-  Mazzon Riccardo  -  15/07/2013

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SRL E RISARCIMENTO DEI DANNI AL SINGOLO SOCIO - Riccardo MAZZON

Il complessivo regime, previsto dal codice civile per l'azione di responsabilità, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, spettante al singolo socio - o al terzo - che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori;

"l'art. 2476 c.c., per quanto legittimi il singolo socio di società a responsabilità limitata ad esercitare l'azione sociale, mantiene distinte le posizioni soggettive che il socio oggi può far valere sia in veste di sostituto processuale della società, sia in proprio: vale a dire che il socio, per quanto possa rappresentare il diritto della società ad essere risarcita dei danni procurati da amministratori infedeli o comunque inadempienti ai loro obblighi, non ha comunque diritto a ottenere per sé il correlato risarcimento che comunque compete alla società. Pertanto, la specifica domanda di ottenere per sé medesimi il risarcimento del danno corrispondente alla minore redditività lorda degli investimenti o dei negozi intrapresi dagli amministratori, appare del tutto inammissibile, perché riferita a un danno che incide direttamente sul patrimonio della società e, solo in via mediata e riflessa, sulla posizione dei soci. La minore redditività della società, difatti, è circostanza che i soci non hanno alcun diritto di rivendicare per sé, se non in termini di mancata distribuzione di utili. Tuttavia, anche volendo interpretare in tal senso la domanda di risarcimento, in atti non è possibile trovare alcun riscontro obiettivo della presunta incidenza negativa della situazione di minore redditività dell'impresa sui presunti utili di gestione, che non sono stati indicati nel loro esatto ammontare" (Trib. Milano, sez. VIII, 25.10.2006, n. 11661, GiustM, 2006, 10, 70 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON),

è necessario, infatti, nettamente distinguere l'azione individuale, spettante al singolo socio (o al terzo) ex articolo 2043 del codice civile,

"l'azione di responsabilità prevista a favore da un singolo socio o di un terzo nei confronti degli amministratori di una società di capitali è esperibile in presenza di un danno direttamente risentito dai soggetti legittimati in conseguenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, da questi posto in essere nell'esercizio del loro ufficio od al di fuori dello stesso; la responsabilità in questione ha natura extracontrattuale e rappresenta una species di quella, generale, da fatto illecito" (Cass. civ., sez. I, 3.4.2007, n. 8359, GI, 2007, 12, 2761),

dall'azione sociale di responsabilità:

"l'azione prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c. è un'azione sociale di responsabilità a tutela della minoranza per la proposizione della quale il singolo socio è legittimato non in via autonoma, bensì quale sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 81 c.p.c.; nell'azione individuale di responsabilità di cui all'art. 2476 c.c. la società è litisconsorte necessaria e, di conseguenza, qualora essa sia rappresentata da un amministratore unico, destinatario dell'azione medesima, si determina un conflitto di interessi superabile esclusivamente con la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c." (Trib. Piacenza 23.8.2004, CorM, 2005, 25 – conforme: Trib. S.Maria Capua V. 4.1.2005, Redazione Giuffrè, 2005).

Naturalmente, l'azione individuale - spettante al socio danneggiato dai comportamenti dolosi o colposi degli amministratori:

"il socio di società a responsabilità limitata è legittimato a proporre azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori soltanto ove abbia subito un pregiudizio diretto dai comportamenti dolosi o colposi degli amministratori" (Trib. Roma 22.5.2007, FI, 2008, 1, 307) -,

presuppone, a differenza dell'azione sociale di responsabilità, un pregiudizio arrecato direttamente al socio, che cioè non rappresenti il mero riflesso del danno al patrimonio sociale; la svalutazione della quota di partecipazione in società - così come anche la riduzione di utili:

"il singolo socio di una società di capitali non può esperire l'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori ai quali imputi atti, anche di concorrenza sleale, che si sarebbero tradotti in una riduzione di utili ed in un depauperamento del patrimonio sociale, ed avrebbero portato alla liquidazione della società, in quanto in tali circostanze difetta il requisito del danno direttamente subito nella propria sfera patrimoniale" (Cass. civ., sez. I, 3.4.2007, n. 8359, GI, 2007, 12, 2761) -,

per effetto di perdite del patrimonio sociale - asseritamente provocate da comportamenti illegittimi di amministratori - ad esempio, non configura un danno diretto del socio e non legittima, pertanto, quest'ultimo all'esercizio dell'azione individuale:

"premesso che l'azione individuale spettante al socio danneggiato dai comportamenti dolosi o colposi degli amministratori presuppone, a differenza dell'azione sociale di responsabilità, un pregiudizio arrecato direttamente al socio, che cioè non rappresenti il mero riflesso del danno al patrimonio sociale, la svalutazione della quota di partecipazione in società, per effetto di perdite del patrimonio sociale asseritamente provocate da comportamenti illegittimi di amministratori non configura un danno diretto del socio e non legittima, pertanto, quest'ultimo all'esercizio dell'azione individuale di responsabilità nei confronti dei medesimi" (Trib. Palermo 9.9.2006, FI, 2007, 7-8, 2270).




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