-  De Simone Antonio  -  01/10/2012

RISCHIO ELETTIVO NELL'INFORTUNIO SUL LAVORO - Antonio DE SIMONE

 

Sommario

1. Nozione accolta dalla giurisprudenza. 2. Casistica. – 3. Pause lavorative non necessitate (elettive). – 4. Scelta del lavoratore che costituisce una facoltà discrezionale concessa dal datore di lavoro. – 5. Comportamenti del lavoratore che esorbitano dalle mansioni contrattualmente attribuitegli.

1. Nozione accolta dalla giurisprudenza.

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo viene configurato dalla giurisprudenza di legittimità come l'unico limite in grado di escludere l'occasione di lavoro e, dunque, l'indennizzabilità dell'evento dannoso, costituendo quest'ultimo, in tal caso, espressione non del rischio professionale assicurato, bensì di quello elettivamente posto in essere dall'assicurato.

Secondo la definizione ormai consolidata in giurisprudenza, per rischio elettivo si intende "quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento" (cfr., ex plurimis, Cass. 22.2.2012, n. 2642).

I giudici di legittimità hanno a più riprese affermato che tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2.10.2009, n. 21113).

Tali elementi caratterizzanti il rischio elettivo differenziano quest'ultimo dall'atto colpevole del lavoratore, il quale, invece, non esclude l'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, consistendo in un atto volontario del lavoratore stesso posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato comunque da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l'infortunio e l'attività lavorativa (Cass. 18.5.2009, n. 11417).

 

2. Casistica.

 

Configura un'ipotesi di rischio elettivo il caso del lavoratore che, ultimato il lavoro sull"alto di un"armatura, anziché scendere per le scale, all"uopo predisposte, salti da un"impalcatura ad altra sottostante, così cadendo a seguito del cedimento di questa (App. Trieste, 6.7.1961, RIPS, 1962, 728).

La S.C. ha, inoltre, ravvisato la sussistenza del rischio elettivo allorché un lavoratore, adibito a mansioni impiegatizie di rilevazione di dati contabili, acceda di sua iniziativa e senza averne alcun obbligo al reparto produttivo, infortunandosi sulla scala di accesso (Cass. 7.6.1986, n. 3794).

In altra fattispecie, i giudici di legittimità hanno negato l'indennizzabilità dell'infortunio subito da un dipendente che, durante una sosta dell'attività lavorativa, dopo essersi seduto sulle forche di un elevatore meccanico, cui non era neppure addetto, aveva chiesto ad altro lavoratore, seduto al posto di manovra, di essere portato su e aveva battuto il capo contro una trave di cemento, cadendo poi a terra, a causa del mancato arresto della macchina (Cass. 29.11.1984, n. 6247).

Un altro caso di rischio elettivo è stato ravvisato in una fattispecie di infortunio occorso ad un ferroviere mentre – attraversando il passaggio a raso, piuttosto che utilizzando il sottopassaggio – scendeva da un treno-merci, fermo presso una stazione, per raggiungere il binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio, in quanto la scelta di attraversare il treno-merci, lungi dall'essere necessitata, costituiva la conseguenza di una autonoma iniziativa, slegata da qualsiasi esigenza di percorso per raggiungere il luogo di lavoro (Cass. 3.8.2005, n. 16282).

Parimenti non indennizzabile è stato ritenuto il caso di un infortunio occorso ad autotrasportatore che, salito sull'autocarro di un collega per prelevare delle confezioni di generi alimentari ai fini del controllo della Dogana, era poi caduto dallo stesso (Cass. 22.6.2012, n. 10433). Nel caso di specie, la Cassazione ha accertato nella condotta del lavoratore infortunato un mero atto di cortesia nei confronti del collega più anziano e meno agile, escludendo quindi che il comportamento tenuto dallo stesso fosse motivato da finalità produttive.

Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che il dipendente che si allontana dalla propria postazione di lavoro, per finalità personali e non produttive, pone in essere una condotta che va oltre le normali modalità lavorative e assume, quindi, su di sé il rischio elettivo (Cass. 16.5.2011, n. 10734). In applicazione del suesposto principio, è stato escluso il risarcimento del danno in favore della guardia giurata che, allontanatasi dalla guardiola per parlare con un collega, era rimasto ferito a un braccio per un colpo partito accidentalmente dalla pistola del collega stesso.

