-  Cardani Valentina  -  11/09/2014

RIENTRA NELLE MANSIONI DEL LAVORATORE MONTARE LE TENDE: LINFORTUNIO E RISARCIBILE - Cass., lav. 18786/14 – V. CARDANI

Montare le tende persiane alla finestra del locale portineria rientra nell"ambito dell"attività lavorativa del portinaio / guardiano: è quanto ha affermato la Suprema Corte nella pronuncia in commento.

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente, nell"adoperarsi per sistemare i tendaggi ad una finestra, cadeva dalla scala della quale si era servito, riportando lesioni per le quali chiedeva il risarcimento del danno alla società datrice di lavoro.

Mentre il Giudice di prime cure non riconosceva la natura lavorativa dell"infortunio, riconducendo la condotta del dipendente all"alea del rischio elettivo, la Corte di Appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno viceversa ritenuto la responsabilità del datore di lavoro, sulla base di una diversa lettura delle attività rientranti nelle mansioni di competenza del ricorrente.

Se a ciò si aggiunge poi che in effetti la scala usata era difettosa e non conforme alle disposizioni in materia di sicurezza, non vi è alcun dubbio circa la risarcibilità del danno patito.




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