-  De Giovanni Cristiano  -  05/12/2012

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI: A METÀ TRA OCCASIONE PERDUTA E DISASTRO ANNUNCIATO – Cristiano DE GIOVANNI

In data 27 novembre 2012 il Parlamento ha definitivamente approvato il Disegno di legge che modifica la materia del riconoscimento dei figli naturali (provvedimento che è in corso di pubblicazione).

Se deve essere affrontata con favore l" affermazione del principio della piena equiparazione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale (vds art 315 c.c.) e devono essere, quindi, considerati ormai tutti "figli" (art 11 della Riforma), deve osservarsi che ancora una volta si è in presenza di un testo che affronta in modo disorganico una materia assai delicata come è quella che involge i rapporto di filiazione e quelli familiari.

E, infatti, ben può affermarsi che la riforma parte già priva di un adeguato ed efficiente apparato di tutela giudiziale dal momento che nell"originario progetto era prevista l"istituzione del Tribunale della Famiglia che è invece stato completamente dimenticato in sede di approvazione del testo definitivo.

Ecco, quindi, che il Tribunale per i minorenni vede sensibilmente svuotate le proprie competenze con conseguente attribuzione dei relativi affari a carico del Tribunale Ordinario ma senza alcun aumento dell"organico di questo ultimo…insomma un"arma già spuntata.

E, infatti, non può ignorarsi il fatto che il Tribunale per i minorenni è strutturato in modo da prevedere la partecipazione di giudici onorari e un costante collegamento con i Servizi sociali: elementi che il Tribunale Ordinario non conosce.

A ciò deve aggiungersi il fatto che alla nota patologia dei ritardi nella gestione del carico di lavoro viene aggiunta una mole di affari che per la loro delicatezza ed urgenza non faranno che aggravare ulteriormente la situazione, con effetti negativi per il richiedente la domanda di giustizia e cioè il cittadino.

Volgendo lo sguardo brevemente al testo della riforma emergono come punti essenziali: una nuova definizione del vincolo di parentela che inquadra la filiazione non limitandola al solo caso di sussistenza del vincolo matrimoniale (art 74 c.c.); una nuova disciplina del riconoscimento del figlio naturale (necessità manifestazione del consenso del minore ultra quattordicenne/obbligo di ascolto del minore nel caso di mancato riconoscimento da parte del genitore (art 250 c.c.); una nuova modalità di riconoscimento dei figli nati da persone tra cui sussiste vincolo di parentela e di affinità (art. 251 c.c.); estensione degli effetti del riconoscimento al genitore che abbia compiuto tale atto ed ai parenti dello stesso (art 258 c.c.); la legittimazione passiva rispetto alla domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso; diritto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art. 315 bis c.c.); cessazione dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà da parte del figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, dei discendenti prossimi (art. 448-bis c.c.); intera abrogazione della parte del Libro I Titolo VII Capo II Sezione II relativa alla legittimazione dei figli naturali.

Quanto alla distribuzione della competenza tra Tribunale per i minorenni e quello ordinario l"art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice civile come modificato rimetta alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Innanzi al Tribunale ordinario viene introdotta la forma del rito camerale.

L"art. 3, secondo comma, della legge di riforma introduce una nuova forma di garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole attribuendo al giudice il potere di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti, prevedendo la possibilità di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898 e di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, costituendo i provvedimenti definitivi titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Viene conferita al Governo una delega per l"adozione di uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché princìpi e criteri direttivi che valgano a considerare lo status, le prove della filiazione, la disciplina delle azioni esperibili, i profili successori, l"adattamento e il riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali

 




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