E' stato, invece, escluso il rischio elettivo nel comportamento del lavoratore, deceduto a seguito di caduta dall'alto per rottura di una fune di sollevamento di una gru, sul cui cestello era salito per svolgere la propria attività, impedita dalla rottura del verricello normalmente utilizzato, senza che rilevasse che la gru era destinata al sollevamento di materiali e non di persone (Cass. n. 21113/2009, cit.).

Oggetto d"esame, da parte sia della giurisprudenza che della dottrina, è stata anche l"ipotesi d"infortunio occorso al lavoratore durante le opere di soccorso.

Tale fattispecie viene concordemente ritenuta meritevole di tutela quando il lavoratore "si sia trovato nel luogo dove scatta l"obbligo, morale o giuridico, di soccorso per ragioni attinenti alla prestazione lavorativa" (De Matteis-Giubboni, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2005, 238).

Sul versante giurisprudenziale, emblematica sul punto è una pronuncia della Suprema Corte la quale ha ritenuto indennizzabile l"infortunio occorso al titolare di un'azienda agricola, deceduto a causa delle esalazioni di gas in un pozzo nel quale si era calato per soccorrere l'appaltatore dei lavori di costruzione del pozzo stesso (Cass. 28.10.2003, n. 16216).

Nella specie, è stata quindi esclusa la sussistenza del rischio elettivo "poiché nel prestare soccorso al terzo esposto al pericolo, il P. fu spinto non da un gesto arbitrario estraneo alla sua attività lavorativa e diretto a soddisfare fini meramente personali, ma da un apprezzabile impulso solidaristico di fronte ad una situazione verificatasi sul proprio posto di lavoro" (Cass. n. 16216/2003, cit.).

Particolarmente interessante è anche un'altra pronuncia della Suprema Corte – di cui non si rinvengono precedenti – per aver sancito il principio secondo il quale "non costituisce rischio elettivo la prestazione di attività lavorativa in giorno non lavorativo mediante uso di autovettura aziendale, salvo che non sia provato un aggravamento del rischio per essere lo svolgimento dell'attività in quel giorno vietata in concreto dalla legge, dalle norme collettive o da disposizioni datoriale e per essere il divieto diretto a prevenire lo specifico pericolo" (Cass. 19.4.2006, n. 9066).

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva ritenuto non qualificabile come infortunio sul lavoro lo spostamento in automobile e di domenica, sul presupposto che, benché compiuto per svolgere attività di lavoro, non risultava richiesto o imposto dal datore di lavoro, rispondendo, invece, ad una libera scelta del lavoratore che, utilizzando in tale giornata l'autovettura aziendale per attività che avrebbe potuto svolgere in giorno feriale, aveva affrontato un rischio elettivo.

Va aggiunto che il gran numero di fattispecie tra loro differenti sottoposte in passato al vaglio della giurisprudenza, nonché di quelle riferite dalla dottrina, dimostra come, in realtà, sia stato tutt"altro che semplice discernere le situazioni integranti il rischio elettivo da quelle invece indennizzabili.

E" stato rilevato, al riguardo, come, nelle varie fattispecie concrete, l"elemento di carattere psichico, ossia il fine di soddisfare impulsi meramente personali, sia spesso di difficile interpretazione, come ad esempio nel caso – riferito dalla dottrina – dello sterratore che rinvenga, scavando in una zona già teatro di guerra, un proiettile inesploso e, pur avendolo riconosciuto come tale, anziché lasciarlo sul posto ed avvisarne le autorità, si ponga, per curiosità morbosa, a batterlo o a svitarlo per ricavarne, in proprio vantaggio, materiale da scoppio.

In tale ipotesi, ove lo sterratore colpisca il proiettile inesploso per irriflessione ed avventatezza, nel corso della propria attività lavorativa, anziché per curiosità morbosa, non si potrebbe negare il nesso con l"occasione di lavoro (De Matteis–Giubboni, op. cit., 250).

