-  Negro Antonello  -  07/10/2015

RIFORMA BALDUZZI E RESPONSABILITA MEDICA – Trib. Monza, 30.03.2015 – Antonello NEGRO

Malpractice medica

La questione verte sull"interpretazione dell"art. 3 della c.d. riforma Balduzzi

Il Tribunale di Monza ha affermato che detto articolo non comporta la necessità di un"azione extracontrattuale se non in un caso specifico.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Monza si è pronunciato in merito all"applicazione dell"art. 3 del Decreto Legge n. 158/2012 (c.d. "Balduzzi") ai sensi del quale "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Secondo l"interpretazione (poco condivisibile) di alcuni Tribunali, la responsabilità del medico, in forza di tale articolo, non andrebbe ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento o inesatto adempimento, dovendo essere obbligatoriamente riferita alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.

Sul punto è intervenuto il Tribunale di Monza che – richiamando la pronuncia n. 8940/2014 della Corte di Cassazione – ha affermato che il riferimento all"obbligo di cui all"art. 2043 del codice civile, contenuto nell"art. 3 citato, significa soltanto che il legislatore si è preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non comporta alcuna presa di posizione sulla qualificazione della responsabilità medica come necessariamente extracontrattuale.

A giudizio del Tribunale, occorre tenere presente che sussiste un caso in cui la responsabilità civile del medico è tecnicamente azionata obbligatoriamente a norma dell'art. 2043 c.c. , ovvero l"ipotesi della domanda di risarcimento danni proposta nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile che, essendo una domanda di risarcimento danni conseguenti ad un reato, non può giovarsi dei più favorevoli presupposti della responsabilità contrattuale.

Seguendo il ragionamento dell"estensore della sentenza, il riferimento all"art. 2043 c.c., lungi dal costituire una svista del legislatore, è pienamente condivisibile perché riferibile ad una tipica responsabilità civile da reato.

Infatti, ha proseguito il Tribunale, il giudice penale che proscioglie l'imputato applicando la nuova causa di non punibilità, sulla base dell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 589 (o 590) c.p., può accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile solo a norma dell'art. 2043 c.c. e non a titolo di responsabilità contrattuale.

Il ragionamento giuridico operato dal giudice è complesso ed originale, ma appare forzato e teso a giustificare un testo legislativo che, semplicemente, è stato scritto male.

Di certo, rilevo, l"espressione "fermo l"obbligo di cui all"art. 2043 del codice civile" non può essere interpretata come una limitazione o un impedimento all"utilizzo della responsabilità contrattuale.




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