-  Dragone Massimo  -  29/12/2008

RESPONSABILITA' MEDICA E FORO DEL CONSUMATORE - Massimo DRAGONE

Una signora, residente in Arezzo, lamentando di aver subito danni a causa di un errato intervento chirurgico eseguito presso una casa di cura milanese, da un medico residente a Milano, proponeva ricorso per ATP al Presidente del Tribunale di Arezzo, rappresentando l’eccezionale urgenza del caso (per la necessità di sottoporsi quanto prima ad altro intervento chirurgico) ed invocava quindi la disposizione di cui all’art. 693, co.2 c.p.c. in punto di competenza territoriale.
Costituendosi in giudizio il medico contestava la domanda avversaria ed eccepiva, in primis, l’incompetenza del tribunale adito.
Con l’ordinanza datata 29122008 in commento il Presidente F.F. del Tribunale di Arezzo, pur ritenendo insussistente l’urgenza cui fa riferimento l’art. 693, 2° co. c.p.c. nel caso di specie, rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale "sulla base “del foro del consumatore", che può essere applicato, ed in maniera esclusiva, "anche nelle controversie finalizzate a far valere la responsabilità ... per i danni subiti dal paziente” (cfr. Trib. Torre Annunziata, 31.5.2006), ossia in tutte le ipotesi di c.d. colpa medica”.
Secondo il Tribunale di Arezzo tale conclusione discende dal “pacifico inquadramento dell’attività medica (e della correlativa responsabilità) in termini contrattuali” e dall’altrettanto “pacifico orientamento secondo cui deve essere considerato professionista -ai sensi del D. L.vo n. 206/2005- <<tanto la persona fisica quanto la persona giuridica ... che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale>> (Corte App. Milano, sez. I, 12.12.2007; cfr., più specificamente, Trib. Napoli, 9.6.2007, secondo cui <<la nozione di ‘professionista’ non deve intendersi come riferita solo ad un’attività imprenditoriale ma anche a quella di libero professionista, e, di conseguenza, non solo alla struttura sanitaria organizzata, che ha messo a disposizione una serie complessa di servizi collegati alla permanenza del paziente nella clinica, ma anche ai singoli medici che hanno prestato la propria attività professionale nell’ambito dello svolgimento di detti servizi>>)”. Pertanto deve ritenersi che la prestazione effettuata dalla Casa di Cura e dal medico in favore della paziente (persona fisica che ha utilizzato il contratto per scopi non attinenti alla propria attività e, come tale, “consumatrice”) sia soggetta alla disciplina dell’anzidetto D. L.vo n. 206/2005, anche per quanto attiene all’individuazione della competenza territoriale.
Secondo l’ordinanza annotata va altresì considerato che “il foro del consumatore, coincidente ex art. 33 lett. U) del d. lg. n. 206 del 2005 con quello della residenza dell’attore, è un foro esclusivo e speciale che non può essere derogato dalle parti contraenti se non a mezzo di una specifica pattuizione che confluisca in una clausola frutto di una specifica disciplina individuale (Cass. n. 1235/2008) e che nel caso di specie non risultano pattuite clausole in deroga, va affermata la competenza territoriale del tribunale adito”.
Per tali ragioni veniva confermata la competenza territoriale del giudice adito e dato corso all’accertamento peritale.
Vedremo se il principio del foro del consumatore nelle cause di responsabilità medica verrà ribadito in ulteriori pronunce giurisprudenziali anche di legittimità.




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