La dottrina più attenta, inoltre, non ha mancato di rammentare quelle ipotesi in cui l"interesse dell"individuo lavoratore sia coincidente con il bene dell"azienda, tra le quali si annovera il caso classico del lavoratore trasportato dal trattore agricolo o dal suo rimorchio, risolto dalla giurisprudenza in maniera talvolta difforme a seconda della sussistenza o meno di un collegamento tra l"utilizzo di tale mezzo di trasporto improprio e le finalità lavorative (De Matteis–Giubboni, op. cit., 250).

La Cassazione, infatti, ha escluso la presenza di un rischio elettivo nell"ipotesi di un infortunio verificatosi per la caduta del lavoratore da un trattore agricolo, sul cui parafango questi era salito onde raggiungere più speditamente il terreno da lavorare "giacché l'uso del trattore non risponde, in tal caso, ad una mera comodità personale, ma alla più spedita realizzazione delle finalità d'impresa" (Cass. 18.8.1977, n. 3789).

In una fattispecie analoga, relativa ad un infortunio subito da una lavoratrice trasportata sul rimorchio del trattore condotto dal marito per raggiungere, attraverso un tratto di campagna di duecento metri non servito da strada, il luogo ove era presente un carico d"erba da prelevare, la S.C. ha censurato la sentenza del giudice di merito che aveva negato l"indennizzabilità dell"infortunio, affermando che la brevità del percorso e la minima entità dello spostamento non fossero ragioni sufficienti per escludere l"occasione di lavoro (Cass. 5.6.1987, n. 4941).

Restando in ambito di lavoro agricolo, la Cassazione ha avuto modo di affermare l"importante principio secondo cui la sussistenza del rischio elettivo va valutata con riferimento alle peculiarità proprie del contesto socio - economico nel quale si inserisce l'attività del coltivatore, "dovendo ritenersi in connessione funzionale con l'attività agricola tutte quelle attività che, in relazione ai concreti standards del costume agricolo, il lavoratore compia, fuori del proprio fondo, per procurarsi il necessario sia per esercitare il proprio lavoro, sia per consentire alla propria famiglia di vivere e lavorare sul fondo" (Cass. 27.7.2000, n. 9837).

Facendo applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un coltivatore diretto che, tornando a casa dopo essersi recato a tagliare legna per uso domestico, invece di seguire la strada già tracciata, abbia con il proprio trattore attraversato i campi in ora di scarsa luminosità, così finendo in una buca e ribaltandosi, "tenendo presente che il non uso della strada battuta può essere consono ad un costume diffuso nel mondo dell'agricoltura" (Cass. n. 9837/2000, cit.).

Ancora in tema di rischio elettivo, merita attenzione una decisione della Cassazione, la quale ha ravvisato la sussistenza di tale rischio nell"ipotesi d"inosservanza da parte del lavoratore delle direttive datoriali per l"esecuzione del lavoro (Cass. 30.5.2001, n. 7367).

Nella specie, si trattava di un incidente stradale occorso ad una lavoratrice nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro, verificatosi – secondo la S.C. – in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa e consistente nell'utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro.

Ebbene, non appare francamente condivisibile tale soluzione adottata dai giudici di legittimità, i quali fondano la stessa esclusivamente sulla considerazione della arbitrarietà della scelta posta in essere dalla lavoratrice, ricavata dalla circostanza che essa si poneva in violazione degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, in base ai quali fra i mezzi (di proprietà personale) di cui era consentito l'utilizzo da parte del personale dipendente vi erano solamente gli autoveicoli.

Difatti, sulla scorta della nozione di rischio elettivo definita dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la semplice trasgressione, sia pure consapevole, delle direttive datoriali da parte del lavoratore infortunato non sembra affatto integrare gli estremi di un"azione, oltrechè volontaria, anche arbitraria, atteso che il rischio elettivo abbraccia, come già detto, tutte e solo quelle ipotesi in cui l"iniziativa del lavoratore sia diretta a soddisfare impulsi meramente personali e sia completamente estranea alle finalità produttive.

