-  Bucci Elisa  -  19/01/2016

RICONGIUNZIONE DI PERIODI CONTRIBUTIVI: EX LIBERI PROFESSIONISTI – Cass. 15/2016 - Elisa BUCCI

-          Legge n. 45/1990 art. 1 commi 1 e 4

-          Cancellaziona dall"albo precedente alla presentazione della domanda

-          Irrilevanza del raggiungimento dell"età pensionabile

 

Un uomo proponeva ricorso avverso INPS perché fosse riconosciuta la ricongiunzione per il conseguimento della pensione di anzianità ed il giudice di primo grado condannava l'INPS alla corresponsione della prestazione. 

La Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado rilevando che ai sensi dell"art. 1 comma 4 Legge n. 45 del 1990 dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione (…) può essere richiesta in alternativa, presso la gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata".

La corte di merito spiega che tale norma si riferisce al compimento dell'età richiesta per il godimento della pensione di vecchiaia e non al raggiungimento dell'età richiesta per il godimento della pensione di anzianità, così come d"altronde interpreta la circolare INPS del 13 luglio 1995.

Con la sentenza allegata, la Corte di Cassazione rileva al contrario che è necessario considerare che il ricorrente si è cancellato dalla Cassa ingegneri a seguito di cancellazione dall"albo professionale avvenuta prima della domanda di ricongiunzione.

Per tale ragione il caso di specie va inquadrato nella norma di cui al comma 1 dell"art. 1 Legge 45/1990 secondo cui la ricongiunzione di periodi contributivi ai soggetti che non siano più iscritti a forme di previdenza per liberi professionisti al momento della domanda è indipendente dal requisito del raggiungimento dell'età pensionabile previsto dal comma 4.

La Corte pertanto accoglie il ricorso.




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