-  Andrea Castiglioni  -  20/10/2016

Revocazione della donazione e ingiuria grave. Dies a quo - Cass. 21010/2016 - Andrea Castiglioni

In caso di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, dovuta a ingiuria grave commessa dal donatario, il termine di decadenza di un anno previsto per la promozione dell"azione inizia a decorrere dal momento in cui la gravità delle condotte (o della condotta) raggiunga un livello che supera la soglia di ragionevole tollerabilità.

 

L"ingratitudine è causa che consente la revocazione delle donazioni ed il contenuto è tipizzato dalla norma (art. 801 c.c.), sicché non è consentita un"interpretazione libera ma, al contrario, stringente e rigida.

Dal punto di vista di vista sostanziale, vi è un rinvio a tre casi di indegnità per l"esclusione dalla successione (nn. 1, 2 e 3, art. 463 c.c.; omicidio o tentato omicidio del donate, denunzia calunniosa o falsa testimonianza ai danni del donante); è previsto l"arrecamento di un grave pregiudizio al patrimonio del donante, o il rifiuto indebito dell"obbligazione di alimenti; infine è prevista l"ingiuria grave verso il donante.

Dal punto di vista processuale, il termine per proporre l"azione è di un anno «dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione» (art. 802, co. 1, c.c.).

La sentenza in commento concerne il dies a quo del decorso del termine di decadenza in un caso di revocazione per ingiuria grave: il termine è da individuarsi non nel momento in cui il donante viene a conoscenza dell"esistenza dell"ingiuria, bensì nel momento in cui «gli atti offensivi raggiungono un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità».

La decisione è condivisibile dal momento in cui la norma non prescrive la mera sussistenza di un"ingiuria, ma esige che questa sia "grave", quindi aprendo ad una valutazione discrezionale e ponendo la soglia secondo la quale ci sono condotte ingiuriose insufficienti per legittimare la revocazione, e condotte sufficienti che soddisfano il requisito. Nel caso in cui la condotta ingiuriosa abbia carattere permanente, quindi si protragga nel tempo, è verosimile che la lesione dell"interesse protetto trasbordi la soglia della "gravità" in un momento successivo: o perchè le offese sono di gravità lieve ma vanno sommandosi l"un l"altra; o perchè possiedono una gravità sempre crescente e l'ultima offesa basta da sè sola indipendentemente dalle precedenti.

Il fatto che debbano essere considerate tutte complessivamente, o debba essere considerata solo l"unica dotata di "gravità", bastante da sé sola a legittimare la revocazione, senza considerare le altre, è un aspetto rimesso alla prudente valutazione del giudice, ma che costituisce un punto senz"altro da approfondire. Si pensi: è possibile revocare una donazione eseguita 10 anni fa, perchè il donatario ha mantenuto una condotta ingiuriosa costituita da condotte in sé lievi, ma protrattasi nel tempo in uno stillicidio permanente per 3 anni, sforando la soglia della tollerabilità al termine del 3° anno?




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