L'applicazione dei principi generali facenti apo alla responsabilita' oggettiva ex art. 2049 c.c. è riscontrabile in copiosa giurisprudenza - cfr., amplius, il volume: "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -; ex multis, si segnalano le seguenti pronunce, rilasciate in ambito di
"dei danni alla persona riportati da un minore a seguito di caduta in un burrone durante un raduno scout, rispondono in solido i responsabili del gruppo e l'associazione alla quale il gruppo scout appartiene. I responsabili per "culpa in vigilando", l'associazione invece in quanto organismo articolato dai gruppi non dotati di autonomia e indipendenza" (Trib. Roma, sez. XII, 15 dicembre 2004, Redazione Giuffrè, 2005);
"l'imprenditore risponde di concorrenza sleale anche qualora la responsabilità gli sia attribuibile ex art. 2049 c.c., pur non essendo questi autore materiale dell'illecito. Tale attribuibilità può ben essere indotta in via presuntiva; un ex dipendente che ponga in essere un illecito concorrenziale è legittimato passivo solo dell'azione di risarcimento del danno, in solido con l'imprenditore che si è slealmente avvantaggiato di detto illecito; mentre l'azione volta ad ottenere l'inibitoria cautelare può essere utilmente esperita solo nei confronti dell'imprenditore" (Trib. Mantova 12 luglio 2002, GI, 2003, 304; conforme Trib. Lamezia Terme 29 luglio 2004, n. 326, CC, 2007, 1, 231);
"allorché, in relazione al danno ad un terzo cagionato dal fatto illecito dell'allievo, sia stata affermata la responsabilità dell'insegnante di scuola privata ex art. 2048 c.c. per mancata dimostrazione dell'inevitabilità dell'evento dannoso, sussiste la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con il quale detto insegnante intratteneva il rapporto di lavoro, responsabilità che, traendo fondamento dalla rigorosa previsione dell'art. 2049 c.c., non ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il rischio di impresa" (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241, GCM, 2003, 7-8);
"l'associazione professionale tra più avvocati non è responsabile del danno causato al cliente dalla negligenza di uno dei suoi aderenti" (App. Roma 23 aprile 2002, GRom, 2003, 30);
"nel caso di concussione commessa al fine di finanziare il partito politico del concussore, il Presidente della Camera dei Deputati, per il solo fatto di non avere esercitato una effettiva vigilanza sui bilanci del partito del concussore, non è responsabile del danno patito dal concusso. La p.a. non risponde del danno causato dal delitto di concussione commesso da un proprio funzionario, in quanto nella condotta del concussore non sussiste alcun legame, neanche indiretto, con le pubbliche funzioni ricoperte dal reo. La persona giuridica vittima di un reato (nella specie, concussione) può pretendere dal reo il risarcimento non del danno morale, concepibile solo con riferimento alle persone fisiche, ma del danno non patrimoniale, che è nozione diversa dal primo, e consiste nella lesione dell'interesse non patrimoniale tutelato dalla norma penale. Tale danno, tuttavia, non è "in re ipsa", ma va dedotto e provato da chi invoca il risarcimento" (Trib. Roma, 13 febbraio 2002, GRom, 2002, 432).