Dette finalità, nella fattispecie esaminata dalla S.C., non possono certo ritenersi escluse dalla scelta, contraria agli ordini datoriali, da parte dell"assicurato di utilizzare un mezzo di trasporto piuttosto che un altro per l"espletamento delle proprie mansioni, conseguendone che, in tal caso, sarebbe stato da preferire un inquadramento della condotta del lavoratore nell'ambito della colpa grave.

In tale ottica si pone anche chi rileva che "quello che si può affermare con assoluta certezza è che non costituisce rischio elettivo la deviazione dal percorso produttivo per imprudenza, ma con finalità produttive" (De Matteis–Giubboni,  op. cit., 251).

 

2. Pause lavorative non necessitate (elettive).

Per quanto concerne gli infortuni che colpiscono il lavoratore nel corso delle pause lavorative, si osserva che "l"infortunio occorso durante lo svolgimento di attività non intrinsecamente lavorativa è indennizzabile solo se tale attività, non coincidente con le prestazioni dovute, sia richiesta ex necessitate in quanto imposta dal datore di lavoro ovvero da circostanze di tempo o di luogo che prescindono dalla scelta arbitraria del lavoratore" (Gibiino, L"occasione di lavoro, in Facello F. (a cura di), Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure, Milano, 195-203; per la giurisprudenza, in termini, v. Cass. 30.5.1995, n. 6088).

In tema di soste dall"attività lavorativa, la Cassazione distingue dalle ipotesi – ritenute meritevoli di tutela – in cui la pausa è finalizzata a soddisfare talune "necessità o elementari esigenze della vita" che sono "strettamente ed inevitabilmente connesse con l'attività lavorativa" (bisogni fisiologici, pausa per il pranzo principale, ecc.), altre in cui invece la pausa non è necessitata ed è diretta a soddisfare soltanto esigenze personali del lavoratore prive di attinenza con il lavoro.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che altra cosa rispetto alle "pause per la consumazione dei pasti", sono quelle soste durante le quali il lavoratore si rechi al bar ad esempio per prendere un caffè, nel qual caso l"infortunio eventualmente subito non è coperto da tutela "esponendosi in tal modo ad un tipico rischio elettivo, posto che non può scambiarsi per necessità quella che è una semplice (cattiva) abitudine, che serve ad appagare un semplice (per quanto intenso possa essere) desiderio" (Cass. n. 6088/1995, cit.).

Alcuna rilevanza, in senso contrario, può avere – ad avviso dei giudici di legittimità – la circostanza che si tratti della "pausa per un caffè" o invece della  "pausa per la colazione", né il fatto che la pausa sia tollerata od autorizzata dal datore di lavoro (Cass. n. 6088/1995, cit.).

Ad identiche conclusioni è pervenuta la Corte nell"esame di una fattispecie analoga, negando l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore edile mentre faceva rientro al proprio cantiere, dopo una breve pausa caffè nel bar antistante ove si era recato anche per acquistare le sigarette, "posto che il lavoratore, allontanandosi dal cantiere per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposto ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo cosi la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente" (Cass. 20.5.1997, n. 4492).

Inoltre, sulla base del medesimo impianto argomentativo, è stata esclusa la tutela nell"ipotesi d"infortunio occorso ad un lavoratore artigiano muratore, mente si recava, durante una pausa lavorativa nel corso della mattina, ad acquistare cibi e bevande per uno spuntino, tenuto conto che, "prima di iniziare l'attività giornaliera il lavoratore ha la possibilità di consumare, come avviene generalmente, la colazione", per cui "lo spuntino a metà mattina non rappresenta, di solito, una necessità fisiologica improcrastinabile, e che "nè l'interessato ha provato che sue particolari esigenze di vita richiedano frequenti pasti a breve intervallo" (Cass. 7.12.1996, n. 10910).

Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l"indennizzabilità di un sinistro occorso ad un informatore scientifico che, dopo aver esaurito il colloquio con l"economo responsabile di un ospedale in relazione ad eventuali acquisti dei prodotti farmaceutici rappresentati, recandosi al bar col suddetto economo, era caduto sulle scale dell"ospedale.

