-  Todeschini Nicola  -  21/03/2017

Riforma Gelli, tra interpretazioni di regime e realtà vince il contatto sociale. - Nicola Todeschini

Sto leggendo, tra gli altri, un nuovo contributo sulla recente riforma Gelli della responsabilità medica e ne traggo una certezza: esiste anche l'informazione giuridica di regime.

E' una conclusione imbarazzante ma, tutto sommato, scontata.

Le compagnie di assicurazione e le lobby hanno acceso i motori.

E' vero, ammettiamolo, che l'interpretazione di una regola risponde, in parte, alla tutela che tale interpretazione ha di mira, quando non è espressa solo per offrire un contributo imparziale agli operatori del diritto ed ai destinatari delle regole stesse, ma la partigianeria spinta si accetta più di buon grado quando è confezionata in atto giudiziario, meno quando traspare da un contributo di dottrina.

Gelli, come già Balduzzi, aveva un'occasione, in entrambi i casi mancata, di riformare veramente la responsabilità civile anche dell'esercente. Le spinte, in taluni casi risibili (si leggano i disegni di legge -LINK- che prima delle due novelle sono circolati) sono tante, le lobby lavorano incessantemente, quelle della compagnie di assicurazione compongono anche militarmente alcuni consessi apparentemente non schierati, è vero, ma quando poi la regola viene licenziata non si può insistere nell'interpretarla in modo così partigiano.

Che la Gelli non abbia escluso la responsabilità contrattuale del medico dipendente è un dato di fatto pacifico, letterale, inutile tergiversare ricordando quanto sarebbe stato bello che...

Il contratto tra medico dipendente e paziente si può, altro che se si può, perfezionare, ed anzi ora la norma, per la prima volta, lo dice apertamente. Leggerla, addirittura evitando di menzionare tale espressa previsione normativa (lo ripeto ancora una volta, letterale) significa rinunciare ad una connotazione scientifica del proprio lavoro.

L'art. 7, invero, testualmente afferma:

{...} L"esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell"articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell"adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. {...}.

Quando esiste dubbio sul colore da assegnare ad un mosaico, e gli uni sostengono il nero, e gli altri il bianco, e si attende trepidanti che la voce del padrone si esprima, quando quest'ultima si manifesta indicando che il mosaico deve essere "bianco, salva la possibilità che sia nero", è risibile che il partito del bianco affermi che d'ora in poi il mosaico sarà solo bianco per una scelta del legislatore. Punto e basta.

Possiamo discutere poi di che cosa tornerebbe utile (a chi? però, andrebbe spiegato), di che cosa vorrebbero le compagnie di assicurazione, di come il sistema sarebbe sostenibile (ma sostenibile per chi? ancora una volta, andrebbe detto, senza pietismi e, a questo punto, facendo i conti i tasca, per una volta, agli assicuratori).

Pur nella possibilità di escludere la responsabilità contrattuale del medico dipendente il legislatore NON lo ha fatto, ci sarà un motivo oppure quando non manifesta, come le lobby vorrebbero, le sue parole divengono irrilevanti, magari solo poco prudenti, e quando invece accoglie una loro richiesta le parole utilizzate pesano come l'ordine del monarca?

Dopo la Balduzzi hanno sostenuto, inutilmente, che tale risultato (la caccia alla responsabilità da contatto sociale) fosse già da ritenersi conseguito; poco importa se la Corte di cassazione li ha smentiti ad ogni piè sospinto. Ma, mi chiedo, se il risultato doveva già dedursi dalla parole -non dette- dal legislatore allora perchè mai era necessaria una nuova riforma? Probabilmente per "mero scrupolo tuzioristico" già, dimenticavo.

E se nemmeno la nuova riforma prevede l'esclusione, che si fa? Si da ragione, nella consapevolezza che farlo non provocherebbe imbarazzo fisico, a chi l'ha sostenuto allora con il conforto, successivo, della suprema corte, o si insiste?

Beh, provocazione per provocazione la regola appena licenziata, diciamocelo, festeggia la sconfitta della tesi abrogatrice LINK, e la vittoria di quella confermativa, semmai onerando il danneggiato della necessità di allegare con attenzione le ragioni che debbono far propendere per riconoscere, nel rapporto medico paziente, la straordinarietà di un vincolo ben più profondo e condizionanate le scelte in materia di salute (LINK), (le strutture sanitarie non sono ancora paragonabili alla catena dei Mac Donald, ed il medico al magazziniere), di quello che si vorrebbe.

E che dire dell'insistenza del legisaltore per la sublime previsione del rilievo da assegnare al grado di colpa nella determinazione del risacimento del danno?

Festeggiamo l'esordio della funzione punitiva della responsabilità civile?

Oppure dinanzi a tale regola chiniamo il capo e sottovoce ammettiamo che Gelli ha detto una bischerata?




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