-  Anceschi Alessio  -  24/11/2015

RESTITUZIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI - Cort. App. Trieste 23.11.2015 - Alessio ANCESCHI

Ai fini della richiesta di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. si applica o meno il periodo di sospensione dei termini feriali ?

Questa è la domanda alla quale ha dovuto incidentalmente rispondere la Corte d'Appello di Trieste.

La vicenda muove dall'arresto all'estero di uno straniero condannato in Italia con sentenza contumaciale definitiva del quale egli non è stato previamente informato. Arrestato all'estero in esecuzione della sentenza italiana, in data 20 giugno, lo straniero viene estradato in Italia il 13 agosto ovvero in pieno periodo estivo. A seguito della nomina dell'avvocato, l'istanza di rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello viene depositata in data 25 settembre.

Secondo la tesi della Procura generale, pacifico che i termini previsti dall'art. 175 co. 2° bis c.p.p. non decorrono fintanto che l'interessato non si trovi in Italia, non si applicherebbe invece a sospensione dei termini feriali, essendo la rimessione in termini un istituto speciale.

Secondo la tesi difensiva, invece, la disciplina sulla sospensione dei termini feriali (l. 742/1969) trova valenza generale mentre sono le eccezioni a trovare applicazione tassativa, sicché ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge, dal 1 al 31 agosto vige comunque la sospensione dei termini feriali. Diversamente, la parte (ed il suo difensore) che non è stata messa in condizione di conoscere l'atto che lo riguarda si troverebbe discriminata rispetto a quella che ha effettivamente preso conoscenza dell'atto che lo riguarda od è altrimenti stata messa in condizione di conoscerlo.

Secondo una diversa prospettiva, l'applicazione o meno del periodo di sospensione dei termini feriali all'istanza di restituzione nei termini prevista dall'art. 175 c.p.p. deve essere valutata in relazione all'atto per il quale si chiede la restituzione dei termini. In sostanza, se per la presentazione dell'atto per il quale si vuole essere restituiti nei termini vige il periodo di sospensione dei termini feriali allora tale sospensione sussiste anche in ordine all'istanza di cui all'art. 175 c.p.p. mentre nel caso inverso esso non decorre.

Questa terza soluzione appare certamente coerente ed affascinante poiché ancora l'applicabilità o meno dei termini di sospensione feriale all'atto principale che si vuole compiere, piuttosto che alla mera istanza di restituzione in termini.

Occorre tuttavia valutare l'incidenza del principio del favor rei in sede penale nel caso di specie. In questo senso,in ordine al termine previsto dall'art. 175 co. 2° bis c.p.p., il periodo di sospensione dei termini feriali potrebbe applicarsi a prescindere dalla natura dell'atto per il quale si chiede la rimessione in termini. Infatti, anche nei casi in cui, in sede penale, il periodo di sospensione feriale non trova applicazione, l'interessato è comunque immediatamente informato dei propri diritti ed è normalmente già assistito da un difensore mentre nel caso opposto, in cui egli sia tardivamente informato del provvedimento che lo riguarda, egli ha normalmente la necessità di informarsi e trovare un difensore al fine di tutelare i propri diritti, cosa che può essere maggiormente ostacolata nel periodo estivo.

La Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto che i termini per la presentazione dell'appello debbano necessariamente tenere conto del periodo di sospensione dei termini feriali. Conseguentemente ha riammesso l'imputato in termini accogliendo la tesi della difesa.




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