a., quale custode della strada, per escludere la responsabilità' che su di essa fa capo ex art.2051 cod.civ., deve provare che il danno sì è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità1 con la cosa (Cass. 19653/2004)" (App. Bari, sez. III, 21 settembre 2010, n. 901, Redazione Giuffrè 2010),

quanto la colpa del custode,

"qualora un strada adibita all'uso pubblico presenti alterazioni o anomalie tali da creare una situazione di pericolo per gli utenti, il custode tenuto alla manutenzione incorre in responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle suddette anomalie, ai sensi dell'art. 2051 c.c. In questi casi il nesso causale fra la situazione di pericolo e il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, e dalla logica e normale consequenzialità, fra la situazione della strada e il tipo di evento che si è verificato. Il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa del custode, e questi è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, per esimersi da responsabilità" (Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2009, n. 27635, GDir, 2010, 13, 72),

non lo esonera, invece, dall'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno (principio, quest'ultimo, enunciato da Cassazione 6 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 360 bis n. 1, del codice di procedura civile):

"la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. " (Cass. civ., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910, GCM, 2011, 3 – conforme, in un caso in cui l'attrice non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra una buca e la caduta dalla quale le erano derivate lesioni personali - l'efficacia probatoria delle semplici dichiarazioni rese dalla parte è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza solamente con altri elementi del complesso probatorio -: Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 20757, CIV, 2010, 12, 16; DeG, 2010).

Naturalmente, la prova potrà essere fornita anche tramite presunzioni – si veda, ad esempio, la seguente, recentissima pronuncia, laddove, in tema di furto in appartamento, agevolato dall'esistenza di una impalcatura sulla facciata del fabbricato, è stato precisato come il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 comporti sì la responsabilità del custode proprietario dell'impalcatura (salvo che provi il fortuito) per i danni cagionati dalla cosa, ma non comporti affatto la presunzione di nesso causale fra la cosa ed il danno, che va comunque provato dal danneggiato:

"il che è certamente possibile anche tramite un procedimento di inferenza induttiva (presunzione), tuttavia inevitabilmente correlato all'apprezzamento delle circostanze concrete" (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2011, n. 7722, DeG, 2011 – conforme – App. Roma, sez. III, 15 marzo 2011, n. 1082, Redazione Giuffrè, 2011 – conforme, sempre che consista in una descrizione chiara e sicura delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo: App, Napoli, sez. IV, 21 maggio 2008, n. 1929, GDir, 2008, 34, 90 - conforme, ne senso che la ricognizione non può prescindere da una sufficiente individuazione della consistenza della cosa, nonché della dinamica e delle specifiche circostanze che hanno caratterizzato l"evento, anche ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa delle controparti, altrimenti private della possibilità di contraddire in concreto: Trib. Milano, sez. X, 22 settembre 2009, n. 11130, GiustM, 2009, 9, 59),

e l'onere probatorio relativo al nesso di causalità non muta, anche qualificando la fattispecie ex articolo 2043 del codice civile ovvero in termini di responsabilità contrattuale, giusto il disposto cui all'articolo 1223, stesso codice:

"in tema di danni cagionati da una cosa in custodia, l'onere probatorio incombente all'attore circa il legame eziologico tra la res e l'evento non muta anche qualificando la fattispecie ex art. 2043 c.c. ovvero in termini di responsabilità contrattuale, giusto il disposto cui all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) che individua i danni risarcibili in quelli che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito contrattuale o extracontrattuale" (Trib. Novara 27 aprile 2010, n. 427, Redazione Giuffrè, 2010).

  




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