-  Conzutti Mirijam  -  12/09/2012

RISARCIBILITA' DEL DANNO DA PERDITA DEL CONGIUNTO A FAVORE DEL CONCEPITO - Mirijam CONZUTTI

Per l"ordinamento giuridico un soggetto configura un centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, previo acquisto della capacità giuridica, ovvero dell' idoneità a divenire titolare di diritti e doveri

Sono soggetti del diritto le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto.

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

Non può formare oggetto di rinuncia; si considerano conformi al dettato costituzionale alcune limitazioni alla capacità giuridica, previste dal Legislatore in via del tutto eccezionale, per ragioni di particolare rilievo.

Da non confondere con le incapacità cd. speciali quali sono gli impedimenti soggettivi ( esempio ex art 323 c.c.), che sono divieti suscettibili di essere superati per mezzo di autorizzazione o convalida.

 Il concepito e il nascituro non concepito

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all"evento della nascita (capacità di succedere, donazione).

Ai nascituri non concepiti non si riconosce la capacità di succedere, mentre si riconosce la possibilità di ricevere, esclusivamente per testamento o donazione, purché figli di persona vivente al tempo della morte del testatore o dell"atto di liberalità.

Ai non concepiti possono essere attribuiti i frutti della cosa donata.

Con sentenza 3 maggio 2011 n. 9700 la Corte di Cassazione è stata chiamata a rispondere al quesito della risarcibilità o meno del danno da perdita del congiunto a favore del concepito.

La risarcibilità del danno era stata esclusa in passato sulla base di due argomentazioni; il feto, pur dotato di soggettività giuridica, non era capace di soffrire; la necessaria contestualità tra fatto ed evento, imposta dal dettato letterale dell"art 2043 c.c., laddove parla di condotta dolosa o colposa che cagiona ad altri un danno ingiusto.

I Giudici, in questa occasione, pervengono ad opposta soluzione. Segnatamente, non senza precisare che nella fattispecie de qua "non si (pone) alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto dal nato al risarcimento e non potendo, d"altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell"ordinamento".

Considerato che il danno in esame ha per contenuto le conseguenze pregiudizievoli che la figlia subisce per non aver potuto godere del diritto, costituzionalmente garantito, alla relazione con il proprio padre, tale diritto di credito sorge e, conseguentemente, è leso solo in quanto ella nascendo, non ha potuto instaurare il suddetto rapporto con il genitore deceduto.

La circostanza che il padre fosse deceduto primai della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l"illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento.

Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che prima della nascita esistessero solo le circostanze ostative all"insorgere del diritto per l"intervenuto morte del padre dopo il concepimento, ma la mancanza del rapporto intersoggettivo proprio della relazione padre – figlio è divenuta attuale solo dopo la sua nascita

In quel momento si è verificata la propagazione intersoggettiva dell"effetto dell"illecito per la lesione del diritto della figlia, non del feto, al rapporto con il padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventata titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.




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