-  Santuari Alceste  -  05/07/2014

RISCOSSIONE TRIBUTI: SOCIETA IN HOUSE E NUOVA DIRETTIVA UE – Corte Conti Liguria 24/14 – Alceste SANTUARI

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, con deliberazione 15 aprile 2014, n. 24 è intervenuta sulla configurazione che una società in house deve possedere alla luce della nuova direttiva in materia di appalti e concessioni pubblicata nel mese di febbraio 2014.

 

L"intervento dei giudici contabili liguri è stato sollecitato dall"istanza con cui un sindaco ha chiesto di conoscere la corretta modalità di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, evidenziando che il Comune intende associare la funzione dell'accertamento e riscossione dei tributi comunali con un altro comune al fine di conseguire, attraverso modalità di gestione più efficienti e più efficaci sotto il profilo dei costi, dei tempi e dei risultati, un sistema tributario locale omogeneo in termini di regole e procedure, di alto livello qualitativo.

Nello specifico, il comune associante, che svolgerebbe le funzioni di ente capofila, per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate, ha provveduto a costituire nel 2006 una società mista a prevalente capitale pubblico alla quale ha affidato il relativo servizio con contratto in house. Il sindaco ha sottolineato che della società fanno parte due soci privati scelti non mediante gara a doppio oggetto, ma soltanto mediante una selezione pubblica per la scelta del socio privato in quanto all'epoca l'art. 113 del TUEL non imponeva la prima delle due modalità.

 

Considerando l"obiettivo che il comune intende realizzare, il sindaco chiede alla sezione regionale di controllo se, nell"ordine, l"ente locale possa:

 

  1. acquisire una quota del capitale sociale, seppure del tutto minoritaria, che renderebbe la società stessa una partecipata del Comune;
  2. stipulare una convenzione ex art.30 d. lgs. n. 267/2000 con il Comune che detiene la maggioranza del capitale sociale di detta società;
  3. affidare alla società attività in quantità contenuta sotto la soglia del 20% del bilancio societario, si da configurarsi quale "attività residuale" dell'intera attività societaria, così come affermato dalla giurisprudenza in sede di interpretazione dell'art. 13 del d.l. n. 223/2006 (Decreto Bersani) circa l'attività "extra moenia";
  4. successivamente stipulare il contratto con la Società per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del comune.

 

Dopo aver ricostruire il quadro normativo in cui deve collocarsi lo specifico servizio di riscossione dei tributi ad opera degli enti locali, i giudici contabili della Liguria hanno ribadito che l"ordinamento giuridico, allo stato, prevede che il servizio può legittimamente essere affidato a società totalmente partecipate dagli enti locali.

Ancora una volta la Corte dei Conti si sofferma sulle condizioni che identificano le società a totale partecipazione pubblica, segnatamente:

a) presenza di capitale interamente pubblico;

b) svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;

c) esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

 

Come si è avuto modo di segnalare in altri contributi pubblicati su questo sito, le condizioni richiamate dalla sezione di controllo sono state ribadite e tradotte in norma con alcune novità dall"art.12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE). Si rammenta che la direttiva in parola ha previsto che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato nei seguenti casi:

a) quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) in caso di attività prevalente che si concretizza allorquando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.

 

A ciò si aggiunga che la direttiva 24/2014 ha altresì previsto che la qualificazione di società "in house" si mantiene anche se alla medesima è prevista una partecipazione di capitali privati che tuttavia non comportano controlli, poteri di veto ovvero riservino alla parte privata un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

 

Alla luce di quanto sopra richiamato, i giudici contabili liguri, in conclusione, rinviano all"ente locale la valutazione in concreto delle condizioni che consentano di assicurare le condizioni / requisiti previsti dalla disciplina europea e dalla normativa nazionale. Qualora l"esito di tali condizioni risultino positive, il comune potrà procedere all"affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali alla società strumentale.

 




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