-  Mazzola Marcello Adriano  -  11/10/2013

RESPONSABILITA PROCESSUALE AGGRAVATA E SOCCOMBENZA TOTALE – Cass. 27/8/13 n. 19583 - Marcello Adriano MAZZOLA

Cassazione civile, sez. I 27 agosto 2013, n. 19583 - Pres. Luccioli - Est. Giancola

La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione (cfr cass. n. 7620 del 2013). In ogni caso presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista. La soccombenza va considerata in relazione all'esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio (cfr cass. n. 11917 del 2002).

 

La Cassazione torna a ribadire che per giungere ad accertare e dunque applicare la "responsabilità processuale aggravata" configurata dall"art. 96 c.p.c. sia necessaria la soccombenza totale del responsabile. Il primo elemento ("parte soccombente"), subito indicato dal 1° co. dell"art. 96 c.p.c., si pone come un presupposto fondamentale, ed è la soccombenza della parte alla quale viene addebitata la responsabilità processuale, appunto definita aggravata, forse intendendola con ciò in aggiunta alla mera soccombenza nella lite. Tale elemento per alcuni e la stessa struttura portante della Rpa.

Mi pare invece che l"ossatura principale della Rpa sia la condotta abusiva della parte nel processo.

Come ho invece già scritto approfonditamente in un recente libro (Mazzola M.A., "Responsabilità processuale", Utet, 2013, 53 ss.) rimane tutto da discutere il margine di soccombenza di tale parte, ossia se debba essere assoluta o totale, dunque se possa risultare sufficiente una soccombenza parziale della stessa per essere assoggettati alla Rpa.

La Cassazione ha ritenuto in più occasioni che la soccombenza debba essere totale, poiché «costituendo la responsabilità aggravata prevista dall"art. 96 c.p.c., una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, non può farsi luogo all"applicazione della predetta norma, quando siano riconosciute, anche solo parzialmente, le ragioni fatte valere, venendo in tale ipotesi a mancare il presupposto della totale soccombenza, per altro accompagnata da un particolare stato soggettivo» (Cass., sez. II, 14 dicembre 1992, n. 13181). La tesi è stata costantemente ribadita (Cass., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12177) sino all"odierna ulteriore pronuncia.

Tuttavia la tesi non mi convince appieno per due evidenti motivi che si dipartono dalla definizione di «soccombere», che come noto provenendo dal latino succùmbere intende solo il «cadere a terra» o il «soggiacere» ma non indica le dimensioni di tale caduta. La caduta può dunque non essere necessariamente rovinosa, come pretenderebbe il giudice di legittimità.

Il primo motivo è quindi di ordine semantico-logico, atteso che la stessa norma non specifica le dimensioni della soccombenza, dunque pur potendo risultare sufficiente una soccombenza parziale.

Il secondo motivo è la conseguenza del primo, posto che pure dinanzi ad una soccombenza che deve dunque essere definita parziale ma evidentemente comunque significativa, ossia non marginale rispetto alle domande avanzate dalla controparte, si può configurare una responsabilità processuale aggravata.

Si pensi infatti a chi soccomba soltanto dinanzi ad alcune domande ma comunque prevalenti rispetto all"impianto della difesa e non rispetto ad altre domande ma marginali, ed il cui comportamento dinanzi a quelle prime domande sia stato tale da realizzare pienamente una ipotesi di lite temeraria, dunque con la presenza di tutti gli elementi previsti dalla norma. In tal caso, stando alla posizione dei giudici di legittimità, peraltro confermate dai giudici di merito, pur dinanzi ad una palese ipotesi di responsabilità processuale essa non potrebbe venire riconosciuta in quanto non coperta dalla soccombenza totale.

Evidente è la stortura di un tale sillogismo che può indurre alla lite temeraria il soggetto in grado di avanzare almeno una domanda fondata dinanzi ad un ventaglio di domande palesemente infondate, esponendosi al più alla condanna alle spese ma non certo alla gravosa Rpa. La cui domanda temeraria ha però esposto la parte vittoriosa principale ad un gravosissimo processo, con una durata ben maggiore o precludendo anche un accordo transattivo.

Per tali motivi ritengo che il quid aggiunto dalla giurisprudenza vada ben oltre la ratio legis della norma "sostanziale" riposta nel codice di rito, ed appaia ancor meno ragionevole ove si pensi alla lettura costituzionalmente orientata della norma che la giurisprudenza ha dato in questi anni (si rimanda a Mazzola M.A., "Responsabilità processuale", Utet, 2013, 53 ss.), in un"ottica deflattiva. Sicchè pretendere la soccombenza totale per l"attivazione della Rpa, oltre ad andare al di là delle intenzioni del legislatore, rischia di depotenziare l"applicazione efficace dello strumento volto a sanzionare adeguatamente l"abuso del processo, spesso arrecando danni anche gravi alla parte processuale non abusante.

E" evidente la contraddizione che pervade oggi la giurisprudenza tutta. Da un lato si rende virtuoso uno strumento prezioso quale quello della Rpa, anche se a volte troppo spesso abusato dagli stessi giudici chiamati a realizzare tale percorso virtuoso, e dall"altro il Giudice Supremo ne limita l"applicazione con una lettura di presunta stricto sensu.

 




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