-  Covotta Giulia  -  07/10/2015

RITARDO DEL VOLO E INDENNIZZO – Corte Giustizia 17.09.2015 C-257/14 – Giulia COVOTTA

Consumatori

Alla Corte di Giustizia è stata chiesta l"interpretazione dell"art. 5, par. 3, del Reg. (CE) 261/2004

La Corte ha interpretato detta norma nel senso che non rientra nella nozione di circostanze eccezionali il problema tecnico sorto improvvisamente

La sentenza in commento è di recente pubblicazione e concerne una questione di interesse generale: è possibile indennizzare il passeggero che, come nel caso di specie, subisce un notevole ritardo (circa 29 ore) del proprio volo aereo a causa di un problema tecnico dell"aeromobile?

La questione pregiudiziale sollevata dal Rechtbank Amsterdam concerne, infatti, l"interpretazione dell"articolo 5 paragrafo 3 del Reg. (CE) 261/2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) e, cioè, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che un problema tecnico - come quello emerso in corso di causa nanti il giudice olandese - rientri nella nozione di "circostanze eccezionali" che esonerano il vettore aereo dal versare la compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri prevista dal Regolamento.

La Corte di Giustizia, dopo aver correttamente asserito che, nell"esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili, aggiunge come solo alcuni di questi rientrano nella categoria delle circostanze eccezionali ex art. 5 par. 3 del Regolamento.

Infatti, lo scopo principale del regolamento sopra menzionato è quello di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri in un"ottica più generalizzata di protezione dei consumatori. Proprio in quest"ottica, infatti, è necessario operare un"interpretazione restrittiva della possibilità di esonerare il vettore aereo dall"obbligo di operare una compensazione pecuniaria in favore del passeggero.

La Corte di Strasburgo prosegue il proprio ragionamento portando alcuni esempi di "circostanze eccezionali": si tratta del caso in cui sia presente una dichiarazione del costruttore di apparecchi utilizzati dal vettore aereo in cui si attesti che gli stessi presentano un vizio occulto che incide sulla sicurezza dei voli, oppure del caso relativo alla presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo.

La Corte di Strasburgo, quindi, non ravvisa tali elementi nel caso di specie in quanto il problema tecnico emerso consisteva in un guasto al motore dovuto a pezzi difettosi che non hanno superato la loro vita media senza che, al riguardo, il fabbricante abbia fornito indicazioni di possibili vizi dopo un periodo di utilizzo; peraltro, si aggiunge, il difetto veniva riscontrato in un solo aeromobile.

La Corte afferma, quindi, che spetta al vettore aereo garantire la manutenzione ed il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche.

Tuttavia, pur non ammettendo un"interpretazione ampia della locuzione "circostanze eccezionali", i giudici di Strasburgo rammentano come il vettore aereo abbia comunque diritto di chiedere il risarcimento a chiunque abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi ex art 13 del già citato Regolamento CE.

Ma cosa accade quando il ritardo di un vettore aereo pregiudica una vacanza organizzata con il c.d. pacchetto turistico? In questi casi, come è possibile risarcire tutto il danno cagionato (non limitandolo ad una semplice compensazione pecuniaria)?

Volendo approfondire il tema del risarcimento conseguente al ritardo del vettore aereo e/o alla cancellazione del volo quando tale trasporto è stato acquistato all"interno di un pacchetto turistico, si rimanda al volume "Il danno da vacanza rovinata. Come si tutela il turista", Key Editore, Settembre 2015.




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