-  Mazzon Riccardo  -  27/02/2014

RESPOSABILITA' PER COSE IN CUSTODIA E ART. 2051 C.C: IMPLICAZIONI PENALI - Riccardo MAZZON

In argomento, la Suprema Corte ha chiarito che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all'articolo 2051 del codice civile, tuttavia, in assenza di specifiche norme cautelari, la pertinenza della cosa, produttiva dell'evento lesivo, alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia,

"il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p. ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adotti, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo" (Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2006, n. 16998, CEDCP, 2006, rv 233831 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -,

impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza (nella motivazione della pronuncia che segue, la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza):

"integra il reato di omicidio colposo la condotta dell'amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte" (Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 40243, F. e altro, CEDCP, 2008, rv 241478 – conforme, in un caso in cui l'imputata è stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate alla P.O. - meccanico intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della vettura di proprietà dell'imputata - da un ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida: Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 13943, M., CEDCP, 2008, rv 239594).

 




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