-  Cardani Valentina  -  18/11/2015

RESPONSABILITA DEL COMUNE PER SCARSA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE - Cass. 23090/15 e 21940/15 – V. CARDANI

Art. 2051 cod.civ. – Art. 2043 cod. civ.

Responsabilità del Comune

Manto stradale - irregolarità

 

Due recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione offrono l"occasione di tornare sul tema della responsabilità del Comune per l"irregolarità del manto stradale e la scarsa manutenzione dello stesso.

La prima sentenza oggetto del presente contributo è la n. 23090/15 del 13/10 - 11/11/2015. La Suprema Corte ha ivi esaminato il caso di un automobilista che aveva perso il controllo del proprio mezzo a causa del manto stradale coperto di macchie d"olio o comunque di sostanze scivolose.

La Corte ha in tale sede ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell"art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha l"onere di provare unicamente il verificarsi dell"evento e la sussistenza del nesso causale. Viceversa spetta al Comune dar prova dell"esistenza di una ragione esimente della responsabilità. Secondo la pronuncia in commento, infatti, l"amministrazione rimane "liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode". Nel caso specifico, tale prova non risultava essere stata fornita e dunque la domanda dell"attore, rigettata in primo ed in secondo grado, ha meritato una seconda chance alla luce dell"indicato principio.

Pochi giorni prima, gli Ermellini si trovavano a decidere un"ipotesi similare: una donna, scendendo dall"automobile, scivolava in una buca stradale coperta d"acqua piovana, peraltro non visibile anche a causa della scarsa illuminazione. Trattasi della sentenza n. 21940/15 del 29/09- 28/10/2015.

In tal caso, veniva però fatta applicazione dell"art. 2043 cod. civ.: oltre all"evento ed al nesso causale, sulla base di tale disposizione di legge, deve valutarsi anche l"elemento soggettivo e dunque la sussistenza della colpa. Nel caso specifico, il Giudice di merito aveva accertato la responsabilità della stessa danneggiata, la quale, pur a conoscenza dei luoghi (l"evento accedeva a pochi metri dall"abitazione), era scesa distrattamente e senza prestare la dovuta accortezza.




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