-  Costa Elisabetta  -  30/05/2013

RILEVANZA E LIQUIDAZIONE DEL FERMO TECNICO – Cass. 9626/2013 – Elisabetta COSTA

Con la sentenza n. 9626/2013, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema del fermo tecnico di un'autovettura coinvolta in un incidente stradale, con particolare attenzione alla liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Nel caso in esame, a seguito di un tamponamento automobilistico, venivano citati in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela, l'automobilista che aveva causato l'incidente e la sua compagnia assicurativa affinché risarcissero in solido i danni cagionati al conducente dell'automobile tamponata.

Contro la richiesta di risarcimento, pari a €1.260,00, si costituiva la compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice, tuttavia il Giudice di Pace di Gela accoglieva la richiesta attorea.

In appello veniva parzialmente riformata la sentenza di primo grado. Pur mantenendo ferma la responsabilità in solido dell'automobilista che aveva causato l'incidente e della sua compagnia assicurativa, veniva liquidata complessivamente la somma di €1.164,93, comprensiva di risarcimento del danno, rivalutazione dello stesso e spese legali del primo grado. Venivano invece compensate le spese relative al secondo grado di giudizio.

Parte attrice ricorreva alla Corte di Cassazione lamentando: la mancata liquidazione del fermo tecnico, l'errata liquidazione delle spese vive del giudizio di primo grado e la contraddittorietà della scelta di compensare le spese del giudizio di secondo grado.

L'aspetto che caratterizza maggiormente la sentenza in esame e sul quale bisogna rivolgere l'attenzione della presente nota è quello riguardante il primo motivo di ricorso.

La vittima dell'incidente sosteneva l'erronea applicazione dell'art. 1226 c.c. in quanto, nella liquidazione del danno, il Giudice aveva omesso di considerare il danno da fermo tecnico che, ai sensi della norma richiamata, poteva essere liquidato anche in via equitativa, indipendente dalla prova specifica del danno.

 

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Rileva la corte di legittimità che generalmente, per giustificare la liquidazione del danno da fermo tecnico, si fa riferimento alla spesa per la tassa di circolazione, alla variazione del premio di assicurazione, nonché al deprezzamento di valore del veicolo incidentato, a condizione che tale situazione si protragga per un apprezzabile lasso di tempo.

Per la liquidazione del fermo tecnico, quindi, è sufficiente rilevare la privazione del veicolo e la prova che la stessa si sia protratta per un rilevante periodo di tempo, a prescindere dall'effettivo utilizzo del mezzo nel periodo in questione.

Pertanto, perché si possa provvedere alla liquidazione del danno da fermo tecnico non basta la privazione del veicolo ma deve anche sussistere la prova che la durata della stessa si sia protratta per un apprezzabile lasso di tempo.

Nel caso di specie, l'attrice non indicava la durata del fermo tecnico e, dall'esiguo ammontare della fattura di riparazione, la Corte ne deduceva la sua brevità, sicché l'ammontare del danno da fermo tecnico si rendeva del tutto trascurabile, non consentendo neppure una valutazione equitativa del danno.

Con la sentenza n. 9626/2013 la Corte di Cassazione ha posto al centro dell'attenzione il problema relativo alla prova e alla quantificazione della domanda da fermo tecnico, fornendo non soltanto un quadro degli elementi utilizzati per giustificare la liquidazione di tale voce di danno, ma anche sottolineando l'importanza dell'elemento temporale ai fini del suo risarcimento.




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