-  Mazzon Riccardo  -  27/11/2014

RISARCIMENTO DANNI DA ATTIVITA' PERICOLOSA: E IL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO? - Riccardo MAZZON

- le possibili conseguenze del fatto colposo del danneggiato

- la casistica giurisprudenziale più consueta

- incidente ferroviario, fornitura elettrica e del gas, incidente stradale

L'eventuale condotta colposa del danneggiato può avere effetto liberatorio, anche rispetto alla responsabilità ex articolo 2050 del codice civile, solo in quanto si configuri come unica causa dell'evento lesivo – in tal caso, in effetti, essa si comporta come causa efficiente sopravvenuta (eccezionale e oggettivamente imprevedibile: cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), idonea a causare da sola l'evento, recidendo il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa:

"con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal manovratore di una macchina perforatrice, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito (cioè, l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità) e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso" (Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2010, n. 25, GCM, 2010, 1, 21; conforme App. Roma, sez. III, 26 aprile 2011, n. 1843, GDir, 2011, 24, 70; conforme Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2008, n. 6036, Conferma App. Milano 29 aprile 2003, FI, 2008, 6, 1876);

rendendo così giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita l'attività pericolosa (nella sentenza che segue, in applicazione del suesposto principio, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità dell'Enel per un sinistro mortale occorso ad un lavoratore che prestava servizio in un locale attiguo ad una cabina di distribuzione della energia elettrica, atteso che la sentenza impugnata, secondo la quale il comportamento del lavoratore appariva sufficiente a recidere il nesso causale, doveva considerarsi non adeguatamente motivata);

"il limite della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale, ma l'eventuale condotta colposa del danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando si configuri come unica causa dell'evento lesivo, rendendo giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita l'attività pericolosa, diversamente concorre alla produzione del danno, inserendosi in una situazione di per sé pericolosa " (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15733, DeG, 2011),

diversamente, il fatto colposo del danneggiato concorre alla produzione del danno, con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 del codice civile:

"in materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato" (Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6988, GCM, 2003, 5).

Alla luce delle considerazioni testé effettuate risulta, evidentemente, eccessivamente laconico l'affermare che

"ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il comportamento incauto del danneggiato interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito" (App. Milano 23 luglio 1999, GMil, 2000, 67).

Il fatto colposo del danneggiato, nell'ambito che ci occupa, ha ricevuto particolari attenzioni da parte della giurisprudenza; si vedano, ad esempio, le seguenti pronunce che valutano fattispecie quali i danni conseguenti all'investimento di un pedone, ad opera del treno, essendo stato accertato che il primo procedeva a piedi sui binari, in una tratta ferroviaria ad «imbuto» (nella specie è stata rigettata la domanda risarcitoria presentata nei confronti dei gerenti l'esercizio ferroviario, per i danni conseguenti all'investimento di un pedone, ad opera del treno, essendo stato accertato che il primo procedeva, per l'appunto, a piedi sui binari, in una tratta ferroviaria ad «imbuto»);

"la responsabilità a carico di chi svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. va esclusa ex art. 1227 c.c. qualora, nell'ambito del rapporto di causalità materiale, l'incidenza e la rilevanza del fatto del danneggiato sia stata tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento" (Trib. Nola sez. II, 17 luglio 2008, GM, 2009, 1, 116),

comportamento sconsiderato e acrobatico del danneggiato che, avendo il deliberato proposito di scalare un palo di alta tensione mentre era intento con alcuni amici a giocare a nascondersi,era raggiunto da una scarica elettrica (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che un palo di alta tensione fosse stato posto in opera dall'Enel senza la piena osservanza delle norme di sicurezza e il danno subito da un uomo arrampicatosi sul palo stesso, raggiunto da una scarica elettrica, atteso che il comportamento sconsiderato e acrobatico del danneggiato dimostrava che questi, avendo il deliberato proposito di scalare detto palo mentre era intento con alcuni amici a giocare a nascondersi, avrebbe superato anche altre cautele predisposte dall'ente);

"in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali e ordinarie del fatto) e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato sul piano eziologico dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l'evento. Ne consegue che anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tute le misure idonee a evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare la sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo" (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457, GC, 2005, 10, I, 2474; GCM, 2004, 5),

impossibilità per l'azienda che fornisca gas metano di lasciare, al singolo utente del gas, l'adozione in via esclusiva delle necessarie misure di prevenzione e manutenzione degli impianti, per evitare pericoli di fughe di gas e scoppi; pertanto, è stato deciso che costituisce preciso dovere dell'azienda erogatrice del gas, in base al precetto generale del "neminem laedere", verificare, con periodici interventi di manutenzione, che anche gli impianti interni a monte del contatore siano perfettamente funzionanti e che sia garantita l'osservanza delle norme di sicurezza, sia prima che dopo il collaudo degli impianti, non potendo l'azienda, per l'appunto, lasciare al singolo utente del gas l'adozione in via esclusiva delle necessarie misure di prevenzione e manutenzione degli impianti per evitare pericoli di fughe di gas e scoppi; l'azienda erogatrice è quindi tenuta anche ad installare o far installare negli appartamenti degli utenti finali rilevatori di fughe di gas, collegati al contatore generale e funzionanti anche in assenza di energia elettrica nell'appartamento interessato dalla fuga di gas, in modo da bloccare automaticamente l'erogazione del gas superata una certa concentrazione, oltre a controllare e verificare la concreta adozione delle bocche di aerazione:

"nello schema di cui all'art. 2050 c.c. il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza o rilevanza, sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non, invece, quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa delle inidoneità delle misure preventive; la presunzione di responsabilità per attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. può essere vinta solo con la prova di avere osservato, oltre che tutte le misure previste dalle norme legislative e regolamenti disciplinanti l'attività in questione, anche le più avanzate tecniche note od anche astrattamente possibili all'epoca del fatto dannoso. L'attività di distribuzione del gas metano, per le sue stesse caratteristiche e, quindi, per la potenzialità intrinseca di pericolo, e per la stessa natura dei mezzi adoperati per la distribuzione è configurabile quale attività pericolosa" (Trib. Milano 15 giugno 2000, GI, 2002, 952),

comune che non abbia adottato misure idonee ad evitare che il fumo, prodotto da una concimaia comunale, invada la strada riducendo la visibilità (nella specie, la maggior prudenza del conducente non è stata ritenuta idonea a liberare la responsabilità del comune, che non ha adottato misure idonee ad evitare che il fumo, prodotto da una concimaia comunale, invadesse la strada riducendo la visibilità):

"non ha effetto liberatorio della presunzione di responsabilità che esercita attività pericolose a norma dell'art. 2050 c.c., il fatto del terzo o del danneggiato stesso che abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sè pericolosa, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato" (Pret. Marsala 31 dicembre 1990, AGCS, 1991, 771).

 




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