La S.C. ha, infatti, precisato che "a tal fine, non tutti gli spostamenti da e per il luogo di lavoro possono essere ritenuti strettamente connessi alla effettuazione della prestazione lavorativa, atteso che eventuali spostamenti, passaggi e soste non strettamente necessitati da bisogni personali ineludibili, nè propedeutici, prodromici o consequenziali al lavoro, non possono farsi rientrare nel concetto di connessione o riconducibilità all'occasione di lavoro, non potendosi dilatare tale concetto fino a comprendervi qualunque movimento personale topografico concernente la generalità dei soggetti, del tutto svincolato da esigenze fisiologiche nel corso dell'attività lavorativa, fuori dell'ambito delle prestazioni dovute ed originato da esigenze voluttuarie" (Cass. 8.4.1998, n. 3620).

Infine, ricordiamo che sono state reputate elettive e, dunque, non tutelabili, le pause eseguite per soddisfare bisogni sociali non aventi alcun nesso con il lavoro, come ad esempio il recarsi a visitare un congiunto usufruendo di un permesso (cfr. Cass. 17.6.1982, n. 3708).

 

3. Scelta del lavoratore che costituisce una facoltà discrezionale concessa dal datore di lavoro.

La giurisprudenza della S.C. ha stabilito che "non si è in presenza di rischio elettivo quando la scelta del lavoratore costituisca una facoltà discrezionale concessa dal datore di lavoro o derivante dalla situazione imposta dalle modalità di esecuzione del contratto di lavoro, nell'ambito di una rosa di soluzioni una delle quali deve essere comunque adottata dal lavoratore per l'esecuzione delle obbligazioni dedotte nel contratto di lavoro" (Cass. 16.12.1999, n. 14157).

Non è stata, infatti, ravvisata una situazione di rischio elettivo nel caso di un autista di impresa di autotrasporti che, dopo aver sostato in un locale per la cena, sia investito mentre torna al proprio camion per passarvi la notte in attesa di riprendere il trasporto.

Nelle medesima prospettiva, in dottrina si osserva che "se un datore decide di dotare un suo impiegato amministrativo di un computer, e lascia al dipendente, giovane ed esperto, la scelta della marca, del modello e del software con cui operare, il rischio connesso all'uso della macchina elettrica non diviene solo per questo elettivo. Analogamente, il rischio gravante sul lavoratore comandato in trasferta non diviene elettivo per il solo fatto che a questi è lasciata libertà di scelta dell"albergo dove dormire nel luogo di esecuzione della trasferta" (De Matteis–Giubboni, op. cit., 252).

In senso contrario, si registra tuttavia una non più recente, e comunque isolata, pronuncia della S.C. che, in un caso di trasferta del lavoratore, ha affermato che "la scelta dell"albergo nel quale soggiornare durante le pause dell"attività stessa, ove non sia stata imposta dal datore di lavoro, ma liberamente effettuata dall"interessato, concreta un"ipotesi di rischio elettivo, e cioè non immediatamente connesso alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che all"infortunio occorso al lavoratore durante il percorso necessario per recarsi nel luogo di lavoro così prescelto non può riconoscersi la natura di infortunio in itinere" (Cass. 24.2.1990, n. 1413).

 

4. Comportamenti del lavoratore che esorbitano dalle mansioni contrattualmente attribuitegli.

Un"ipotesi ricorrente nella casistica formatasi in tema di rischio elettivo è quella dell"infortunio occorso al lavoratore durante l"esercizio di mansioni diverse da quelle proprie e, dunque, nel compimento di atti pur sempre connessi all"attività lavorativa, ma esorbitanti dai compiti specificatamente assegnati allo stesso da parte del datore di lavoro.

Al riguardo, segnaliamo, in particolare, una decisione della Cassazione che affronta il caso del conducente di una autocisterna infortunatosi durante un"operazione di carico dell'olio minerale nell'autobotte a mezzo del pompaggio e del travaso del liquido nel cortile dello stabilimento della ditta fornitrice.

