-  Fabbricatore Alfonso  -  10/07/2016

Rimborso di biglietto aereo non utilizzato: il licenziamento è legittimo - Cass. 13454/16 - di A.F.

Cassazione, sez. Lavoro, 30 giugno 2016, n. 13454, Pres. Di Cerbo – Rel. Lorito

Un dipendente di un istituto di credito avanza richiesta di rimborso per un biglietto aereo acquistato per raggiungere una filiale della banca ubicata in altra città. E fin qui tutto normale.

Se non fosse che il dipendente non utilizza poi il biglietto, peraltro domandandone il rimborso anche alla compagnia di volo.

Rebus sic stanti bus, l"istituto di credito intima al lavoratore il licenziamento per giusta causa. Impugnato il provvedimento, in appello viene riformata la sentenza di primo grado e confermata la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore.

Ricorre il dipendente in Cassazione per sentir accogliere le proprie doglianze: in particolare lamenta, preliminarmente e genericamente, che, pur non avendo utilizzato il biglietto aereo, avesse comunque sostenuto i costi della trasferta in automobile; per ciò che attiene alla doppia richiesta di rimborso, il ricorrente denunzia il mancato accredito sul proprio conto del prezzo di acquisto del biglietto da parte della compagnia, fatto che giustificherebbe la successiva richiesta avanzata all"istituto.

Censura inoltre la pronuncia impugnata per aver acclarato la tempestività del provvedimento espulsivo irrogato a giugno del 2004, nonostante il fatto posto a base del licenziamento fosse stato rilevato a dicembre 2003.           
Con l"ultimo motivo deduce l'erroneità della pronuncia sotto il profilo del difetto di proporzionalità tra mancanze ascritte e sanzione disciplinare irrogata.

I motivi di ricorso appaiono essere tutti inammissibili; tralasciando le questioni procedurali (i Giudici di legittimità osservano che tali censure non rispecchiano il paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n.134, ed applicabile ratione temporis al giudizio in esame, atteso che per loro tramite la parte ricorrente sollecita un'inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale, auspicandone un'interpretazione a sé più favorevole), la Corte conferma il percorso logico del Giudice di appello, il quale aveva fondato il proprio convincimento su semplici ed efficaci dati fattuali. Innanzitutto, infatti, era stato rimarcato che il rimborso del costo del biglietto spetta solo se il viaggio è stato effettivamente svolto, nessuna norma o prassi autorizzando la richiesta di rimborso di un biglietto non utilizzato; oltretutto si osserva che il ricorrente aveva presentato richiesta di rimborso del biglietto aereo all'istituto di credito allegandone copia, benché non ne avesse usufruito e adducendo, in sede di chiarimenti, di non aver allegato le ricevute delle carte d'imbarco, per mera dimenticanza; era stato richiesto un doppio rimborso del biglietto sia all'Alitalia sia alla banca, nella consapevolezza della insussistenza dei presupposti per il godimento del diritto al rimborso; la successiva rinuncia al rimborso presentata alla parte datoriale, era stata determinata dalla acquisita consapevolezza che il tentativo del "doppio" rimborso del biglietto era in procinto di essere scoperto; la condotta del dipendente era stata posta in essere con una pluralità di azioni, tutte di natura dolosa - e tanto più gravi in relazione alla qualifica rivestita (quadro direttivo di quarto livello) ed alle funzioni a lui ascritte - che denotavano la pervicacia dell'autore nel disattendere le più elementari regole aziendali e morali; l'irrogazione del provvedimento espulsivo era stata tempestiva, avuto riguardo al principio secondo cui l'immediatezza della contestazione opera con riferimento alla data di conoscenza effettiva della mancanza, e non alla mera possibilità di conoscenza della stessa, considerata altresì la intercorrenza di uno spatium deliberandi fra la richiesta illegittima di rimborso (5/11/2003), la successiva rinuncia (3/12/2003) e la contestazione disciplinare (28/4/2004), compatibile con la complessità della struttura organizzativa dell'istituto di credito.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.




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