-  Tarantino Gianluca  -  08/01/2016

RESPONSABILITA' EX ART. 96 CPC DELL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE - Cass. 25852/2015 - Gianluca TARANTINO

Responsabilità ex art. 96 cpc

Agente della riscossione

Duplicazione della domanda

 

L'agente alla riscossione agisce in giudizio in proprio, sia pure in virtù del sottostante rapporto di mandato intercorrente con l'ente impositore, cosicchè spetta ad esso, e non al mandante, la scelta se rinunciare o meno all'azione: ne consegue che, al pari di ogni altro soggetto dotato di legittimazione, anche l'agente soggiace alla sanzione processuale derivante dall'aver agito con colpa grave, per avere (come nel caso di specie) non solo riproposto una domanda avente ad oggetto un credito già in precedenza accertato, ma insistito per ottenerne l'accoglimento persino dopo aver usufruito, a sua richiesta, di un apposito termine per verificare i documenti di cui è in possesso od assumere le necessarie informazioni presso il mandante.

Con la ordinanza in commento - Cass. 22.12.2015, n. 25852, in calce il link per il testo integrale - il S.C. conferma la condanna dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver avanzato, in sede di ammissione al passivo, una richiesta relativa a somme per le quali il credito era già stato in precedenza ammesso e per le quali la successiva richiesta costituiva una ingiustificata duplicazione del credito già riconosciuto.

Quanto ai rapporti tra amministrazione finanziaria ed agente, la Cassazione precisa, rigettando ogni ipotesi di "automatismo" nell'agire dell'ente di riscossione, che "Non può dubitarsi, d'altro canto, dell'estraneità del contribuente al rapporto di mandato fra l'amministrazione finanziaria e l'agente, con la conseguenza che quest'ultimo non può ritenersi esonerato dalla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (della quale risponde verso la controparte processuale) in ragione della responsabilità assunta nei confronti dell'ente impositore: al di là del rilievo che, per sottrarsi alla responsabilità derivante dal rapporto di mandato, il mandatario può chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'amministrazione mandante, spetta infatti esclusivamente all'agente di decidere se, a fronte dell'ipotetico rischio di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 96 cit."




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