Ebbene, nella fattispecie, la S.C. ha innanzitutto rilevato che non è sufficiente ad integrare una ipotesi di rischio elettivo assunto dal lavoratore "la semplice circostanza che l'evento dannoso sia intervenuto all'esterno della azienda, qualora esso si sia verificato pur sempre durante l'orario di lavoro e nel corso della prestazione lavorativa" (Cass. 4.3.2005, n. 4723).

In secondo luogo, la sentenza, nel riconoscere l"indennizzabilità del predetto infortunio, contiene l"importante affermazione di principio per cui non sempre il compimento, da parte del lavoratore, di operazioni esorbitanti rispetto alle proprie mansioni può consentire di ritenere esclusa l"occasione di lavoro e integrato invece il rischio elettivo, dovendosi previamente valutare ed accertare se l"attività effettuata dall"assicurato sia "in qualche modo riferibile alle prevedibili modalità di esecuzione delle sue prestazioni o anche ad attività strumentali altrettanto prevedibili, o perché già abituali o comunque in quanto dettate necessariamente dalle eventuali condizioni oggettive, più o meno note, presenti presso la ditta fornitrice" (Cass. n. 4723/2005, cit.).

La Corte, a tal proposito, precisa: "su tale punto è evidente la illogicità della tesi che configuri un rischio elettivo per ogni comportamento che esorbiti dalle strette mansioni del profilo contrattuale rivestito. Oltre, infatti, ai rilievi della possibile sussistenza di mansioni miste o promiscue e della estensione della occasione di lavoro in relazione a tutte le attività prodromiche e strumentali (come affermata dai principi sopra evidenziati), è innegabile che non può definirsi "abnorme" e "arbitrario" ogni comportamento che esuli dal ristretto mansionario contrattuale, essendo all'uopo rilevanti soprattutto le circostanze concrete (le quali incidono sull'effettiva interruzione del nesso causale) e non già la semplice declaratoria contrattuale"

La Cassazione, dunque, perviene a tali conclusioni sulla scorta anche dei rilievi svolti dal lavoratore tesi ad evidenziare come il rischio professionale sussista anche con riguardo ad attività accessorie, ma connesse o strumentali alla mansione, ed a rimarcare la possibilità in concreto di mansioni miste o promiscue, connaturali allo specifico mestiere, "essendo di comune esperienza il fatto che gli autisti di autocarri e mezzi commerciali sempre diano una mano al carico e allo scarico, per prassi ed evidenti ragioni di velocizzazione del lavoro, di guisa che tale ultima attività è tutt'altro che estranea alla conduzione del mezzo, costituendone un ordinario completamento".

Va detto, tuttavia, che la stessa Suprema Corte, con un"altra pronuncia, ha, per contro, ravvisato l"esistenza del rischio elettivo in una fattispecie – analoga a quella surriferita – relativa all"infortunio subito da un lavoratore addetto allo scarico di olive e alla collocazione delle stesse nelle macine, ma non alla riparazione dei macchinari, che, a seguito della rottura della cinghia di trasmissione di una macina, aveva preso l'iniziativa di andare ad acquistare la cinghia nuova con il proprio ciclomotore per consentire la ripresa dell'attività nel frantoio, allontanandosi dal luogo di lavoro senza previamente chiedere l'autorizzazione al responsabile dell'azienda (Cass. 8.9.2003, 13110).

Nella specie, benché il ricorrente lavoratore affermasse di aver utilizzato il motorino personale per compiere un'attività rispondente a necessità aziendali dipendenti dall'organizzazione del lavoro e non mossa da interessi o impulsi personali, i giudici di legittimità, nel confermare la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità di un infortunio indennizzabile, hanno osservato che l'incidente occorsogli durante il tragitto per l'acquisto della cinghia del macchinario esulava dalle sue mansioni, non avendo egli alcun obbligo di provvedere all"acquisto della cinghia del macchinario.

Va aggiunto che la S.C., nella specie, ha altresì rilevato che l"operazione compiuta dal lavoratore aveva comportato il suo allontanamento dal posto di lavoro senza autorizzazione del datore di lavoro, circostanza, questa, ritenuta sufficiente a configurare un atto volontario ed arbitrario in capo allo stesso, come tale
escludente la riferibilità dell'evento infortunio all'attività lavorativa svolta.

 

 




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