-  Mazzon Riccardo  -  20/12/2013

RESPONSABILITA' DI SCUOLA ED INSEGNANTI PER DANNI: L'ORA DI MOTORIA (EDUCAZIONE FISICA) - Riccardo MAZZON

Nella pronuncia in epigrafe indicata, la Suprema Corte prende posizione in ambito di domanda risarcitoria, proposta contro il Ministero dell'Istruzione, per i danni subiti dall'alunno ricorrente, a seguito di una pallonata, tirata da un altro alunno, durante l'ora scolastica d'educazione fisica, domanda respinta dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'appello, in quanto asseritamente mancante la necessaria prova in ordine all'anomalia dei fatti, ossia che si fosse verificata l'effettiva violazione delle regole del gioco o qualsiasi altro elemento idoneo a connotare d'illiceità il fatto - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -.

Nella specie il ricorrente, nel dolersi della violazione di legge, sviluppa alcune considerazioni in tema di fonti delle obbligazioni, dei diversi criteri d'imputazione della responsabilità, dei principi in ordine alla prova liberatoria - nell'ipotesi di cui all'articolo 2048 del codice civile - e del caso fortuito:

"il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Al di là dei principi generali affermati, il mezzo di gravame non contiene neppure una concreta critica nei confronti del provvedimento impugnato e della sua fondamentale ragione del decidere. Essa, come, s'è visto, si fonda sul mancato accertamento dell'illiceità del fatto e, dunque, del presupposto indispensabile perchè si possa far ricadere sull'amministrazione scolastica la responsabilità dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2048 c.c." Cassazione civile, sez. III, 07/05/2009, n. 10514 Guida al diritto 2009, 37, 36 (s.m.).

In effetti, i giudici di merito, anche a detta del Suprema Consesso, s'erano correttamente adeguato al principio incontrastato secondo cui, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile, conseguente ad un infortunio sportivo, verificatosi a carico di uno studente, all'interno della struttura scolastica, durante le ore di educazione fisica, nell'ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola, ex articolo 2048 del codice civile, incombe:

  • sullo studente, l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente;
  • sulla scuola, l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno:

"in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (Cass. 14 ottobre 2003, n. 15321). Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009" Cassazione civile, sez. III, 07/05/2009, n. 10514 Guida al diritto 2009, 37, 36 (s.m.).

 




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