-  Cariello Maria  -  12/11/2012

RIFORMA AVVOCATURA: SI ' INDIPENDENZA ED AUTONOMIA- Maria CARIELLO

Leggendo i primi articoli della riforma, approvata alla Camera dei Deputati e adesso al Senato per il varo definitivo, balza all'occhio l'insistenza del legislatore sul ruolo e funzione sociale dell'avvocato.

Esordisce il secondo comma dell'articolo 1 (Disciplina dell'ordinamento forense) prevedendo che la nuova legge professionale, "stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta"disciplina la professione legale, assicura la indipendenza ed autonomia degli avvocati, tutela l'affidamento della collettività e della clientela e favorisce l'accesso all'avvocatura con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Nel testo licenziato la norma affidava all'ordinamento forense di valorizzare "la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona".

La Camera ha soppresso ogni riferimento alla rilevanza sociale della professione, ma ha mantenuto la specificità della funzione difensiva, al fine di giustificare le ragioni di un diverso trattamento dell'avvocatura rispetto alle altre professioni.

La disposizione evidenzia la distanza che separa la riforma dalla legge del 1933: quest'ultima neppure accenna la definizione di avvocato, la cui funzione sociale all'epoca era indiscussa .

La novella tradisce lo sforzo del legislatore di restituire centralità ad una professione che ha smarrito la propria identità.

È una scelta, della quale non sembra potersi dubitare e che trova conferma nell'articolo 2, secondo il quale l'avvocato è un libero professionista che svolge la attività in libertà, autonomia ed indipendenza; e ciò con inedita chiarezza rispetto alla vigente legge, nella quale i principi suddetti non sono espressamente enunciati e debbono desumersi da altre norme ordinamentali.

I "valori"

Corollari di questa impostazione sono i valori ai quali la professione forense deve uniformarsi (indipendenza, lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza), tra i quali l'obbligo del segreto professionale. E nella formula del "giuramento" interviene la funzione sociale della professione forense, della quale ciascun avvocato deve essere consapevole nello assolvere i doveri "per i fini della giustizia".    Par di cogliere il successo di una battaglia contro quelle politiche che vorrebbero ridurre i diritti a merce e la giurisdizione a servizio piegato ai canoni di efficienza ed economicità.

No avvocato = impresa

Se è vero che chiamiamo impresa la relazione tra il creare un nuovo bisogno ed il soddisfarlo, mission  dell'imprenditore, questo non appartiene al professionista, il quale soddisfa necessità generate dalla quotidianità e non dalla intraprendenza del prestatore d'opera.




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