-  Redazione P&D  -  31/07/2014

RITO FORNERO: INAMMISSIBILI NUOVE ECCEZIONI NELL'OPPOSIZIONE - Trib. Reggio Cal. 15.6.14 - Natalino SAPONE

RITO FORNERO: INAMMISSIBILI NUOVE ECCEZIONI NELL"OPPOSIZIONE

Nel rito previsto dalla legge n. 92/2012 l"eccezione di tardività dall"impugnazione del licenziamento, non avanzata in fase sommaria, non può essere proposta per la prima volta in sede di opposizione. Questo il principio fissato da Trib. Reggio Cal. 15.6.2014.

La proponibilità di nuove eccezioni nella fase dell"opposizione, osserva il giudice, "reciderebbe il rapporto fra le due fasi (dello stesso unico processo) e darebbe vita a due distinti ed autonomi processi in primo grado per il medesimo licenziamento, con la possibilità di sovvertire l"esito della prima solo proponendo eccezioni già in quella proponibili ma taciute".

Appare preferibile allora, secondo il Trib. Reggio Cal., una lettura della disposizione che, "saldando assieme le due fasi del processo (sommaria e di opposizione) riconosca la stretta correlazione che le lega, risolvendosi la seconda fase in un giudizio sostanzialmente di contenuto impugnatorio".

L"affermata natura impugnatoria consente di ritenere applicabili i principi generali in tema di impugnazione, compreso quello dettato dall"art. 345 comma 2^ cpc (in appello "Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d"ufficio").

I termini per proporre eccezioni e difese dettati per la fase di opposizione – art. 414 e 416 cpc, espressamente richiamati dal commi 51 e 53 dell"art 1 legge 92/2012, nota il Tribunale, non possono intendersi come autorizzazioni a proporre eccezioni nuove o temi di indagine non oggetto della fase sommaria, ma semplicemente come riaffermazione delle regole generali che regolano gli atti introduttivi nel rito del lavoro. Questo "sbarramento" – aggiunge il giudice – appare finalizzato a delineare definitivamente le posizioni delle parti sin dalle prime difese delle parti (e l"immediata riproposizione delle eccezioni e difese anche se già oggetto della fase sommaria), nell"ottica della celere definizione propria del processo del lavoro. Appare poco sostenibile che il legislatore, nell"intento di dare certezza e stabilità alle controversie in materia di licenziamento, possa aver voluto esporre le decisioni della fase sommaria ad un totale sovvertimento affidato alla sola iniziativa di una parte e senza alcuna limitazione.

Quindi, conclude il Tribunale reggino, non possono avere ingresso nella fase di opposizione le eccezioni, le prove ed i fatti non dedotti in fase sommaria, potendo l"opposizione operare solo sui temi di indagine già oggetto della prima fase, secondo i principi propri delle impugnazioni.

La pronuncia è condivisibile. I passaggi cruciali che confermano la plausibilità del principio in essa affermato sono due: a) l"inammissibilità in sede di opposizione ex l. 92/12 delle eccezioni in senso stretto si spiega in ragione del carattere impugnatorio dell"opposizione; e b) il carattere impugnatorio dell"opposizione si spiega a motivo della forza di giudicato (o simile) che è ragionevole riconoscere al provvedimento che definisce la prima fase, ove non impugnato. Per superare un provvedimento dotato di tale forza, non si può che opporre una vera impugnazione.

L"opzione alternativa sarebbe quella di negare tale forza di giudicato (o simile). Ma si tratterebbe di idea poco plausibile, alla luce soprattutto di un dato: che senso avrebbe avuto congegnare un nuovo rito speciale – privo di portata e funzione cautelare – se non quello di pervenire celermente ad un assetto stabile (quello che solo un giudicato, o qualcosa di simile, può garantire) circa uno dei momenti più delicati nella vita, oltre che del lavoratore, anche dell"azienda, con riflessi sull"economia nazionale? È il giudicato celere il vero obiettivo del c.d. rito Fornero. Ed è da questa angolazione che vanno analizzate le questioni.

Non è chi non veda, poi, come rispetto a questo τέλος sarebbe del tutto incoerente ammettere la proponibilità di nuove eccezioni in senso stretto in sede di opposizione, magari dopo che nella fase sommaria era stata esperita una gravosa istruttoria. A pensarla diversamente, dopo tanto rumore, la parte sconfitta potrebbe sornionamente eccepire nell"opposizione la tardività dell"impugnazione del licenziamento: molti testi, molte sudate carte e faticose note … About Nothing. Se il postulato del legislatore ragionevole continua ad essere un canone interpretativo fondamentale, esso conduce al principio enunciato dalla pronuncia in commento.




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