-  Redazione P&D  -  06/04/2012

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E MALA AMMINISTRAZIONE - Trib. Brindisi, 12.3.2012 - Maria Elisabetta CAPUTO

Riceviamo dall'Avv. Maria Elisabetta CAPUTO del foro di Brindisi e volentieri pubblichiamo una nota di commento al provvedimento con cui il Tribunale locale, tra l'altro, quale aspetto innovativo del decreto, condanna la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese processuali; come di consueto, il provvedimento è consultabile, quale allegato, nella sua integralità in fondo al contributo dell'Autrice (pms).

"RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E MALA AMMINISTRAZIONE" - Trib. Brindisi, 12.3.2012 - Maria Elisabetta CAPUTO

Il Decreto emesso dal Tribunale Civile di Brindisi in data 29.2.2012 e pubblicato il 12.3.2012, interviene a seguito del ricorso ex art. 30, comma 6, T.U. Immigrazione, presentato da una cittadina nigeriana, regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato Italiano, in possesso di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo e residente in Brindisi.

La ricorrente, dopo aver ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione-Prefettura di Brindisi, il nulla osta al ricongiungimento familiare col figlio minore, inoltrava richiesta per il rilascio del visto in favore di quest'ultimo presso l'Autorità Consolare Italiana in Lagos (Nigeria). Il Consolato Italiano, contravveniva alla procedura da esso stesso predisposta per il rilascio di visti di ricongiungimento familiare a favore di cittadini nigeriani che vogliono ricongiungersi con altri cittadini nigeriani regolarmente soggiornanti in Italia - facilmente reperibile sul sito web del Consolato Generale d'Italia in Lagos http://sedi.esteri.it/lagos/con_nigeriani.htm (n.d.a.)– infatti, nonostante la ricorrente si fosse sottoposta con esito positivo all'esame del DNA al fine di confermare la relazione di parentela con il figlio minore, avesse fornito tutti i documenti necessari a provare lo stato di filiazione, sottoposti ad investigazione, a legalizzazione, a traduzione e autenticazione a spese della stessa; avesse provveduto a sopportare anche il costo del test del DNA del padre biologico del figlio, ulteriore richiesta avanzata dal Consolato e assolutamente illegittima, la P.A. non provvedeva a rilasciare il richiesto visto.

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, ma con procedimento camerale di volontaria giurisdizione, ha fatto proprie le argomentazioni di parte ricorrente e, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 741 c.p.c., ha ordinato al Consolato d'Italia in Lagos, l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del figlio minore della ricorrente e ha condannato il Ministero degli Affari Esteri (parte resistente nel giudizio) al pagamento delle spese processuali.




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