-  Mazzon Riccardo  -  20/03/2012

RISARCIMENTO DA SINISTRO: QUANDO INIZIA A DECORRERE LA PRESCRIZIONE IN CASO DI REATO A QUERELA? - RM

Interessante problematica, connessa all"istituto della prescrizione, riguarda il dies a quo di decorrenza della prescrizione medesima.

Se è vero, infatti, che l"articolo 2935 del codice civile dispone, laconicamente, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere,

"in tema di risarcimento del danno da responsabilità civile, se la percezione del danno non è manifesta ed evidente il termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui il cui fatto del terzo ontologicamente determina il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui l'evento pregiudizievole si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile" Cassazione civile, sez. III, 25/05/2010, n. 12699 G.D.N. c. ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. Diritto & Giustizia 2010 - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010

dubbi, nella materia che ci occupa, erano sorti in occasione di fatti illeciti previsti come reati perseguibili a querela, ove ci si era chiesti se la prescrizione decorresse dal giorno del commesso reato, ovvero dal giorno nel quale la querela (non ancora presentata) non risultasse più tempestivamente proponibile.

La Corte di Cassazione, già prevalentemente orientata, per la prima ipotesi, ha, recentemente, così deciso sul punto, a Sezioni Unite:

"nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, pure se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, comma 3, c.c., a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".
Cassazione civile, sez. un., 18/11/2008, n. 27337 N. c. Soc. Axa assicur. e altroResp. civ. e prev. 2009, 4, 828 (nota BONA)

In effetti, la ratio che sorregge tale pronuncia è la medesima (basata sulla letteralità del disposto dell"articolo 2935 del codoce civile) che impone di far decorrere la prescrizione, nel – diverso - caso di estinzione del reato, dal momento nel quale tale estinzione si verifica, e non dal momento nel quale, della circostanza medesima, abbia conoscenza il legittimato alla richiesta di risarcimento,

"con riferimento all'art. 2947 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato (nella specie omicidio colposo plurimo a seguito dello scontro tra due veicoli con conseguente decesso del conducente di uno di essi e di alcuni passeggeri da lui trasportati), decorre, con riguardo all'azione promossa nei confronti degli eredi del conducente che sia deceduto, dalla data stessa della morte e non da quella in cui la parte offesa o danneggiata abbia avuto effettiva conoscenza della morte quale fatto estintivo dell'azione penale (la quale opera ex se indipendentemente dal provvedimento del giudice che la dichiari), senza che su tale effetto estintivo possa incidere la circostanza che la responsabilità del conducente deceduto sia emersa dalla sentenza di assoluzione di altro conducente coinvolto nell'incidente" Cass. civ., sez. III, 26 marzo 1990, n. 2422, MGC, 1990, 3 cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -)

né dal – successivo – momento nel quale l"estinzione del reato sia eventualmente giudizialmente dichiarata -:

"qualora in uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si configuri il delitto di lesioni colpose, il conseguente diritto al risarcimento del danno vantato dall'altro conducente, rimasto ferito, nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, conseguendo la estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, indipendentemente dal provvedimento del giudice che la riconosca. Nè incide su tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data al momento della sua pronuncia, la sentenza con la quale sia stato assolto il conducente dell'altro veicolo, sottoposto a procedimento penale quale imputato di omicidio colposo, anche se in detta sentenza sia indicata la colpa del conducente deceduto in ordine al ferimento dell'altro". Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1983, n. 4029, MGC, 1983, 6



 

 






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