-  privato.personaedanno  -  24/06/2015

RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO – Trib. Genova 5/3/15 – Veronica RIGGIO

 

La sentenza affronta un tema già più volte dibattuto nelle aule dei Tribunali Italiani, ovvero quello della rettificazione anagrafica del sesso in assenza di un intervento chirurgico demolitivo – ricostruttivo (termine che ricomprende tutte quelle operazioni che incidono in maniera irreversibile sull"apparato genitale di una persona). In particolare, nel caso in esame, la domanda di rettifica, da maschile a femminile, aveva lo scopo di ristabilire un equilibrio tra l"identità sessuale avvertita sul piano personale dall"istante e quella individuata sul piano documentale e giuridico.

In Italia il percorso di riattribuzione chirurgica e anagrafica di sesso, per coloro che desiderano intraprenderlo, e' regolamentato attraverso la legge 164 del 1982 ("norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso"),così come modificata dall'art. 31 del D.lgs 150 del 1/9/2011.

In particolare, ai sensi dell"art. 1, L. 164/82 "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell"atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l"art. 31, comma 4, del D.lgs 150/2011, che testualmente recita: "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".

Tale normativa ha sollevato alcuni dubbi interpretativi, tanto da essere stata definita, dai giudici del Tribunale di Messina in un caso analogo a quello oggetto della sentenza in commento, "fumosa e generica" (Tribunale di Messina, I sez civile, 4 nov 2014, reperibile sul sito www.dirittocivilecontemporaneo.it). In particolare, ci si è chiesti se possa essere autorizzata la rettificazione anagrafica pur in assenza dell"intervento chirurgico individuato nell"art. 31, comma 4, D.lgs 150/2011. In altri termini, occorre chiarire se l"operazione agli organi genitali sia un presupposto di legge necessario per poter procedere alla riattribuzione del sesso nei registri anagrafici.

Il Tribunale di Genova, seguendo la scia tracciata da altri giudici, ha fornito una risposta positiva a tale quesito, facendo leva su un"interpretazione letterale delle norme in materia. Da una parte, il presupposto necessario che la legge richiede ai fini dell"autorizzazione da parte del giudice è "l"intervenuta modificazione dei caratteri sessuali", clausola che non implicherebbe automaticamente un rinvio all"operazione chirurgica individuata di cui all"art. 31 D.lgs 150/2011. Infatti, secondo i giudici genovesi il presupposto dell" "intervenuta modificazione di caratteri sessuali" è integrato anche nell"ipotesi in cui la manipolazione riguardi caratteri secondari (per i quali sarebbero sufficienti delle mere cure ormonali). Il legislatore, nel 1982, avrebbe utilizzato una clausola aperta,  posto che, dalla lettera della legge, non emerge in alcun modo quali debbano essere i caratteri sessuali oggetto di modifica.

Al contrario, l"autorizzazione all"intervento in esame può essere disposta solo ed esclusivamente se necessaria, in base a una valutazione casistica operata dal giudice sull"opportunità di questa tecnica invasiva, tenuto conto della personalità e della salute psicofisica del richiedente.

Proprio la genericità della legge consentirebbe dunque ai giudici di adeguare, per via interpretativa, il suo contenuto ad un contesto sociale in cui il transessualismo non solo ha raggiunto livelli quantitativamente rilevanti, ma anche una varietà di sfumature che non possono essere trascurate. Ogni interpretazione difforme a quella appena enunciata, apparirebbe il residuo di una concezione non più idonea ad adeguarsi alla realtà attuale, e, pertanto, profondamente superata.

Infatti, accanto al fenomeno del transessualismo, che indica una situazione in cui il sesso psichico è totalmente opposto a quello genetico, e per i quali risulta necessario l"intervento chirurgico, vi sono altre situazioni, che vengono etichettate come "transgenderismo", nozione che fa riferimento ad una diversa casistica, ovvero quella di persone che, rifiutando la dictomia "uomo" e "donna" non si identificano totalmente nel genere maschile o in quello femminile. È evidente che in questi casi non è ravvisabile la necessità dell"intervento chirurgico, essendo sufficiente la mera cura ormonale al fine di tutelare la salute del richiedente e il diritto all"identità personale.

Tale lettura delle disciplina in materia risulta costituzionalmente orientata, tanto da trovare conferma nella sua stessa ratio, che andrebbe rintracciata, appunto, nella garanzia dell"identità della persona, di cui l"identità sessuale è species, nonché nella "tutela della salute, anche psichica" degli individui (in tal senso, cfr. Corte Cost. 24.05.1985 n. 161, reperibile in www.giurcost.org). Occorre aggiungere che nel caso di specie un adeguamento dei caratteri sessuali tramite intervento chirurgico non risulta necessario, in quanto non sussiste una situazione di conflitto tale per cui il soggetto richiedente senta il desiderio di una modifica irreversibile dei propri organi genitali.

Per usare le parole dei giudici del Tribunale di Genova, "si deve precisare che nei casi (…) di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici".

