-  Redazione P&D  -  26/01/2010

RIPRODUZIONE RISERVATA?!? - Matteo MAGRI

Nell’era di internet e dell’informazione libera, tale desiderio di riservatezza appare francamente anacronistico.
Quello che però lascia forse più stupiti è il fatto che la legge che parla di “riproduzione riservata” è del 1941 e compirà tra poco settant’anni! Per rendere l’idea, prima che i giornali si accorgessero della sua esistenza, tra le altre cose, è scoppiata la seconda guerra mondiale, l’uomo è andato sulla luna, è caduto il muro di Berlino, ecc…
L’art. 65 della legge sul diritto d’autore dispone testualmente che “gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato”.
La ratio legis della disposizione dell'art. 65 va ricercata nella tutela della esigenza di diffusione delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero allo scopo di consentire ed incoraggiare la libera circolazione delle idee, in deroga alla disciplina generale che attribuisce solo all'autore dell'opera il diritto di utilizzazione della stessa.
Tale disciplina riprende però vigore per effetto della privativa su di esse vantata dal relativo autore. Ciò significa che se leggete la scritta “riproduzione riservata”, non potete copiare l’articolo in questione e metterlo, ad esempio, sul vostro sito, magari spacciandolo per farina del vostro sacco.
Nonostante il divieto di cui abbiamo appena detto, l’art. 70 della stessa legge, richiamato nell’articolo di cui sopra, intendendo tutelare l’esercizio del diritto di critica, ammette invece il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, purché siano dettati da scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento e non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
In relazione a quest’ultimo aspetto è possibile inoltre chiedersi se il singolo articolo possa costituire oggetto di utilizzazione economica. A tale domanda risponde la Suprema Corte, affermando che “per le opere collettive - nelle quali sono ricomprese riviste e giornali – , il diritto di utilizzazione economica spetta, salvo patto contrario, all'editore, che, assumendo il rischio della pubblicazione, ha diritto alla percezione del relativo risultato economico. Tale diritto si estende a tutta l'opera, includendone - ai fini della protezione della esclusività dello sfruttamento - ciascuna delle parti” (Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 2006, n. 20410, in Rivista Diritto Industriale, 2008, 1,3).
Concludendo, il “copia-incolla” è vietato a meno che serva per poter esprimere un commento o un parere sulla stessa citazione ma, comunque, è necessario indicare sempre la fonte!
Un’ultima cosa… la riproduzione di questo articolo NON è riservata!




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