-  Provenzali Laura  -  17/08/2015

REVOCA DELL'INABILITAZIONE E ADS PROVVISORIA, NON OCCORRE INTERDIRE - Trib.Genova 3926/2014 - Laura PROVENZALI

Revoca dell"inabilitazione

Necessità di una misura di protezione

Applicazione dell"amministrazione di sostegno

 

E" giunta recentemente a conclusione, con la nomina definitiva dell"amministratore di sostegno, la vicenda giudiziaria in commento, una bella pagina che si è riusciti a completare grazie alla collaborazione degli operatori a vario titolo coinvolti sul territorio e che conferma quanto sia importante "fare rete" nelle situazioni di fragilità .

La protagonista della vicenda in esame è una donna in ancor giovane età affetta, si legge nella sentenza, da un disturbo borderline della personalità tale da giustificare, anni prima del 2004, la misura dell"inabilitazione.

Morti i genitori, prima la madre poi il padre, il solo familiare che può prendersi cura della giovane è il fratello il quale, in altre circostanze, potrebbe rappresentare un sicuro asilo e diviene invece oggetto di una ideazione delirante alla quale si accompagnano allucinazioni uditive.

Il tutto compone un quadro di progressivo e preoccupante peggioramento delle condizioni di salute dell"interessata che non sfugge a coloro che seguono da tempo il caso.

Si decide che ad intervenire sia la Curatrice, professionista esperta e sensibile la quale ricorre al Tribunale affinché venga revocata l"inabilitazione e, in suo luogo, sia dato ingresso all"amministrazione di sostegno .

La giovane, formalmente contumace, compare davanti al Giudice ma questo è l"unico contatto che accetta di avere : a causa di quelle voci, continue, insistenti, corrosive, si allontana da tutti, si chiude nel suo mondo di dolore, incapace di misurarsi con realtà diverse da quella intimamente percepita e dunque, per lei, unica vera.

Danno allora corpo all"istruttoria i professionisti che da anni la affiancano nel faticoso cammino, i quali si fanno interpreti di luci ed ombre che hanno caratterizzato il percorso di vita della donna, ponendo in evidenza l"esigenza di introdurvi una figura stabile di riferimento per tentare di allontanarla dal baratro che si sta pericolosamente avvicinando.

Il pensiero corre all"amministrazione di sostegno ma non tutte le sensibilità sono di pari segno ed ecco comparire le conclusioni del CTU, unico a sostenere, non essendo riuscito a sottoporre a visita l"interessata, l"opportunità dell"interdizione .

Il Collegio, valutando in relazione al caso concreto, guarda avanti e accoglie la domanda della Curatrice evidenziando che "con l"introduzione dell"istituto dell"amministrazione di sostegno è entrata in vigore nel nostro ordinamento una misura di protezione che, laddove ne sussistano i presupposti di legge, consente una migliore tutela della persona senza sacrificarne esageratamente i diritti" (cfr sentenza in commento).

Revocata con sentenza l"inabilitazione, strumento divenuto palesemente inadeguato alla bisogna, gli atti verranno trasmessi al Giudice Tutelare affinché Questi proceda con l"apertura dell"amministrazione di sostegno .

Avvalendosi tuttavia del disposto di cui all"art.418 c.c., il Collegio nomina amministratore di sostegno provvisorio colei che già rivestiva il ruolo di curatrice, probabilmente la sola figura in grado di riprendere il dialogo interrotto e di guidare con garbo l"interessata verso la nuova misura.

Alla disperata domanda di attenzioni della giovane donna non seguiranno dunque rigide segmentazioni della vicenda giudiziaria quando piuttosto una risposta delle Istituzioni unica, fluida e circolare, frutto di una visione d"insieme che pone la persona al centro, nel solco del nuovo corso e della migliore giurisprudenza.




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