Questa pronuncia si inserisce in un panorama giurisprudenziale piuttosto articolato, in quanto il tema è stato sottoposto più volte al vaglio della dei giudici, che sono giunti a esiti tra loro opposti. Parte della giurisprudenza, come accennato, ha ritenuto di interpretare il requisito delle "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali" in senso restrittivo, limitandolo quindi alla modifica dei soli caratteri sessuali primari, per tali intendendosi quelli relativi all"apparato genitale nel suo complesso. Tra le argomentazioni utilizzate per sostenere questa tesi, oltre "alla presumibile intenzione del Legislatore" (cfr. Tribunale di Vercelli, sentenza n. 159/2014 del 12 dicembre 2014, Pres. Marozzo, Est. Bianconi, in www.ilcaso.it; in tal senso, cfr. anche Corte d"Appello Bologna Sez. I Civ. Sent. 22.2.2013, Est. Parisoli, in www.articolo29.it),ci sarebbe anche l"idea che ammettere la rettificazione anagrafica in presenza della sola modifica dei caratteri sessuali secondari, non essendo connotata da irreversibilità, minerebbe la stabilità dei rapporti giuridici. Secondo questa impostazione, infatti, la distinzione tra caratteri sessuali primari e secondari avrebbe solo un rilievo medico-anatomico, ma non anche giuridico, posto che il Legislatore del 1982, se avesse voluto far riferimento anche ai secondi, lo avrebbe fatto espressamente; inoltre, ammettere la rettificazione anagrafica anche in presenza delle sole cure ormonali, significherebbe esporre il diritto a incertezza, dato che, non trattandosi di modifiche irreversibili, l"interessato potrebbe, in futuro, operare una nuova transizione di genere.

Di opposto segno sono alcune sentenze che approdano ad un risultato sostanzialmente analogo a quello raggiunto dai giudici genovesi (cfr. Tribunale Rovereto Sent. 02.5.2013 Sez I Civ., Est. Dieni, in www.articolo29.it; Tribunale di Messina, I sez. civile, 4 nov 2014,  cit; Tribunale Roma 11.3.2011 e Trib di Roma 22.3.2011, in Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2012, 243 ss, con nota di Schuster, Identità di genere: tutela della persona o difesa dell"ordinamento?)

In particolare, la sentenza del il Tribunale di Messina si caratterizza per un elevato livello di approfondimento della questione.  Innanzitutto, si sofferma sul concetto di identità di genere e sulle sue diverse sfumature, il quale non può essere interpretato in senso riduttivo, essendo connotato "da tre componenti: il corpo, l"autopercezione e il ruolo sociale. Ciò significa che non si può prestare attenzione esclusivamente alla componente biologica, poiché l"apparenza fisica non può essere disgiunta dall"autopercezione e dalla relazione che l"individuo sviluppa con la società e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità, sicché la soluzione interpretativa che ritiene l"intervento chirurgico come momento essenziale della modificazione dei caratteri sessuali è sotto molti aspetti riduttiva, non considerando gli aspetti psichici e comportamentali".   Inoltre, i giudici messinesi affermano che ammettere come presupposto per l"ottenimento della rettifica anagrafica del sesso l"intervento chirurgico si risolverebbe non solo in una forzatura per tutti coloro che si identificano in un sesso diverso da quello biologico, ma anche in un contrasto con norme aventi copertura costituzionale (ma anche europea e internazionale) come il diritto all"identità personale e il diritto alla salute, in tutti i casi in cui esso risulti dannoso per la salute psico-fisica del soggetto, o anche solo non necessario per il benessere psico-fisico della persona. Diversamente, si finirebbe per riconoscere una prevalenza, "all"interesse collettivo a una corrispondenza tra il corpo e il sesso anagrafico", che non trova alcuna copertura costituzionale.

In questo panorama giurisprudenziale variegato, e in assenza di qualsiasi intervento legislativo chiarificatore, si inserisce l"ordinanza del 20 agosto 2014 (ordinanza reperibile sul sito www.gazzettaufficiale.it) con il quale il Tribunale di Trento ha rimesso la alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell"art. 1 della Legge  14 aprile 1982, n. 164, che, interpretata in senso restrittivo, ovvero nel senso di ritenere presupposto indispensabile l"intervento chirurgico, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 32 e 117,  primo  comma,  Cost, nonché con l"articolo all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La pronuncia della Consulta potrebbe chiarire una volta per tutte la portata da attribuire alla normativa in materia di transessualismo, in modo tale da eliminare le i problemi interpretativi e applicativi che si sono creati nel corso del tempo. In caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, spetterà al legislatore il compito di intervenire e dare chiarezza alla materia, adottando una regolamentazione costituzionalmente orientata.

È evidente che non si tratta di dispute interpretative di poco rilievo, posto che le diverse scelte operate dai Tribunali ai quali le persone si rivolgono per ottenere tutela hanno un dirompente effetto pratico.  Allo stato attuale, infatti, la tutela effettiva del diritto di ottenere la rettifica anagrafica del sesso  dipende dall"interpretazione della normativa vigente operata dal Tribunale adito, che, come visto, può condurre a risultati diametralmente opposti, con conseguente disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche e incertezza del diritto, in un campo in cui sono in gioco diritti personalissimi, come quello all"identità personale tutelato dall"art. 2 della Costituzione e il diritto alla salute di cui all"art. 32 Cost.

 




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