-  Barizza Matteo  -  28/01/2014

RITO FORNERO E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - Trib. Modena, 15.1.2014 - Matteo BARIZZA

Il Giudice che decide la prima fase sommaria del rito c.d. Fornero sull'impugnazione del licenziamento può essere anche la stessa persona fisica che decide nell'eventuale fase di opposizione, visto il carattere non impugnatorio di tale seconda fase.

L'ordinamento prevede del resto altri procedimenti a struttura bifasica pacificamente trattabili da uno stesso giudice (opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento possessorio).

*  *  *

 

Tribunale di Modena

 

Il collegio del tribunale composto dai seguenti giudici:

Dott. Alberto Rovatti Presidente

Dott. Roberto Cigarini Giudice relatore ed estensore

Dott. Vincenzo Conte Giudice



sull"istanza di ricusazione del giudice dott. Luigi Bettini proposta con ricorso di Annamaria Leuratti depositato in data 15/11/2013, ha emanato la seguente

 

ordinanza

 

Atteso che Annamaria Leuratti chiede la sostituzione del giudice dott. Luigi Bettini, assegnato alla sezione lavoro, ritenendo che questi, avendo rigettato con ordinanza in data 01/08/2013 l"impugnativa del licenziamento comunicatole dalla Blufin s.p.a, concludendo in tal modo la fase sommaria del procedimento introdotto dall"art. 1 comma 48 della legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero), ed avendo essa ricorrente proposto opposizione ai sensi del comma 51 della legge suddetta, il giudice avesse l"obbligo di astenersi ai sensi dell"art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c. dalla cognizione della causa nella fase di opposizione;

 

Atteso che il giudice ricusato, sentito all"udienza odierna, non ha ritenuto di rendere alcuna dichiarazione;

 

Atteso che la ricorrente, appellandosi anche al parere espresso dal CSM in data 17/05/2012, attribuisce alla fase di opposizione una natura impugnatoria e asserisce che una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione impone di ritenere incompatibile per la trattazione della fase di opposizione il giudice che ha trattato la fase urgente, pena la lesione del principio di imparzialità previsto dall"art. 111 della Costituzione;

 

Rilevato che la questione non ha trovato soluzioni univoche nella giurisprudenza di merito;

 

Ritenuto che nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna natura impugnatoria avendo la fase di opposizione contenuto diverso e più ampio, con possibilità: a) di proposizione di domande nuove, anche riconvenzionali, purchè fondate sui medesimi fatti costitutivi di cui al comma 47 della norma in esame; b) di chiamata in causa di terzi cui la causa sia comune a dai quali si intende essere garantiti1;

 

Ritenuto che la natura impugnatoria sembra esclusa anche dalla circostanza che l"efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non possa essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui viene definito il giudizio di opposizione;

 

Rilevato che l"ordinamento prevede diversi altri procedimenti a struttura bifasica pacificamente trattabili da uno stesso giudice (opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento possessorio);

 

Ritenuto pertanto che la ricusazione sia infondata;

 

p.q.m.

 

Respinge il ricorso per ricusazione proposto da Leuratti Annamaria contro il giudice Luigi Bettini.

Dispone che, a cura della Cancelleria, il fascicolo sia ritrasmesso al Presidente del Tribunale e che la presente ordinanza sia comunicata alle parti.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 15/01/2014.

 

Il Giudice estensore

Dott. Roberto Cigarini

Il Presidente

Dott. Alberto Rovatti

1 Cfr. in questo senso, Trib. Bologna 27/11/2012 in Juris Data 2013. Analogo orientamento sembra avere assunto il Tribunale di Milano, cfr. Il sole 24 ore, 15 gennaio 2014, n. 14, p. 25. In senso opposto Corte d'Appello Milano, sez. lavoro, sentenza 13.12.2013 n° 1577, in Altalex (http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=65795).




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