-  Mazzon Riccardo  -  21/12/2012

RESPONSABILITA' DA PRODOTTI DIFETTOSI: COSMETICI, FARMACEUTICI, DA LAVORO - Riccardo MAZZON

Copiosa e variegata la casistica giurisprudenziale esistente nell'ambito che ci occupa, specie in ambito di prodotti cosmetici – in argomento, la recente pronuncia che segue evidenzia come la circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore, ai sensi del combinato disposto degli art. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e dell'art. 7 l. 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili ratione temporis, essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 d.lg. 24 aprile 1997 n. 126); il combinato disposto delle norme appena ricordate pone, infatti, a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore:

"può dirsi, quindi, che il danno non prova indirettamente, di per sé la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall'utenza o dalle leggi in materia" (Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25116, GCM, 2010, 12, 1589; DeG, 2011; GDir, 2011, 9, 43 - conformemente, in caso di reazione allergica causata dall'applicazione di una tintura per capelli in commercio da circa un ventennio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento il solo parrucchiere e non il produttore, evidenziando come le reazioni allergiche fossero previste nelle istruzioni d'uso del prodotto, che prescrivevano la necessità di un preventivo controllo di tollerabilità: Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007, GCM, 2007, 3); si confronti anche Trib. Mantova 29 dicembre 2005, RDFa, 2007, 1, 32; CIV, 2009, 11, 98, secondo cui "anche in relazione a quanto disposto dal d.lg. 17 marzo 1995 n. 115, attuativo della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (ora abrogato e sostituito dal d.lg. n. 172/2004), in assenza di prova circa la sussistenza di dolo o colpa, non può configurarsi una responsabilità extracontrattuale del distributore di un prodotto potenzialmente nocivo alla salute qualora non si dimostri che egli fosse a conoscenza della relativa pericolosità o che abbia ostacolato i controlli sulla sicurezza del medesimo. Tale responsabilità deve, pertanto, escludersi qualora il distributore abbia richiesto particolari garanzie di sicurezza al produttore circa il contenuto del preparato e svolto autonome analisi per accertare l'eventuale presenza di sostanze vietate (nella specie dalla normativa sui cosmetici)" -

 

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prodotti farmaceutici – dove, in argomento, è recentemente intervenuta La Suprema Corte per chiarire come, in caso d'impossibilità di sostituzione del prodotto scaduto o alterato ai sensi dell'art. 20 r.d. n. 407/1905 è legittima la condanna del produttore al rimborso in favore del farmacista del relativo costo, in quanto, alla luce dei principi in tema di responsabilità da fatto illecito per i quali colui che arreca danno ad altri per la mancata osservanza di un obbligo di legge è tenuto al risarcimento, l'eventuale impossibilità del risarcimento in forma specifica per effetto dei cambiamenti apportati al prodotto non può costituire causa di esonero dall'obbligo di provvedere al ristoro che, in tal caso, va prestato per equivalente,

Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2009, n. 2156, RDFa, 2009, 3, 514, ma si veda anche Trib. Brescia 31 marzo 2003, RDFa, 2004, 1221, secondo cui "la responsabilità del produttore di farmaci emoderivati risultati difettosi (infetti) non soggiace unicamente alla disciplina (speciale) dettata dal d.P.R. n. 224/1988 (avente ad oggetto la responsabilità del produttore per danni cagionati da difetti del prodotto) ma può correttamente essere inquadrata nella disciplina generale del risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e nella previsione dell'art. 2050. L'art. 13 direttiva Cee n. 374/1985 (recepita con il suddetto d.P.R. 224/1988) lascia infatti impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale" - 

nonché utensili da lavoro – Tribunale di Milano 31 gennaio 2003, a tal proposito, ha sostenuto che il produttore di scala in alluminio, con la quale, causa il cedimento, di due longheroni siano state procurate lesioni personali all'utente, salitovi per lavoro, risponde dei danni patiti dal lavoratore a norma delle disposizioni settoriali sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi non essendo applicabili gli art. 2043 e 2049 c.c., in difetto di responsabilità del produttore stesso o suoi dipendenti per condotta attiva od omissiva:

"il produttore medesimo può essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale per le spese di cure occorse all'infortunato ed al danno per lucro cessante, nonché per il danno biologico da inabilità temporanea e da postumi invalidanti a carattere permanente" (Trib. Milano 31 gennaio 2003, ND, 2003, 829; GM, 2003, 1416; RCP, 2003, 1151; DResp, 2003, 634; FI, 2003, I, 1260- cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).




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